Versamenti in scadenza a novembre e dicembre 2020: la proroga per attività e zone nel Decreto Ristori uno e due.
Gli ultimi provvedimenti emergenziali sono la risposta economica alle nuove restrizioni imposte a partire dal 25 ottobre 2020. Le misure previste, infatti, seguono una logica speculare alle limitazioni introdotte.
Sono due gli elementi da considerare anche per orientarsi nel labirinto di regole che includono o escludono dalla possibilità di applicare le diverse disposizioni:
Incrociando questi due fattori, le partite IVA possono verificare il proprio diritto a beneficiare di proroghe, agevolazioni e sospensioni.
In particolare, di seguito ripercorriamo le regole da seguire per le scadenze dei versamenti previsti nelle seguenti date:
Andando in ordine cronologico, l’articolo 7 del Decreto Ristori bis, DL numero 149 del 9 novembre 2020, interviene prima di tutto sulla scadenza del 16 novembre che riguarda i versamenti IVA e le ritenute che slittano al 16 marzo 2021.
Come si legge nel testo, il rinvio dei termini riguarda in particolare due tipologie di pagamenti:
Mentre il DPCM del 24 ottobre 2020 ha imposto restrizioni per settori di attività, il DPCM del 3 novembre ha previsto nuove misure per diversi territori sulla base di tre livelli di rischio caratterizzati dai tre colori giallo, arancione e rosso.
Allo stesso modo bisogna seguire questa doppia logica per individuare i destinatari della misura.
La platea di soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti IVA e delle ritenute in scadenza il 16 novembre 2020 è composta dalle categorie che seguono:
Come per i versamenti IVA e per le ritenute, il pagamento, slitta al 16 marzo 2021 ed è possibile procedere sia in un’unica soluzione che con la rateizzazione.
Per venire incontro alle attività colpite dalle conseguenze economiche del coronavirus, e dalle restrizioni per limitare i contagi, le misure del Governo prevedono anche la proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
La scadenza del 30 novembre 2020 viene rinviata al 30 aprile 2021 per i contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i soggetti ISA.
A prevedere l’iniziale rinvio è il Decreto Agosto, nello specifico l’articolo 98 del DL 14 agosto 2020, n.104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Tale articolo proroga appunto la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Oltre ai soggetti ISA possono beneficiare del rinvio i contribuenti che applicano il regime forfettario.
Per entrambe le categorie però veniva imposto un vincolo reddituale: dimostrare una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Tale vincolo è stato successivamente superato da quanto previsto nel Decreto Ristori bis.
L’ articolo 6 del DL n. 149 del 9 novembre 2020 estende la proroga a:
Si deve sottolineare che viene superato il vincolo reddituale precedentemente previsto dalle disposizioni del Decreto Agosto: il differimento si applica a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Nei due interventi dell’Esecutivo, il Decreto Ristori uno e bis, viene prevista infine la cancellazione del saldo IMU.
L’esonero dalla seconda rata dell’imposta municipale unica viene stabilita dall’articolo 9 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ovvero il Decreto Ristori.
Tali disposizioni si aggiungono a quelle previste dal Decreto Agosto, nello specifico dall’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020.
Inizialmente quindi le categorie esonerate dai versamenti in scadenza il 16 dicembre erano quelle dei settori del turismo e dello spettacolo, ovvero le seguenti:
Sull’impianto iniziale si inserisce poi quanto previsto dal primo Decreto Ristori, ossia dall’articolo 9 del DL 137 del 28 ottobre 2020.
L’esenzione della seconda rata dell’IMU è prevista per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili in questione.
L’imposta prevista dall’articolo 1, commi da 738 a 783, della 27 dicembre 2019, n. 160, la legge di bilancio 2020, la legge di bilancio 2020, non è dovuta dalle attività indicate nell’Allegato 1 al Decreto Ristori, che riporta gli specifici codici ATECO.
Anche in questo caso le categorie di lavoratori interessate sono quelle per cui sono previste restrizioni. Tra le altre attività sono ricomprese: taxi, alberghi, villaggi turistici, ristoranti con somministrazione, gelaterie e pasticcerie, bar, organizzazione di convegni e fiere, palestre, terme e organizzazione di feste e cerimonie.
Ad ampliare la platea dei beneficiari dell’agevolazione è poi il Decreto Ristori bis.
L’articolo 5 del DL 9 novembre 2020, n. 149, prevede la cancellazione della seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre per:
“gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”
La nuova disposizione non sostituisce quanto previsto dal Decreto Agosto e dal primo Decreto Ristori ma amplia l’elenco dei contribuenti che hanno diritto all’esonero.
La misura in questione riguarda le attività riportate nell’Allegato 2 del Decreto Ristori bis ed in particolare riguarda le zone rosse ed arancioni.
Nel nuovo elenco sono ricompresi i grandi magazzini e il commercio al dettaglio.
In questa seconda categoria rientrano negozi di abbigliamento, di elettrodomestici in esercizi specializzati, di mobili per la casa, di strumenti musicali e spartiti, di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte, di arredi sacri ed articoli religiosi, di bomboniere.
Anche in questo caso, per ottenere l’agevolazione, è necessario rispettare un’altra condizione: il proprietario dell’immobile deve essere anche gestore dell’attività che viene esercitata nello stesso.
Per maggiori informazioni informazioni: info@confartigianatoperugia.com – 0759977000