Confartigianato Imprese Perugia -Legge 104 e non solo

Legge 104 e non solo: la guida INPS su malattia, permessi e congedi per malati oncologici

Legge 104 e non solo: INPS pubblica una guida destinata ai malati oncologici su regole ed eccezioni per il periodo di malattia, permessi e congedi anche per i familiari, prestazioni pensionistiche. Con la pubblicazione del 5 novembre, l’Istituto fornisce un vademecum completo sugli strumenti a disposizione di chi sta vivendo un momento di particolare difficoltà.

Malati oncologici, quali sono i diritti e le tutele dal punto di vista lavorativo? Non solo Legge 104, dall’INPS arriva una guida su regole ed eccezioni per il periodo di malattia, permessi e congedi anche per i familiari, prestazioni pensionistiche.

Con la pubblicazione del 5 novembre 2020, l’Istituto fornisce un vademecum completo sugli strumenti a disposizione di chi sta vivendo un momento di particolare difficoltà.

Sono sei i macro temi su cui si concentra:

  • Malattia;
  • Permessi e congedi lavorativi;
  • Le prestazioni pensionistiche previdenziali;
  • Il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • Le prestazioni economiche di invalidità civile;
  • Prestazioni non economiche legate all’invalidità civile e all’handicap.

Legge 104 e non solo: la guida INPS su permessi e congedi per malati oncologici

La guida INPS parte da un assunto: le lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro per malattia oncologica hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo cosiddetto di comporto, garantito dalla legge e stabilito nel dettaglio dalla contrattazione collettiva.

 

E non mancano le eccezioni alle regole generali sulla malattia: in caso di terapie salvavita, tra cui le cure chemioterapiche, il lavoratore non deve rispettare le fasce orarie di reperibilità per la possibile visita fiscale che potrà essere eseguita solo su accordo con il lavoratore.

Oltre al periodo di malattia, ai malati oncologici con status di disabilità grave spettano anche permessi e congedi lavorativi. Si tratta di strumenti a disposizione anche dei familiari che prestano assistenza, secondo quanto previsto dalla Legge 104.

In particolare i diretti interessati hanno diritto a:

  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore;
  • 2 ore al giorno (1, se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore).
 

Chi presta assistenza, invece, può beneficiare di 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.

Si distinguono, poi, tre tipologie di congedi:

  • congedo retribuito di 30 giorni per cure, in caso di invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, fruibile anche in maniera non continuativa;
  • congedo non retribuito di due anni, continuativo o frazionato, per “gravi motivi familiari” che garantisce al dipendente la conservazione del posto di lavoro ma non la retribuzione;
  • congedo retribuito di due anni, destinato a chi deve assistere familiari con disabilità in situazione di gravità, secondo un preciso ordine di priorità:
    • coniuge o parte dell’unione civile convivente;
    • padre o madre, anche adottivi o affidatari;
    • figlio convivente;
    • fratello o sorella convivente;
    • parente o affine entro il terzo grado convivente;
    • figlio non ancora convivente (che instauri la convivenza entro l’inizio del periodo di congedo richiesto).

Legge 104 e non solo, la guida INPS per i malati oncologici: lo status di invalidità civile

La pubblicazione INPS, poi, offre una carrellata di prestazioni a cui possono avere accesso i malati oncologici in presenza di specifiche condizioni:

  • assegno ordinario di invalidità, prestazione economica riservata a destinato a dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata con una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale , necessari per richiederlo almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 nei 5 anni che precedono la domanda;
  • pensione di inabilità per i dipendenti privati e per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, strumento destinato all’assicurato o al titolare di assegno di invalidità che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, è nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, viene erogata su domanda e in presenza degli stessi requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità;
  • pensione di inabilità per i dipendenti pubblici riconosciuti nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa con anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico e una risoluzione del rapporto di lavoro per infermità che non dipende da una causa di servizio;
  • Pensione di inabilità ordinaria per i dipendenti pubblici riconosciuti “inabili assoluti e permanenti a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte”, spetta in presenza di un’anzianità contributiva:
    • di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni se il giudizio del verbale di visita medica è limitato alle “mansioni svolte”;
    • di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni nel caso in cui l’inabilità sia “assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”.

In conclusione, poi, l’INPS si sofferma sul riconoscimento dell’invalidità civile con una percentuale dal 74% al 100% che che può dare diritto a una serie di altre prestazioni erogate dall’Istituto:

  • assegno mensile;
  • pensione di inabilità per invalidi civili;
  • indennità di accompagnamento.

Perché sia accertato lo stato di invalidità civile è necessario seguire la procedura prevista:

  • rivolgersi al medico di base per ottenere un apposito certificato che attesti la natura delle patologie invalidanti e sia inoltrato alla struttura territoriale INPS di riferimento;
  • dopodiché inviare entro 90 giorni la domanda all’Istituto.

