Nel prepararci, non sappiamo di preciso quando, a riprendere le nostre attività nei cantieri, ad oggi ci preme dare alcune indicazioni alle nostre imprese edili associate.
All’art 42 comma 2 del D.L. CURA ITALIA, l’ammalarsi di COVID-19 in cantiere è considerato un infortunio sul lavoro.
Ad oggi non sappiamo se l’I.N.A.I.L. se questo tipo di infortunio verrà trattato come “in itinere”, quindi se così non fosse potrebbe incidere sul premio I.N.A.I.L. ed addirittura sull’esistenza della stessa azienda. Alla luce di queste considerazioni riteniamo opportuno ricordare che sarà il caso che alla ripresa delle lavorazioni sia importante far convocare una riunione di coordinamento con il CSE ed il committente perché siano stabilite tutte le procedure da adottare per rispettare quanto indicato nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24/03 u.s..
Tale riunione dovrebbe sancire anche che le responsabilità che coinvolgono l’impresa deriverebbero solo dal mancato rispetto di quanto stabilito nella riunione di coordinamento, che a nostro avviso dovrebbe decidere in base ad informazioni assunte in modo certo e tracciabile da un sanitario (Medico).
In tali procedure dovrebbero essere evidenziate, ad esempio, le modalità di tipo, utilizzo e durata dell’utilizzo di mascherine e guanti monouso; le modalità per la frequenza della pulizia delle mani e della sanificazione degli ambienti comuni, le procedure per tutte quelle operazioni che non possono essere eseguite ad una distanza inferiore di un metro, i controlli per l’ingresso in cantiere e tutto quello previsto nel protocollo, ma descritto in maniera analitica e puntuale.
Altra considerazione è per l’utilizzo dei mezzi ed autoveicoli, per ii quali dovranno essere previste precise procedure per la disinfestazione delle cabine, che andranno comunque riportate nei P.O.S. . Oltre a tutto ciò dovrà essere previsto l’aggiornamento del D.V.R. .
Tutto quanto sopra comporterà sicuramente dei costi e crediamo che non possano essere imputati all’ impresa, quindi nella speranza che il prezzario regionale venga aggiornato, come dicono, entro la fine del mese di aprile p.v., nel frattempo valorizzateli ed insieme alla committenza inseriteli nel computo dei costi per la sicurezza.
linee guida cantieri definitiva_24 marzo-siglato
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