Comunicato stampa del Consiglio dei
Ministri n. 59 del 16 Novembre 2023
DISPOSIZIONI SU SICUREZZA, DIFESA E SOCCORSO PUBBLICO
Il Consiglio dei Ministri ha approvato tre disegni di legge che introducono
nuove norme in materia di sicurezza pubblica, tutela delle forze di polizia e
delle vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso, valorizzazione della
specificità del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di
funzionalità dell’amministrazione civile dell’interno, riordino delle funzioni e
dell’ordinamento della polizia locale.
Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti, con l’indicazione dei
proponenti.
- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela delle Forze di
Polizia nonché di vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso (disegno di
legge – Ministro dell’interno, Ministro della giustizia, Ministro della
difesa)
Il disegno di legge interviene in materia di:
■ prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata,
beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia;
■ sicurezza urbana;
■ tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
■ tutela delle vittime di usura;
■ ordinamento penitenziario.
Prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, beni
sequestrati e confiscati, controlli di polizia
Si introduce il reato di “detenzione di materiale con finalità di terrorismo” che
punisce, con la reclusione da due a sei anni, chiunque si procura o detiene
materiale finalizzato a preparare atti di terrorismo e si prevede la reclusione
da sei mesi a quattro anni per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale
contente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di materie esplodenti, al fine
di attentare all’incolumità pubblica.
Si prevede un ampliamento dei casi in cui gli esercenti il servizio di
autonoleggio devono comunicare alla Questura i dati identificativi del cliente e
si introduce la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a 206
euro per chi omette tale comunicazione.
In considerazione della progressiva diffusione del cosiddetto “contratto di
rete”, si inseriscono tra i soggetti sottoposti a verifica del possesso della
documentazione antimafia le imprese aderenti al contratto stesso. Inoltre,
nell’ambito del procedimento di rilascio dell’informazione antimafia, si prevede
che il Prefetto possa escludere, d’ufficio o su istanza di parte, l’operatività dei
divieti conseguenti all’applicazione definitiva di una misura di prevenzione
personale, ove accerti che verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento
all’interessato e alla sua famiglia.
In materia misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, si
chiarisce che l’utilizzazione dei documenti di copertura può essere consentita
anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura
cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscano della detenzione domiciliare.
Inoltre, si consente che il Servizio centrale di protezione utilizzi i documenti di
copertura per funzionari e addetti e crei identità fiscali “di copertura”, anche di
tipo societario.
Si modificano alcune norme relative alla gestione dei beni sequestrati e
confiscati, semplificando la gestione delle aziende e stabilendo che
l’amministratore giudiziario illustri al giudice le caratteristiche
tecnico-urbanistiche dei beni immobili sequestrati, evidenziando gli eventuali
abusi e i possibili impieghi urbanistici. In caso di accertamento di abusi non
sanabili, con il provvedimento di confisca viene ordinata la demolizione in
danno del soggetto destinatario del provvedimento. In tal caso, il bene non
viene acquisito al patrimonio dell’Erario e l’area di sedime viene acquisita al
patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente.
Infine, si estende da 3 a 10 anni il termine entro il quale poter esercitare la
revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne
definitive per specifici reati.
Sicurezza urbana
Si introduce il reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a
domicilio altrui”, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce, con
la reclusione da due a sette anni, chi, mediante violenza o minaccia, occupa o
detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o impedisce il
rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo
detiene legittimamente. La stessa pena viene applicata anche a chi si
appropria dell’immobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri l’immobile
occupato. Si prevede, inoltre, una procedura volta a consentire a chi ne ha
titolo il rapido rientro in possesso dell’immobile occupato, con provvedimento
del giudice nei casi ordinari e, quando l’immobile sia l’unica abitazione del
denunciante, con intervento immediato della polizia giudiziaria,
successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria.
Si sanzionano più gravemente i reati che riguardano la “truffa aggravata”, per
colui che ha profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata
difesa. In tali circostanze si prevede anche l’arresto obbligatorio in flagranza.
