Superbonus e fondo indigenti, decreto MEF in Gazzetta Ufficiale: requisiti, importo e scadenza

Superbonus e fondo indigenti, decreto MEF
in Gazzetta Ufficiale: requisiti, importo e
scadenza


di Tommaso Gavi – IRPEF
In Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF per il fondo indigenti per le spese
del superbonus ridotto dal 110 al 90 per cento. La scadenza delle
domande è il 31 ottobre 2023. I requisiti di accesso: reddito non
superiore a 15.000 euro, proprietà o diritto reale dell’immobile oggetto
degli interventi, che deve essere abitazione principale
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce le regole
per l’accesso al fondo indigenti, a supporto dei contribuenti che non riescono
a pagare la parte di lavori di ristrutturazione fuori dall’agevolazione, è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 agosto 2023.
Nel decreto del 31 luglio scorso sono stabiliti i requisiti per accedere alla
misura introdotta dal decreto Aiuti quater.
Il contributo spetterà nel rispetto del reddito massimo di 15.000 euro, ai
proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto degli
interventi, a condizione che tale immobile sia adibito ad abitazione principale.
Le risorse a disposizione per il 2023 ammontano, nel complesso, a 20 milioni
di euro e andranno a coprire parte delle spese sostenute tra il 1° gennaio e il
31 ottobre 2023.
Tale data indica il termine ultimo per la presentazione delle domande: le
istanze dovranno essere inviate entro la scadenza del 31 ottobre 2023,
seguendo le istruzioni che saranno stabilite con successivo provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate.
Superbonus e fondo indigenti, decreto MEF in Gazzetta Ufficiale:
requisiti, importo e scadenza
Il decreto del MEF del 31 luglio scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il 25 agosto 2023, stabilisce i criteri e le risorse relative al fondo indigenti.
Attraverso tale fondo verranno erogati i contributi stabiliti dall’articolo 9,
comma 3, del decreto Aiuti quater.
La misura intende venire incontro ai contribuenti che con la riduzione del
superbonus dal 110 al 90 per cento non hanno la possibilità di finanziare la
quota esclusa dall’agevolazione, rischiando di bloccare i lavori nei condomini.
A disposizione, per coprire almeno parte delle spese che non rientrano nel
superbonus, ci sono 20 milioni di euro per l’anno 2023.
Le risorse sono destinate al pagamento di parte delle spese sostenute tra il 1°
gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.
L’accesso al contributo è però subordinato al rispetto dei requisiti, stabiliti
dall’articolo dall’articolo 2 “Beneficiari del contributo”:
“-* che il richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi
dell’art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a
15.000 euro;
● che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di
godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli
interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte
del condominio;
● che l’unità immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad abitazione
principale del richiedente.”
In sostanza quindi non si deve rispettare il reddito di 15.000 euro, tenuto conto
delle regole del quoziente familiare, il contribuente deve essere proprietario o
titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto degli interventi e
lo stesso immobile deve essere adibito ad abitazione principale.
Per ottenere l’agevolazione si deve inviare un’apposita domanda online
all’Agenzia delle Entrate, secondo i criteri che saranno stabiliti da un
provvedimento da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
La scadenza per l’invio della richiesta è il 31 ottobre 2023.
Superbonus e fondo indigenti, calcolo e determinazione del contributo
Prima di passare all’importo che verrà riconosciuto ai beneficiari è necessario
sottolineare quanto stabilito nell’articolo 1 del decreto del 31 luglio 2023:
“Il contributo di cui al presente decreto è un contributo a fondo perduto che
non produce effetti fiscali per il beneficiario.”
L’importo, che verrà calcolato dall’Agenzia delle Entrate dopo la chiusura delle
domande, non può essere superiore al 10 per cento delle spese ammesse al
contributo.
Le risorse a disposizione verranno ripartite sulla base degli importi richiesti
dalle domande.
Nel caso in cui i fondi siano sufficienti a coprire tutte le richieste, il contributo
spetterà nella misura del 100 per cento.
Nel caso in cui le richieste superino l’importo, le risorse verranno ripartite e il
contributo spetterà per una percentuale ridotta rispetto all’intera somma ma
comunque non inferiore al 10 per cento.
Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti per coprire almeno il 10 per
cento delle richieste, i beneficiari otterranno il 10 per cento dell’importo
richiesto e le domande saranno finanziate secondo l’ordine cronologico del
primo bonifico effettuato dai contribuenti.
La percentuale di contributo spettante sarà resa nota dalla stessa Agenzia
delle Entrate con un apposito provvedimento, che deve essere adottato entro
60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Una volta stabiliti gli importi spettanti, le somme saranno corrisposte
dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito su conto corrente bancario o
postale, intestato o cointestato al richiedente ed inserito in sede di invio
dell’istanza.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.