MINISTERO DEL LAVORO – DISABILI E DIRITTO AL LAVORO : DAL 2022 SENZA ASSUNZIONI SI PAGA DI PIU’

Disabili e diritto al lavoro: dal 2022 senza
assunzioni si paga di più

Disabili e diritto al lavoro, firmati due decreti ministeriali: nel primo
aumenta dal 2022 l’importo del contributo giornaliero per le imprese
esonerate dalle quote invalidi, nel secondo aumenta la sanzione in caso
di violazione degli obblighi informativi e mancate assunzioni. Le novità
nel comunicato del Ministero del Lavoro del 30 settembre 2021.
Disabili e diritto al lavoro, dal 1° gennaio 2022 le aziende esonerate dal
rispetto delle quote di assunzione pagheranno di più: il contributo per ogni
giorno in cui non viene impiegato un lavoratore disabile sarà 39,21 euro e
non più 30,64 euro.
Questa è una delle due importanti novità anticipate dal Ministero del Lavoro
nel comunicato stampa diffuso il 30 settembre 2021, che annuncia la firma del
Ministro Andrea Orlando di due decreti ministeriali sul diritto al lavoro dei
disabili di prossima pubblicazione.
Accanto all’incremento del contributo esonerativo a partire dall’anno prossimo,
infatti, aumenteranno anche le sanzioni amministrative per i datori di lavoro
che non inviano il prospetto informativo con il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti.
In questo modo, si ricorda, vengono calcolate le quote da riservare ai
lavoratori disabili, quali invalidi civili, invalidi del lavoro ed altre categorie
protette.
Dai 635,11 euro precedenti, maggiorati di 30,76 euro per ogni giorno di
ulteriore ritardo, si passa a 702,43 euro e a 34,02 euro per il supplemento
giornaliero.
Disabili e diritto al lavoro: dal 2022 senza assunzioni si paga di più
Le aziende a cui fa riferimento il primo decreto a cui fa riferimento il
comunicato stampa del 30 settembre sono quelle che a determinate
condizioni sono esonerate parzialmente dall’obbligo di assunzione.
Si tratta delle imprese con più di 35 dipendenti che chiedono al servizio
provinciale del lavoro di essere esonerate in parte dall’obbligo di assunzione
delle categorie protette. Il che può avvenire, però, solo in presenza delle
seguenti condizioni:
● la prestazione lavorativa richiesta è faticosa;
● l’attività è pericolosa per la salute;
● per le particolari modalità di svolgimento l’attività lavorativa è ritenuta di
alta specializzazione.
L’esonero parziale può coprire fino al 60 per cento del totale delle quote
riservate alle categorie protette, tetto che sia alza all’80 per cento per il settore
del trasporto privato e della vigilanza.
Queste aziende sono tenute a versare il contributo citato al Fondo regionale
per l’occupazione dei disabili per ogni lavoratore disabile non assunto, per
ogni giorno lavorativo. Dal 1° gennaio 2022, come annunciato, tale contributo
ammonterà 39,21 euro.
Ma attenzione, diverso è il caso delle aziende pubbliche e private che sono
esentate – e non esonerate – dal vincolo per la natura dell’attività svolta che,
per tale ragione, non sono obbligate né a rispettare le quote disabili né a
pagare il contributo.
Si tratta delle aziende che operano:
● nei settori del trasporto pubblico aereo, marittimo, terrestre;
● con impianti su fune per il personale viaggiante e impiegato nelle aree
operative per il controllo del funzionamento e regolarità del trasporto
pubblico;
● nel settore edili per l’area di lavoro che riguarda il cantiere e il trasporto;
● in attività di polizia e protezione civile in tutte le aree che non siano
quelle riguardanti i servizi amministrativi.
Disabili e diritto al lavoro: aumenta l’importo della sanzione in caso di
violazione degli obblighi informativi
Il secondo decreto firmato il 30 settembre 2021 aumenta, dopo più di 10 anni
dall’ultima previsione normativa, le sanzioni amministrative dovute dai datori di
lavoro pubblici e privati, che non rispettano gli obblighi informativi.
Si tratta di quelle aziende con più di 15 dipendenti che non inviano un
prospetto informativo agli uffici competenti con il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti per calcolare la quota riservata ai disabili (art.9,
comma 6 della Legge n. 68/1999).
Questo obbligo di trasmissione scatta automaticamente dall’assunzione del
quindicesimo dipendente e l’azienda avrà 60 giorni di tempo per inoltrare il
prospetto.
Qualora non si proceda a questo adempimento, il datore di lavoro è soggetto
ad una sanzione amministrativa che, con l’entrata in vigore del provvedimento
citato, verrà incrementata da 635,11 a 702,43 euro.
Sanzione che, peraltro, viene maggiorata per ogni giorno di ritardo. L’importo
della maggiorazione, come anticipato, passa da 30,76 a 34,02 euro.

3 Comments

  1. Walter ha detto:

    Sono persona diversamente abile all’80% – psico motorio – più volte laureato.
    Ho inviato richiesta Assunzione – più volte – NESSUNA RISPOSTA.
    Anzi, nell’anno 2007 , ho richiesto alla P.A. del Comune di residenza , sostegno scolastico – PIU’ volte NEGATO ,con documento scritto.
    Ultimamente la P.A. mi ha richiesto di pagare tasse e contributi , anche per il parcheggio ” STALLO ” autorizzato .
    Desidero essere contattato sulla mail , per opportune considerazioni .

    • Walter ha detto:

      Sono in attesa di risposta.
      Attualmente . NON posso frequentare ATENEO – Università – per mancanza di biglietto ferroviario – NON RICONOSCIUTO dalle F.S.E. – Mail

      • Confartigianato Perugia ha detto:

        Gentilissimo Walter,
        la consiglio di prendere contatti con un Sindacato (CGIL, CISL, UIL) che si occupano primariamente di queste tematiche.
        Noi ci occupiamo delle incombenze degli imprenditori e francamente non saprei come aiutarla.
        Cordialità
        SG

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