Si estende la possibilità di disporre il cosiddetto “DASPO urbano”, previsto per
le manifestazioni sportive, anche per vietare l’accesso alle aree di
infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico ai soggetti denunciati o
condannati per reati contro la persona o il patrimonio. Inoltre, si estende alle
ferrovie la fattispecie di illecito amministrativo che punisce chiunque
impedisce la libera circolazione su strada ordinaria e si prevede la
trasformazione dell’illecito amministrativo in reato quando il fatto è commesso
da più persone riunite.
Al fine di assicurare la certezza dell’esecuzione della pena nei casi di grave
pericolo, si modificano le norme relative al rinvio della pena per donne incinte
e madri di bambini fino a un anno di età, in modo da rendere tale rinvio
facoltativo anziché obbligatorio. In tal modo, si allinea la norma a quella che
già prevedeva il rinvio facoltativo per le madri di bambini tra uno e tre anni di
età. Si prevede, comunque, che la madre con figlio tra uno e tre anni possa
scontare la pena, in alternativa rispetto all’istituto penitenziario “ordinario”
(come è attualmente previsto), anche presso l’istituto a custodia attenuata per
detenute madri (ICAM). Nell’ipotesi di donne incinte e madri di prole fino a un
anno, ove si escluda il differimento della pena per grave pericolo, si prevede
sempre e comunque l’esecuzione della pena presso gli istituti a custodia
attenuata.
Inoltre, si innalza da 14 a 16 anni l’età dei minori coinvolti per stabilire la
punibilità delle condotte relative all’avvalersi, permettere, organizzare o
favorire l’accattonaggio, si inasprisce la pena prevista per tali condotte e si
introduce la condotta di induzione.
Tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo
nazionale dei vigili del fuoco e degli organismi del Sistema di informazione per
la sicurezza della Repubblica
Si aggrava la pena per le ipotesi in cui la violenza, minaccia o resistenza a un
pubblico ufficiale siano poste in essere nei confronti di un ufficiale o di agenti
di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Inoltre, si estende il reato previsto
per chi cagiona lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di pubblica
sicurezza o polizia giudiziaria in occasione di manifestazioni sportive,
ricomprendendovi tutte le condotte di lesioni cagionate a tali soggetti nell’atto
o a causa dell’adempimento delle funzioni o dell’esercizio del servizio.
Al fine di potenziare la salvaguardia dei beni mobili e immobili adibiti
all’esercizio di funzioni pubbliche, si introduce una fattispecie aggravata per
colui che imbratta o deturpa tali beni qualora il fatto sia commesso con la
finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene
appartiene, con inasprimento della reclusione in caso di recidiva.
Si inaspriscono le sanzioni nei casi d’inosservanza delle prescrizioni impartite
dal personale che svolge servizi di polizia stradale (es. inosservanza
dell’obbligo di fermarsi intimato, rifiuto di esibire documenti di guida o di far
ispezionare il veicolo).
Si aggrava la pena prevista per il delitto d’istigazione a disobbedire alle leggi,
se è commesso al fine di far realizzare una rivolta all’interno di un istituto
penitenziario, a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute.
Inoltre, si introduce il delitto di rivolta in istituto penitenziario, che punisce
chiunque promuove, organizza e dirige una rivolta all’interno di un istituto
penitenziario e chi vi partecipa, prevendo specifiche aggravanti.
Si prevede anche un reato che punisce, con la pena della reclusione da uno a
sei anni, lo straniero che, durante il trattenimento presso i centri per i rimpatri
o la permanenza nelle strutture per richiedenti asilo o altre strutture di
accoglienza o di contrasto all’immigrazione illegale, mediante atti di violenza o
minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli
ordini impartiti dalle autorità, posti in essere da tre o più persone riunite,
promuove, organizza, dirige una rivolta. Per il solo fatto di partecipare alla
rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Si prevede, inoltre, un
aggravamento della pena se il fatto è commesso con l’uso di armi o se nella
rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime. In
quest’ultimo caso, l’aggravante sussiste anche nell’ipotesi in cui l’uccisione o
la lesione personale avvengano immediatamente dopo la rivolta e in
conseguenza di essa.
Si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un’arma
diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio.
