Apre il 10 ottobre lo sportello per i contributi
a fondo perduto previsti dal Fondo per il
sostegno alla transizione industriale
Apre il prossimo 10 ottobre lo sportello per richiedere gli incentivi
previsti dal Fondo per il sostegno alla transizione industriale, iniziativa
volta a sostenere i programmi di investimento delle imprese nella tutela
ambientale. Il decreto direttoriale del 30 agosto firmato dal direttore
generale per gli incentivi alle imprese del ministero delle Imprese e del
Made in Italy, Giuseppe Bronzino, stabilisce termini e modalità di
presentazione delle domande, attraverso l’apertura di uno sportello, per
avvalersi delle agevolazioni previste dal fondo, che ha una capienza
complessiva di 300 milioni di euro.
di Redazione
Apre il prossimo 10 ottobre lo sportello per richiedere gli incentivi previsti dal
Fondo per il sostegno alla transizione industriale, iniziativa volta a sostenere i
programmi di investimento delle imprese nella tutela ambientale.
Il decreto direttoriale del 30 agosto firmato dal direttore generale per gli
incentivi alle imprese del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Giuseppe
Bronzino, stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande,
attraverso l’apertura di uno sportello, per avvalersi delle agevolazioni previste
dal fondo, che ha una capienza complessiva di 300 milioni di euro.
La misura è indirizzata alle imprese di qualsiasi dimensione e dislocate in
qualsiasi parte del territorio nazionale, con un focus su quelle che operano nei
settori estrattivo e manifatturiero. Le agevolazioni prevedono contributi a
fondo perduto per finanziare programmi di investimento che perseguono:
● l’efficientamento energetico,
● il cambiamento fondamentale del processo produttivo,
● l’installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti
rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento,
● la riduzione dell’utilizzo delle risorse tramite il riuso, il riciclo o il
recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.
I programmi dovranno prevedere spese complessive ammissibili di importo
compreso tra 3 e 20 milioni di euro.
Lo sportello e la graduatoria
Le domande possono essere presentate dal 10 ottobre al 12 dicembre 2023
tramite lo sportello online Invitalia. La procedura valutativa prevede la
pubblicazione di una graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione
alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.
Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva,
indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal
programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma
predisposta da Invitalia.
Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinabile
sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di
investimenti in diversi ambiti ambientali.
I risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come
individuati nella relazione tecnica economica, sono valorizzati mediante
l’utilizzo di indicatori specifici in relazione a ciascuno dei diversi ambiti
ambientali.
Laddove si presentino situazioni di parità di punteggio, sarà data preferenza
alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto.
La graduatoria finale sarà resa disponibile nella sezione dedicata sul sito
internet del Soggetto Gestore, pubblicata entro 30 giorni dal termine finale per
la presentazione delle domande di agevolazione.
La relazione tecnica in forma di perizia asseverata
Come stabilito dal decreto direttoriale del 30 agosto 2023, la chiave per
accedere a questi fondi è la redazione di una relazione tecnica economica, un
documento che può essere preparato sia da professionisti interni all’azienda,
come geologi, ingegneri e periti industriali, sia da professionisti e
organizzazioni esterne accreditate ISO50001.
La relazione deve essere redatta nella forma della perizia asseverata.
La relazione tecnica economica ha il compito di “attestare la riconducibilità
delle misure di efficienza energetica e di uso efficiente delle risorse, incluse
nel programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione”.
Il documento deve descrivere in dettaglio l’unità produttiva oggetto
dell’investimento, indicando la sua localizzazione, il contesto urbanistico e
territoriale e i processi produttivi coinvolti.
La relazione deve inoltre quantificare gli obiettivi ambientali conseguibili a
seguito della realizzazione del programma di investimento, e in particolare:
● il risparmio energetico conseguibile, confrontando le prestazioni
energetiche dell’unità produttiva calcolate sulla base di una misurazione
o di una stima dei consumi energetici relativi ai 12 mesi antecedenti alla
presentazione della domanda rispetto alla stima degli stessi consumi a
seguito della realizzazione dell’intervento;
● l’eventuale quantità di energia da destinare all’autoconsumo prodotta da
impianti di cogenerazione o di produzione di energia da fonti rinnovabili
o idrogeno rinnovabile oggetto del programma di investimenti;
● il livello di circolarità nell’utilizzo delle risorse nell’unità produttiva
interessata dal programma di investimento confrontando le prestazioni
della predetta unità produttiva calcolate sulla base di una misurazione o
di una stima dei consumi relativi ai 12 mesi antecedenti alla
presentazione della domanda, rispetto alla stima degli stessi consumi a
seguito della realizzazione dell’intervento.
Il documento deve inoltre prevedere le tempistiche per la conclusione del
programma di investimento e, in caso di installazione di nuovi impianti, deve
evidenziare le alternative disponibili sul mercato.
Chi può richiedere le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti
sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda
devono:
● essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle
imprese;
● operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle
sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO
2007;
● essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in
liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali;
● non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
● non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
● aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di
agevolazioni concesse dal Ministero;
● essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi
contributivi
● non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5,
comma 2, del DM 21 ottobre 2022.
Il 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese
energivore (ovvero quelle inserite nell’elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi
Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di
energia ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n.
167).
Che cosa finanzia
I programmi di investimento devono perseguire almeno una delle seguenti
finalità:
● una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività
d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’articolo 38
del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo
oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste
dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche
l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse
all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti
Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai
sensi dell’articolo 41 del Regolamento GBER.
● un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle
stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o
l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previste dall’articolo 47 del GBER o un cambiamento fondamentale del
processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.
I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via
esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi
aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della
capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche,
qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento.
I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla
presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese
complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni
di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del
contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del
programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire
anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei
programmi di sviluppo agevolato.
Le spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla
realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del
21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni,
come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
● Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento
totale ammissibile)
● Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale
ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
● Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
● Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze
tecniche non brevettate
La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello
specifico, sono ammesse:
● spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione
connessi al progetto e costi servizi di consulenza
● Spese di personale
Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto,
alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal
Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della
decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo” (sopra specificato).
In particolare:
● Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al
miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni,
pari:
● al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate
confrontando i costi dell’investimento con quelli di uno scenario
controfattuale in assenza dell’aiuto.
Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le
medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per
investimenti effettuati nelle zone c.
● Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il
100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative
maggiorazioni vengono ridotte del 50%.
● Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary
Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a
fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come
differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate
supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con
meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le
piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per
investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.
Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 %
dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%