Credito ricerca e sviluppo: pronto il decreto per la certificazione delle attività

Credito ricerca e sviluppo: pronto il
decreto per la certificazione delle attività


di Giuseppe Guarasci – IMPOSTE
Pronto il dpcm per la certificazione delle attività per l’accesso al credito
d’imposta in ricerca e sviluppo. Il decreto istituirà anche l’albo dei
certificatori. Si attende la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale
È pronto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
certificazione che le attività svolte rientrino tra quelle che danno diritto al
credito d’imposta in ricerca e sviluppo.
Il provvedimento, non ancora emanato, ha l’obiettivo di attuare quanto
previsto dal decreto legge 73/2022, ovvero il decreto Semplificazioni dello
scorso anno.
Tale decreto ha previsto la possibilità per le imprese di chiedere una
certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da
effettuare per la loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e
sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica, tra
quelli che danno diritto all’agevolazione.
A tal fine il nuovo dpcm istituirà anche un apposito albo dei certificatori. Sarà
necessario un decreto direttoriale per stabilire le modalità di iscrizione all’albo.
Credito ricerca e sviluppo: pronto il decreto per la certificazione delle
attività
Manca ancora qualche passaggio prima della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale ma è pronto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri per
la certificazione, preventiva o successiva, delle attività delle imprese, per
attestare che le stesse attività rientrano nel credito d’imposta in ricerca e
sviluppo.
A prevedere tale possibilità è il decreto Semplificazioni 2022, il DL numero
73 del 21 giugno scorso.
Al fine di favorire la certezza della norma agevolativa, l’articolo 23 stabilisce
che:
“le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione
degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione
nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di
design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.”
Sulla norma è intervenuta successivamente la Legge di Bilancio 2023, che
con l’articolo 1, comma 272, ha stabilito che le certificazioni possano essere
richieste a patto che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non
siano state già constatate con processo verbale di constatazione.
Ad oltre un anno dall’introduzione, mancano gli ultimi passaggi per la piena
operatività.
Con il nuovo decreto, che istituisce anche l’albo dei certificatori, le imprese
potranno fermare eventuali contestazioni di natura fiscale sulla legittimità del
credito.
Tale certificazione si potrà richiedere per i crediti a partire dal 2020. La
certificazione potrà essere preventiva o successiva alla fruizione
dell’agevolazione.
Credito ricerca e sviluppo: i passaggi necessari per la creazione dell’albo
dei certificatori
Il decreto in fase di emanazione istituirà anche l’apposito albo dei certificatori,
i soggetti incaricati di certificare che le attività delle imprese rientrino tra quelle
che danno diritto al credito d’imposta ricerca e sviluppo.
I soggetti che potranno svolgere questo ruolo sono i seguenti:
● professionisti;
● società;
● enti di ricerca;
● università.
Una volta pubblicato il dpcm in Gazzetta Ufficiale sarà necessario un ulteriore
decreto ministeriale da pubblicare entro 90 giorni per stabilire le modalità di
iscrizione all’albo.
A questo punto le imprese potranno attivare le procedure di richiesta al MIMIT
della certificazione.
Sarà compito dell’impresa la scelta del certificatore, che sarà pagato dalla
stessa. Il soggetto, una volta certificate le attività, invierà il contenuto della
certificazione al MIMIT.
La certificazione deve contenere i seguenti elementi:
● le informazioni relative a capacità organizzative e competenze tecniche
dell’impresa, per attestare l’adeguatezza rispetto all’attività effettuata o
programmata;
● la descrizione dei progetti realizzati o in corso di realizzazione e delle
fasi di realizzazione;
● le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la
sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito d’imposta;
● la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di assenza di situazioni
di conflitto di interesse, in quanto coniuge o parente entro il quarto
grado o di partecipazione;
● tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal
soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie
agevolativa

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