Si fa seguito alla circolare n. 1077 del 23 settembre u.s. per informare che l’Inps ha pubblicato il messaggio che si allega, n. 4254 del 13 novembre u.s., col quale a scioglimento della riserva precedentemente annunciata rende noto che l’autorizzazione della Commissione europea richiesta ai sensi del comma 5 dell’art. 3 in oggetto è pervenuta al Ministero del Lavoro.
Pertanto l’Istituto è in grado di fornire le restanti istruzioni operative a completamento del quadro regolamentare già delineato con la circolare 105 del 18 settembre.
Secondo il messaggio in esame pertanto i datori di lavoro che intendano fruire dell’esonero dovranno utilizzare la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104” per inoltrare le istanze di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio ex art. 3 DL104/2020”.
La risposta del sistema con l’attribuzione del codice, con validità dal mese di agosto 2020 al mese di dicembre p.v., potrà essere visionata nello stesso Cassetto.
In detta istanza, che dovrà essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo di applicazione dell’esonero, andranno autocertificate:
1) le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
2) la retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate;
3) la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui si è detto;
4) l’importo dell’esonero.
Circa la misura dell’esonero l’Istituto provvede e chiarire che l’importo complessivo è pari alla contribuzione non versata dal datore di lavoro (piena, con l’esclusione di eventuali agevolazioni), nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.
Inoltre l’importo dell’esonero non potrà superare la contribuzione a carico del datore di lavoro nelle singole mensilità di applicazione dell’agevolazione; l’esonero, precisa ancora l’Istituto, potrà essere fruito per l’intero importo sulla denuncia anche di una sola mensilità, dove vi sia capienza.
Da ultimo l’Istituto conferma il criterio dell’alternatività tra sgravio e trattamenti di integrazione salariale: si ritiene pertanto anche a seguito di chiarimenti con gli uffici che ciò escluda la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali anche dopo il periodo di fruizione dell’esonero. Si rimanda al punto 2 del messaggio in esame per le istruzioni operative riguardanti il flusso Uniemens
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