Si estende l’esimente penale prevista dalle norme vigenti per il personale che,
per le necessità delle operazioni militari, faccia uso o ordini di fare uso di armi,
forza o altro mezzo di coazione fisica anche all’uso di apparecchiature,
dispositivi, programmi, apparati o strumenti informatici. Si estendono le
condotte scriminabili per il personale del Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di
reato, riferibili agli attuali contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica e si
attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia
di prevenzione, anche al personale delle Forze armate che concorra alla
tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza. Si interviene
con ulteriori norme per il rafforzamento delle attività di contrasto al terrorismo
internazionale.
Tutela delle vittime di usura
Si prevede la possibilità, per gli operatori economici vittime di usura ai quali
venga erogato il mutuo nell’ambito del cosiddetto “Fondo di solidarietà per le
vittime dell’usura”, di servirsi di un esperto, con funzioni di consulenza e di
assistenza, iscritto, a richiesta, in un Albo istituito presso il Ministero
dell’interno-Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura, al fine di assicurare un efficace sostegno all’impresa
beneficiaria, garantirne il rilancio e il reinserimento nel circuito economico
legale.
Ordinamento penitenziario
Si inseriscono, tra i reati “ostativi”, le fattispecie già esistenti di “istigazione a
disobbedire alle leggi” e di “rivolta in istituto penitenziario”. In questi casi, per
concedere benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare la
positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica previsto per il
detenuto.
Per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, si includono, tra le aziende che
possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge, anche quelle
che organizzano attività produttive o di servizi all’esterno degli istituti
penitenziari o che impiegano persone ammesse al lavoro esterno. Inoltre, si
aggiungono i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla
detenzione e al lavoro all’esterno nell’elenco dei soggetti che possono fruire
dell’apprendistato. Infine, il disegno di legge prevede una delega al Governo
per apportare modifiche alle norme che disciplinano l’organizzazione del
lavoro dei detenuti.
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- Misure in materia di valorizzazione della specificità del Comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di funzionalità
dell’Amministrazione civile dell’interno (disegno di legge – Presidente
del Consiglio dei Ministri, Ministro dell’interno, Ministro della difesa,
Ministro dell’economia e delle finanze, Ministro della giustizia)
Si innalza il tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione
degli Agenti in prova, dei Vice Ispettori in prova e dei Commissari capo, che
passa da due a quattro anni in caso di sede ordinaria e da uno a due anni nel
caso di sede disagiata.
Si accorpano le posizioni di vertice del Comando unità mobili e del Comando
unità specializzate dell’Arma dei Carabinieri, in modo da riunirne le funzioni e
recuperare una posizione relativa all’incarico di “Manager Privacy”.
In merito al Corpo della Guardia di finanza, si stabiliscono nuovi meccanismi
in relazione alle promozioni conferite in caso di vacanze nei gradi superiori.
In materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, si estende per un
ulteriore triennio (2024-2026) la previsione in base alla quale i periodi minimi
di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, validi ai fini
dell’avanzamento, sono da intendersi ridotti di 30 giorni. Inoltre si modificano
le norme relative alla ferma degli ufficiali in servizio permanente destinati a
incarichi particolarmente qualificati.
Attraverso apposito concorso per titoli da indire nell’anno 2024, si consentirà
di completare il processo di transito nel ruolo marescialli, già avviato con
analoghi concorsi, per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso
di titoli e particolari abilitazioni nel campo delle professioni sanitarie.
In materia di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di livello non generale del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in ragione del loro ufficio o comunque
attribuiti dall’amministrazione o su designazione della stessa, in parziale
deroga al principio della onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti
pubblici, viene riconosciuta agli stessi una quota dei compensi spettanti che
quindi non affluisce al “fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per
la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco”.
Inoltre, si prevede una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti
legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo
ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tra gli obiettivi della
delega vi sono l’ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo, anche
con soppressione, ridefinizione ed istituzioni dei ruoli e delle qualifiche
esistenti e conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.
Per far fronte alle attività connesse al contrasto all’immigrazione illegale, si
prevede che la procedura flessibile di definizione delle dotazioni organiche dei
volontari del Corpo delle capitanerie di porto e di personale del Corpo delle
capitanerie diporto – Guardia costiera si applichi anche a decorrere dal
gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2028. La norma indica, per ciascun anno,
i numeri massimi che potranno essere oggetto del decreto interministeriale
attuativo.
