MEDIO CREDITO CENTRALE – Garanzia dello Stato: dal 13 ottobre nuove norme per l’accesso da parte delle PMI

Garanzia dello Stato: dal 13 ottobre nuove
norme per l’accesso da parte delle PMI


di Cinzia De Stefanis
Al via le modifiche e le integrazioni delle disposizioni operative del fondo di
garanzia per le Pmi. Dal 13 ottobre per le imprese sono partite le nuove regole
di accesso alla Garanzia dello Stato. In particolare, tale aggiornamento ha
interessato gli aiuti alle imprese in fase di avviamento e “aiuti al finanziamento
del rischio”. È con la circolare del 13 ottobre 2023, n. 19 che il Medio Credito
Centrale informa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il
decreto del 2 agosto 2023, ha approvato le modifiche alle disposizioni
operative per l’amministrazione del fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese.
Il documento definisce tra l’altro, le modalità di intervento del fondo e i requisiti
di ammissibilità, le procedure per la concessione della garanzia, la modalità di
gestione delle operazioni finanziarie garantite, le modalità di controllo della
documentazione, la procedura di escussione della garanzia, le verifiche nei
confronti del beneficiario finale, l’inefficacia della garanzia e la revoca della
garanzia. Le linee guida approfondiscono inoltre la disciplina dei fondi di
garanzia per le Pmi.
Paragrafo A “Aiuti agli investimenti a favore delle Pmi” – In conformità a
quanto previsto dall’articolo 17, comma 3-bis, del regolamento (UE) n.
651/2014, sono state indicate nelle disposizioni operative del fondo le
condizioni relative ai costi ammissibili delle operazioni di leasing di beni
materiali. In relazione a tali condizioni, si chiarisce che, qualora il contratto
non contenga l’obbligo per il soggetto beneficiario finale di acquistare il bene
alla scadenza della durata del leasing, il soggetto beneficiario deve esercitare
anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto
prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine del leasing,
fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale
impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che
costituisce parte integrante del contratto stesso.
Nello specifico, la garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni
previste per gli “Aiuti agli investimenti a favore delle Pmi” di cui all’articolo 17
del regolamento (UE) n. 651/2014 per le operazioni finanziarie concesse a
fronte dei seguenti investimenti da effettuare nel territorio nazionale:
● investimenti in attivi materiali e/o attivi immateriali destinati
all’installazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento di uno
stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno
stabilimento, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento
mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione radicale del
processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Sono
compresi i costi relativi al leasing di beni materiali, alle seguenti
condizioni:
● per terreni e fabbricati, il contratto di locazione deve durare almeno tre
anni dopo la data prevista di completamento dell’investimento;
● per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve assumere la
forma di leasing finanziario e deve contenere l’obbligo per il beneficiario
dell’aiuto di acquistare il bene alla scadenza della durata del leasing;
● acquisizione degli attivi di uno stabilimento che è stato chiuso o che
sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato. La sola
acquisizione di azioni di un’impresa non si qualifica come investimento.
La transazione deve avvenire a condizioni di mercato. In linea di
principio, devono essere presi in considerazione solo i costi di acquisto
degli attivi da terzi non collegati all’acquirente. Se un membro della
famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola
impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano
acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. La semplice
acquisizione di quote di un’impresa non è considerata un investimento.
Gli attivi immateriali devono:
● essere utilizzati esclusivamente nello stabilimento del soggetto
beneficiario finale;
● essere considerati ammortizzabili;
● essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno
relazioni con l’acquirente;
● figurare nell’attivo del soggetto beneficiario finale per almeno 3 anni.
L’avvio dei lavori degli investimenti deve essere successivo alla data di
sottoscrizione, da parte dei soggetti beneficiari finali, della domanda di
agevolazione.
Nel caso di soggetti beneficiari finali non residenti sul territorio italiano, gli
stessi devono avere, alla data di concessione della garanzia del Fondo, una
sede o una filiale in Italia, fermo restando che gli investimenti devono essere
realizzati nel territorio nazionale.
La garanzia sulle operazioni finanziarie di cui al paragrafo A.1 è concessa in
favore dei soggetti beneficiari finali nei limiti delle intensità di aiuto previste
dall’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014, pari al 20
percento dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese e al 10 percento
dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.
Paragrafo B “Aiuti alle imprese in fase di avviamento” – Questo paragrafo in
conformità a quanto previsto dall’articolo 22, comma 3, lettera b), del
regolamento (UE) n. 651/2014, è stato modificato l’importo massimo garantito
per soggetto beneficiario finale. In accordo con le modifiche intervento al
comma 2 dell’articolo 22, comma 3, lettera b), del regolamento (UE) n.
651/2014, è stata aggiornata anche la definizione di impresa in fase di
avviamento introducendo deroghe in caso di acquisizione di attività da parte di
un’altra impresa.
La garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli
“Aiuti alle imprese in fase di avviamento” di cui all’articolo 22, del regolamento
(UE) n. 651/2014 per le operazioni finanziarie a favore:
● delle imprese in fase di avviamento;
● dei professionisti che abbiano avviato l’attività economica o siano
soggetti a imposta per tale attività da meno di 5 anni.
La garanzia è concessa per un importo massimo garantito per soggetto
beneficiario finale di:
● euro 2,5 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore a 6
anni;
● euro 2,357 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore
a 7 anni e superiore a 6 anni;
● euro 2,062 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore
a 8 anni e superiore a 7 anni;
● euro 1,833 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari o inferiore
a 9 anni e superiore a 8 anni;
● euro 1,65 milioni per le operazioni finanziarie di durata pari a 10 anni.
Paragrafo C “Aiuti al finanziamento del rischio” – In conformità a quanto
previsto dall’articolo 21, del regolamento (UE) n. 651/2014 sono stati
aggiornati i requisiti di accesso alla garanzia e l’importo massimo degli
investimenti per il finanziamento del rischio.
Sono ammissibili alla garanzia i soggetti beneficiari finali che, alla data di
sottoscrizione (da parte degli stessi) della domanda di agevolazione sul primo
finanziamento del rischio, siano Pmi non quotate e soddisfino almeno una
delle seguenti condizioni:
● i soggetti beneficiari finali non hanno operato in alcun mercato;
● i soggetti beneficiari finali operano in un mercato qualsiasi da: meno di
10 anni dall’iscrizione al registro delle imprese; ii. meno di sette anni
dalla prima vendita commerciale e meno di sette anni dalla prima
vendita commerciale.
fonte: FISCALFOCUSTODAY

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