SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – DPCM 2 MARZO 2021

AMMESSA FORMAZIONE IN PRESENZA SU SSL

Si segnala che all’articolo 25, comma 7, del DPCM del 2 marzo scorso, in allegato, viene confermato che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è effettuabile anche in presenza (NB: anche in caso di dichiarazione di zona arancione/rossa), a condizione di rispettare le condizioni contenute nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione di contenimento del contagio da SARS COV2, nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, elaborato da INAIL (reperibile qui: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL).

Vi ricordo anche le indicazioni di un’importante risposta ad una FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla formazione in presenza, che riporto di seguito:

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Nei casi in cui non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi obbligatori, a quali condizioni è possibile realizzare specifiche attività formative in presenza?

Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore.

Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:

  • utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
  • distanziamento fisico di almeno 1 metro;
  • utilizzo della mascherina chirurgica;
  • accessibilità all’igiene frequente delle mani;
  • garanzia dell’igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro, secondo le specifiche indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di “videoconferenza in modalità sincrona” anziché la formazione “in presenza”, fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l’addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda.

Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative “in presenza”, sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.

Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che – nella riunione del 28 maggio 2020 – si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il parere allegato.

Il Segretario

Stelvio Gauzzi

_______________________________________

Il DPCM in questione entrerà in vigore – come noto – il 6 marzo prossimo, con termine di efficacia al 6 aprile 2021.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.