Si interviene poi in merito al trattamento economico e previdenziale e ai
benefici a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico.
In particolare, in materia di area negoziale del personale dirigente delle Forze
di polizia e delle Forze armate, al fine di dare piena attuazione alle norme di
adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e per l’istituzione delle
aree negoziali per i dirigenti (decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206), si
modifica il meccanismo di finanziamento delle aree negoziali stesse.
Inoltre, si trasforma il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di
Stato in Fondazione, della quale si elencano le finalità istituzionali, tra le quali
l’assistenza agli orfani del personale; l’assistenza scolastica a favore dei figli
degli appartenenti alla Polizia di Stato; la stipula di determinati contratti di
assicurazione; la concessione di sovvenzioni al personale per grave malattia,
per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di
necessità e l’assistenza sociale e sanitaria.
Il Consiglio dei Ministri ha poi convenuto sull’istituzione di un fondo di circa
100 milioni di euro, destinato all’avvio della previdenza complementare
dedicata, alla tutela legale e assicurativa e agli emolumenti accessori per il
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico; tale fondo sarà
disciplinato da disposizioni che verranno inserite, attraverso appositi
emendamenti, in un veicolo legislativo che ne consenta l’operatività a
decorrere dal 1° gennaio 2024.
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- Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento
della Polizia locale (disegno di legge – Ministro dell’interno)
Il testo delega il Governo alla riforma delle funzioni fondamentali della polizia
locale e dei relativi compiti, nel rispetto dei principi costituzionali di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le nuove norme dovranno
tenere ferma la distinzione tra le funzioni di polizia locale e quelle esercitate
dalle Forze della polizia dello Stato, in base a quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Si chiarisce,
inoltre, che le Regioni esercitano la potestà legislativa in materia di polizia
amministrativa locale.
I decreti attuativi dovranno individuare e disciplinare le funzioni per le quali è
attribuita la qualità di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, di agente di
polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza, definendo l’ambito per
l’esercizio delle funzioni connesse. Inoltre, si introdurranno norme relative agli
strumenti di autodifesa e all’armamento individuale e di reparto,
all’addestramento, all’uso, al porto, alla tenuta e alla custodia dell’armamento
e ai casi di revoca e sospensione.
Infine, si introducono specifici criteri di delega in merito: alla materia
previdenziale, assicurativa, infortunistica e pensionistica; a forme di
collaborazione con le Forze di polizia, anche con il collegamento tra il numero
unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale;
all’accesso ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro
automobilistico.
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ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi
di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto
2023, n. 111).
Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti.
- Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo
19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo – esame
preliminare)
Il decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della
disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:
■ il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase
antecedente la costituzione in giudizio;
■ l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia
tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale
funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario,
l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti
processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina
delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi
di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione
da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite
nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il
diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
■ il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi
processuali successivi al primo;
■ la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle
parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini
ristretti;
■ l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di
giudizio successivi al primo;
■ le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge
l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
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- Disposizioni in materia di adempimento collaborativo ai sensi
dell’articolo 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (decreto legislativo –
esame preliminare)
In attuazione della delega, il decreto introduce misure volte a potenziare il
regime dell’adempimento collaborativo attraverso:
■ l’accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di
accesso all’applicazione dell’istituto;
■ l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di
ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui
almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il
gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte
le società del gruppo;
■ la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati
di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in
ordine alla loro conformità ai principi contabili;
■ la gestione, nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo,
anche di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti
all’ammissione al regime;
■ nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti
aderenti al regime dell’adempimento collaborativo;
■ procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del
contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che
richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
■ l’emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi
dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
■ la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda
l’esclusione del contribuente dal regime dell’adempimento collaborativo,
in caso di violazioni fiscali non gravi;
■ il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime
dell’adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici
presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative
tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele;
riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la
volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non
posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo
comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni
amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del
reato di dichiarazione infedele.
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RIFORMA DEL PROCESSO PENALE
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante
delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia
di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio,
ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al
Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Il testo interviene con alcune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo
n. 150 del 2022 nel codice penale, nel codice di procedura penale e nelle
leggi speciali, al fine di rendere gli istituti interessati maggiormente coerenti
con i principi e i criteri di delega, anche attraverso un’opera di semplificazione
di specifici meccanismi procedimentali e processuali, nonché di risolvere
problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma.