Per i malati oncologici, è previsto un iter accelerato con una visita da parte dell’INPS entro 15 giorni e con effetti immediati per l’accesso alle prestazioni.

Maggiori dettagli e informazioni sono presenti nella guida INPS dedicata agli strumenti di supporto messi in campo per i malati oncologici pubblicata il 5 novembre 2020.

Contributi a fondo perduto per palestre, piscine, centri sportivi: importi maggiorati del 200%

di Rosy D’Elia

 

Contributi a fondo perduto per palestre, piscine, centri sportivi: gli importi maggiorati del 200% per i codici ATECO del settore inclusi nel Decreto Ristori. Accredito da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 15 novembre per le partite IVA che hanno richiesto la prima tornata di aiuti. Incluse anche le imprese con fatturato superiore ai 5 milioni di euro.

Contributi a fondo perduto per palestre, piscine, centri sportivi: in arrivo entro il 15 novembre 2020 l’accredito sull’IBAN indicato in prima battuta all’Agenzia delle Entrate.

Gli importi per le partite IVA indicate nel Decreto Ristori che avevano già richiesto la prima tornata di aiuti saranno maggiorati del 200% rispetto alle prime somme erogate.

Rispetto all’impostazione iniziale, c’è anche una importante novità: la platea si arricchisce di nuovi beneficiari con l’ingresso delle imprese con un fatturato superiore ai 5 milioni di euro.

Confermato anche per questa categoria di imprese il requisito del calo del fatturato, che deve essere pari almeno ai due terzi, nel confronto tra il mese di aprile 2019 e 2020.

Contributi a fondo perduto per palestre, piscine, centri sportivi: importi maggiorati del 200%

 

A stabilire i destinatari dei nuovi contributi che spettano alle partite IVA dei settori colpiti dalle restrizioni del DPCM del 24 ottobre 2020, non solo a palestre, piscine e centri sportivi, è l’articolo 1 del DL numero 237 del 28 ottobre 2020:

“Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al presente decreto.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020”.

 

Come per gli altri settori, la platea di palestre, piscine e centri sportivi che possono beneficiare dei nuovi contributi a fondo perduto è divisa in due categorie:

* le imprese che hanno già ricevuto nella prima fase le somme otterranno in automatico entro il 15 novembre 2020 con accredito sull’IBAN indicato in fase di domanda gli importi maggiorati rispetto al primo calcolo effettuato sulla base delle perdite di aprile 2020;

  • le imprese che non hanno presentato domanda in precedenza, con un fatturato superiore al limite precedentemente imposto dei 5 milioni di euro che avranno diritto a importi pari al 10% del calo del fatturato, dovranno inviare un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate per ricevere le somme stanziate in tempi leggermente più lunghi ma comunque entro la fine dell’anno.

Contributi a fondo perduto per palestre, piscine, centri sportivi: accredito su IBAN già indicato all’Agenzia delle Entrate

A stabilire nel dettaglio quali sono le attività che possono accedere alle nuove risorse stanziate è l’Allegato 1 dell’ultimo provvedimento emergenziale adottato.

Per il mondo dello sport sono stati individuati i seguenti codici ATECO.

Codice ATECO e Tipologia di attività Percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto
931110-Gestione di stadi 200,00%
931120-Gestione di piscine 200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi 200,00%
931200-Attivita’ di club sportivi 200,00%
931300-Gestione di palestre 200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999-Altre attività sportive nca 200,00%

Possono beneficiare di questo strumento di sostegno anche coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per questo non sono tenuti a rispettare il requisito del calo del fatturato: in questo caso si ha diritto il contributo minimo 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per tutti gli altri soggetti, incrementato in base all’attività esercitata.

Durante la conferenza stampa di presentazione del Decreto Ristori, approvato in Consiglio dei Ministri il 27 ottobre 2020, il premier Giuseppe Conte ha illustrato con queste parole il meccanismo per il calcolo degli importi:

“Faccio qualche esempio: un piccolo bar che aveva ottenuto 2.000 euro di ristoro con il Decreto Rilancio potrà ottenere adesso 3.000 euro, un grande ristorante che aveva ricevuto 13.000 euro con il Decreto Rilancio potrà avere fino a 26.000 euro, una piccola palestra che aveva ricevuto 2.000 euro con il Decreto Rilancio potrà ottenere 4.000 euro”.

 

In ogni caso le somme possono arrivare fino a un massimo di 150.000 euro. Per chi ha già beneficiato degli aiuti in passato non resta che fare il nodo al fazzoletto e attendere gli accrediti sugli IBAN indicati in fase di domanda, mentre i nuovi beneficiari dovranno attendere le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per poter procedere con la domanda.

 

Per maggiori informazioni: info@confartigianatoperugia.com – 0759977000