Con la presente si allega la circolare del Ministero dell’Ambiente che chiarisce che i certificati F-Gas rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi) resteranno validi fino al 15 giugno 2020.
Saranno direttamente gli Organismi di Certificazione (OdC) accreditati e designati, tramite la loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it , a provvedere all’aggiornamento della data di scadenza dei certificati da loro rilasciati, secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Pertanto le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’ articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili nella Sezione C Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate ” del citato Registro.
In merito alle nuove certificazioni, Vi informiamo che ACCREDIA (Ente Unico di Accreditamento) in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha invitato gli OdC a posticipare tutte le attività di nuova certificazione delle persone relative allo schema Fgas, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria. Ha individuando comunque delle procedure specifiche ed eccezionali per quei casi di comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza per i quali procedere agli esami di certificazioni da remoto.
Sempre in tema F-Gas, altro aspetto degno di attenzione è la questione delle sanzioni, che sono applicabili dallo scorso 17 febbraio, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2019.
La categoria, in merito, aveva chiesto un periodo transitorio di accompagnamento per rendere edotti tutti i soggetti interessati circa le responsabilità connesse con la corretta gestione dei gas fluorurati e aveva chiesto una forte riduzione delle sanzioni previste per le imprese in caso di ritardato inserimento dei dati nella Banca Dati Fgas. L’art. 6 del D.Lgs 163/19, infatti, prevede sanzioni da 1.000 a 15.000 euro alle imprese che non inseriscono, entro 30 gg dalla data dell’intervento, le informazioni previste nella Banca Dati.
Poiché tali sanzioni, così come già dichiarato in sede di definizione del decreto, appaiono troppo elevate rispetto alla natura amministrativa della violazione, la categoria ha chiesto al Ministero dell’Ambiente, non solo la sospensione dei termini ma anche il congelamento dell’articolo 6
Ad ogni modo per maggiore diffusione delle informazioni, riportiamo l’interpretazione del compente Ufficio Ambiente tenuto conto degli attuali provvedimenti in essere. Nel merito aggiungiamo, che in accordo allo stesso Ufficio Ambiente, abbiamo chiesto al MATTM anche conferma della correttezza di tale interpretazione e siamo in attesa di un riscontro.
F-gas: le sanzioni previste dal D.Lgs 163/19 per il ritardo nell’inserimento delle informazioni nella banca dati sono sospese?
Il D.Lgs.vo 163/19 stabilisce che l’attività di accertamento di infrazioni è esercitata dal Ministero dell’ambiente, che trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, che irroga le sanzioni amministrative.
L’art. 6 del D.Lgs 163/19 prevede pesanti sanzioni alle imprese che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro 30 gg dalla data dell’intervento (da 1.000 a 15.000 Euro).
Il recente Decreto Cura Italia (l’art. 103 comma 1) ha sospeso tutti i procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile, sia quelli pendenti al 23 febbraio che quelli iniziati successivamente.
Sulla base di quanto sopra, la lettura combinata dei due dispositivi può essere la seguente.
Per tutti gli interventi effettuati dal 23 febbraio al 15 aprile sono “automaticamente” sospesi i procedimenti amministrativi sanzionatori in caso di mancato inserimento entro 30 giorni in banca dati delle informazioni.
A nostro avviso sono sospese anche tutte le eventuali sanzioni comminate prima del 23 febbraio ancora pendenti e non pagate a imprese che non hanno rispettato l’obbligo dei 30 giorni.
Per tutti gli interventi effettuati dal 23 febbraio al 15 aprile sono “automaticamente” sospesi i procedimenti amministrativi sanzionatori in caso di mancato inserimento entro 30 giorni in banca dati delle informazioni. A nostro avviso sono sospese anche tutte le eventuali sanzioni comminate prima del 23 febbraio ancora pendenti e non pagate a imprese che non hanno rispettato l’obbligo dei 30 giorni.
Per informazioni: Confartigianato Imprese Perugia, ref. Fabrizio Scacciatella fabrizio.scacciatella@confartigianatoperugia.com – 348 9891350