Nella elaborazione dei correttivi si è tenuto conto dei contributi provenienti dal
mondo accademico, dall’avvocatura e dalla magistratura, che hanno
segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa.
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DISPOSIZIONI SUL COMPARTO “AFAM”
Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione
e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e
tecnico del comparto AFAM (decreto del Presidente della Repubblica –
esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del
Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato, in
esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente
della Repubblica, recante le procedure e le modalità per la programmazione e
il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e
tecnico del comparto AFAM.
Il testo prevede, tra l’altro: l’abilitazione artistica nazionale quale requisito per
l’accesso alle procedure di reclutamento del personale docente; il
decentramento delle procedure di reclutamento al fine di valorizzare
l’autonomia delle singole istituzioni; procedure per il reclutamento dei
ricercatori; il superamento del precariato del personale; disposizioni per le
cattedre a tempo definito. Con riferimento all’attività di ricerca nel sistema
AFAM, sono disciplinati anche i contratti di ricerca, che sono diversi da quelli a
tempo determinato in quanto conclusi per l’esclusivo svolgimento di specifici
progetti di ricerca, finanziati totalmente con fondi esterni e non aventi impatto
sull’organico delle istituzioni.
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DISPOSIZIONI APPROVATE IN ESAME DEFINITIVO
Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri competenti, ha approvato in
esame definitivo i seguenti provvedimenti.
- Abrogazione di atti prerepubblicani diversi dai regi decreti (disegno di
legge)
- Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo
2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante
l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione
dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune
(decreto legislativo)
- Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione Europea per
la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga
la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (decreto legislativo)
- Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n.
119 (decreto legislativo)
- Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel Codice
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento
normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli
Istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell’articolo 16, comma 1,
lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022 (decreto
legislativo)
- Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva
2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di
assicurare tale responsabilità (decreto legislativo)
- Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4
del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo
alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi
medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del
Consiglio (decreto legislativo)
- Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli
Uffici di diretta collaborazione (decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri)
I testi tengono conto dei pareri eventualmente espressi dalle competenti
Commissioni parlamentari o dalle Conferenze Stato-regioni o unificata.
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DELIBERAZIONI MOTIVATE
Il Consiglio dei Ministri ha autorizzato, con deliberazione motivata ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara ad adottare i seguenti
schemi di decreti ministeriali:
■ “Disposizioni in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di
ripartizione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore
di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99”;
■ “Disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di
utilizzazione delle risorse del fondo per l’istruzione tecnologica
superiore di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 2022”.
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FABBISOGNI STANDARD
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’adozione della nota
metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le
Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario
relativamente alle funzioni fondamentali di Territorio, Ambiente, Istruzione,
Trasporti, Polizia provinciale, Funzioni generali, Stazione unica
appaltante/Centrale unica degli acquisti e Controllo dei fenomeni
discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole
Città metropolitane e Province montane delle Regioni a statuto ordinario, per il
2022, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
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NOMINE
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:
■ su proposta del Presidente Giorgia Meloni, la nomina dei dottori Stefano
Messina e Sandro Gambuzza a componenti del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, in rappresentanza della categoria “imprese”,
in sostituzione rispettivamente del dott. Paolo Uggé, dimissionario,
(Conftrasporto) e del dott. Massimiliano Giansanti (Confagricoltura);
■ su proposta del Presidente Giorgia Meloni, visti i pareri favorevoli delle
competenti Commissioni parlamentari, la nomina del Generale di
Divisione Aerea Luca Valeriani a Presidente dell’Agenzia nazionale per
la sicurezza del volo e del dott. Costantino Fiorillo, del generale di
divisione aerea in ausiliaria Maurizio Antonio Agrusti e della prof.ssa
avv. Anna Masutti a componenti del Collegio della stessa Agenzia;
■ su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, la nomina a
dirigente generale penitenziario della dott.ssa Rosella Santoro, dirigente
dei ruoli dirigenziali dell’amministrazione penitenziaria.
fonte: GOVERNO ITALIANO – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI