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Ultime Superbonus: salvo 110 per lavori già
pagati, contributo per pochi, rischio contenziosi
in condominio


Inoltre: stretta su sconto in fattura e cessione del credito per gli
interventi di consolidamento nelle zone sismiche, le ultime sul
Superbonus in base al testo del nuovo DL di fine anno
di Lisa De Simone
Salva la detrazione del 110% per tutti i lavori pagati entro fine anno,
anche se non è possibile cedere il SAL perché non sono stati conclusi.
La quota di spese pagata che non entra nel SAL si potrà comunque
detrarre, e la detrazione non si perde in ogni caso, anche se alla fine non si
raggiunge la riduzione di due classi energetiche perché si decide di tagliare i
lavori piuttosto che far fronte alle spese con la detrazione ridotta al 70%.
Per i proprietari con redditi familiari fino a 15.000 euro arriva la possibilità
di ottenere il rimborso delle spese eventualmente dovute nel 2024, sia
per gli interventi condominiali sia nel caso di villette, in modo da azzerare i
costi dei lavori.
Dalla lettura del testo del decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 28
dicembre sembra essere questa la soluzione trovata dal governo, che di
fatto permette di evitare la perdita dell’agevolazione anche per chi non
finisce i lavori e quindi non raggiunge gli obiettivi di risparmio energetico (>>
ecco il provvedimento così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale). Insomma la
detrazione si salva anche se in questo modo si vanifica l’obiettivo stesso del
Superbonus, ossia quello di assicurare l’efficientamento energetico degli
edifici.
Leggi anche Stretta Bonus Barriere Architettoniche 2024: cosa resta e cosa
salta
Sì alla detrazione anche senza chiudere i lavori
Per come è scritto il testo fin qui circolato, infatti, si conferma lo stop al
110% con il 31 dicembre di quest’anno, ma si dà la possibilità di usufruire
di questa aliquota per tutte le spese effettuate fino a questa data anche
se non è stato possibile presentare il SAL, ossia la dichiarazione di stato di
avanzamento dei lavori.
La relazione al provvedimento spiega infatti che con la formula individuata le
detrazioni spettanti “non sono oggetto di recupero in caso di mancata
ultimazione degli interventi, limitatamente all’importo corrispondente alla
detrazione riferibile alla quota dell’intervento effettuato entro il 31 dicembre
2023”.
Resta da capire a questo punto se la quota di spesa effettuata entro il 31
dicembre, ma che non può essere inserita in un SAL, può essere
comunque ceduta o solo usufruita in detrazione. Nel primo caso si
avrebbe il famoso “SAL straordinario”, nel secondo caso invece si potrebbe
solo portare in detrazione l’importo pagato. Il tutto, comunque, anche nel
malaugurato caso in cui non sia possibile chiudere il cantiere e quindi non sia
possibile ottenere il salto di due classi energetiche.
I cantieri rimasti a metà
Per come è scritto il decreto, dunque, si riconosce il diritto all’agevolazione
fiscale anche se i lavori restano a metà, in quanto la detrazione non si
perde “in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale
circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del
miglioramento di due classi energetiche”.
Insomma si vanificano tutti gli sforzi fatti per raggiungere la
riqualificazione, perché se i condomini non vogliono farsi carico della quota
di spesa necessaria per chiudere il cantiere possono farne a meno, anche
lasciando il lavoro a metà. Certo è difficile pensare che una volta avviati i
lavori per la coibentazione ci sia chi è disposto a lasciare il palazzo senza le
rifiniture, ma è un dato di fatto che questa formulazione può dare la
possibilità, a chi era contrario fin dall’inizio, di rimettere in discussione il
versamento delle rate nel 2024, dal momento che si dovrebbe far carico di
pagare il 30% del costo dei lavori (visto il taglio della detrazione al 70% nel
2024), aprendo così il contenzioso sia con gli altri condomini che con la ditta
incaricata dei lavori.
Rimborso solo per i redditi bassi
Nello stesso decreto il governo, comunque, offre la possibilità di avere un
rimborso per la quota eventualmente a carico ai proprietari con un
reddito familiare fino a 15.000 euro, ma anche in questo caso l’intervento è
circoscritto. Per avere diritto al rimborso, infatti, deve essere stato raggiunto
uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
Il decreto, comunque, salva i proprietari a basso reddito sia per gli interventi
in condominio che per le villette.
Nulla da fare negli altri casi: chi non avesse completato i lavori dovrà
scegliere se restare con la casa a metà o pagare la quota a carico, che in
questo caso è più elevata. Per le case unifamiliari, diversamente che per i
condomini, la detrazione scende al 65% per i lavori di Ecobonus, e al 50%
per gli altri interventi.
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Stop alla cessione del credito anche nelle aree sismiche
Il decreto, poi, interviene anche sugli interventi di consolidamento nelle
zone sismiche per i quali è ammesso il Superbonus al 110% per gli interventi
di ricostruzione fino al 31 dicembre 2025. Si prevede infatti che sia possibile
usufruire delle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito solo per
gli interventi di demolizione e ricostruzione, e solo per questi, a patto che
risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori
in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto.
Inoltre in relazione alle spese per gli interventi avviati dopo l’entrata in
vigore del decreto diventa obbligatorio stipulare, entro un anno dalla
conclusione dei lavori, polizze “catastrofali”, ossia a copertura dei danni
cagionati ai relativi immobili da calamità naturali.

FONTE – EDILTECNICO

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