Imballaggi: etichettatura ambientale obbligatoria dal 1° Gennaio 2022
A partire dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi immessi sul territorio nazionale, come previsto dal D.Lgs. 116/2020.
In particolare tale adempimento riguarda tutti gli imballaggi, compresi gli imballaggi neutri o di piccole dimensioni, e comporta l’indicazione sugli stessi della codifica alfanumerica del materiale secondo la Decisione 129/1997/CE.
Di recente il CONAI ha indetto una serie di eventi web per spiegare e fornire indicazioni utili circa l’obbligo di apposizione dell’etichettatura ambientale sugli imballaggi. Le registrazioni sono disponibili sulla pagina youtube del Consorzio al seguente link:
Nello specifico si segnalano due eventi tenutisi per il settore abbigliamento e retail (https://www.youtube.com/watch?v=30qAfZ0W_44) e per il settore alimentare (https://www.youtube.com/watch?v=30qAfZ0W_44), quest’ultimo organizzato anche con la collaborazione e partecipazione di Confartigianato Imprese.
Alcuni aspetti chiariti
Informazioni obbligatorie da riportare sugli imballaggi
Tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia, sia che essi siano primari, secondari o terziari, devono prevedere codifica alfanumerica come da Decisione 129/1997/CE che identifica il tipo di materiale (codifica europea).
L’unica distinzione va fatta se gli imballaggi sono destinati al consumatore finale (circuito B2C): in questo caso oltre alla codifica alfanumerica dovrà essere indicata in forma estesa la tipologia di materiale di imballaggio e la destinazione in raccolta differenziata.
Le informazioni ambientali possono essere stampate e impresse direttamente sul packaging o apposte in un supporto esterno tipo etichetta o documenti commerciali e/o di trasporto.
È lasciata libertà di scelta circa stile grafico, forma, colore, dimensioni, tuttavia è necessario che le informazioni siano chiare, non fuorvianti e leggibili.
La dimensione minima dei caratteri non è prevista ma si suggerisce di tenere in considerazione le specifiche tecniche indicate dalla normativa relativa all’etichettatura del settore alimentare.
Si ricorda che tutti gli imballaggi, compresi quelli dei prodotti venduti online, sono soggetti a etichettatura ambientale.
Imballaggi neutri o di piccole dimensioni
Per imballaggi neutri o di piccole dimensioni o per componenti separabili di piccole dimensioni andranno comunque sempre fornite le indicazioni circa la codifica e la raccolta (se nel circuito B2C) anche facendo ricorso a supporti esterni, documenti di trasporto, schede tecniche, manuali, etichette o strumenti digitali, quali ad esempio riferimento QR code con link o applicazioni. L’importante è che se si utilizzano questi strumenti, la comunicazione sia veicolata in modo idoneo tale che l’utente capisca che il link o QR code è relativo alle informazioni sullo smaltimento degli imballaggi.
Gestione delle scorte
Al fine di evitare inutili sprechi, sarà possibile utilizzare le scorte in magazzino di imballaggi anche vuoti (acquistati entro il 31/12/2021) fino ad esaurimento. Non sono previsti limiti di tempo per il periodo di gestione delle scorte.
Anche le etichette, che sono classificate come imballaggi, potranno essere utilizzate fino ad esaurimento scorte.
Raccolta differenziata
Non esiste una regola standard sulla formula da adottare per indicare il tipo di raccolta se gli imballaggi sono destinati al consumatore finale, né un design o dimensioni fisse predefiniti.
Ad esempio se si considera un imballaggio in carta potrà essere indicato “Raccolta Carta” o “Carta. Raccolta differenziata”.
È bene ricordare che la raccolta differenziata è gestita localmente dai Comuni, pertanto le indicazioni potrebbero cambiare da Comune a Comune. A tal proposito è utile inserire una formula del tipo: “Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune”.
Tutti gli imballaggi possono essere differenziati e conferiti nella raccolta differenziata, ad eccezione degli imballaggi compositi in carta per cui va considerata la percentuale cellulosica presente in proporzione rispetto al peso totale.
Infatti per percentuali inferiori al 60% risulta sconveniente in termini economici e di efficienza del processo di riciclo destinare gli imballaggi a raccolta differenziata.
Per questo per gli imballaggi composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a base carta con percentuale della frazione cellulosica compresa tra il 60 e il 95% del peso complessivo del pack si dovrà indicare al consumatore di conferire l’imballaggio nella raccolta differenziata per imballaggi in carta; per quelli composti (e/o con componenti di diverso materiale non separabili manualmente) a base carta con percentuale della frazione cellulosica inferiore al 60% del peso complessivo del pack si dovrà indicare al consumatore di conferire l’imballaggio in raccolta indifferenziata.
In caso l’imballaggio sia compostabile, in presenza di residui di cibi potrà essere conferito nella raccolta dell’organico.
Se i residui sono minimi è comunque possibile conferire anche gli imballaggi in altre tipologie di materiale in raccolta differenziata, in base alla composizione prevalente del materiale.
Una raccolta differenziata efficiente dipende dalle buone regole adottate da ciascun cittadino nel corretto conferimento.
Responsabilità e sanzioni
È necessario identificare i soggetti responsabili dell’etichettatura ambientale e le corrette partizioni delle responsabilità in caso di più soggetti coinvolti nella filiera degli imballaggi.
Infatti affinché tutti i soggetti riportino le informazioni obbligatorie sugli imballaggi dei prodotti immessi sul mercato nazionale è necessario che le informazioni vengano veicolate lungo tutta la filiera. È da considerare poi che molti dei prodotti venduti sul mercato sono pre imballati e in molti casi la grafica è decisa dal produttore del prodotto e non da quello dell’imballaggio. Al tempo stesso può anche essere il cliente ad avere esigenze specifiche, dovute a scelte grafiche o di marketing ad esempio, a voler riportare in autonomia tutte le informazioni previste ai sensi della normativa vigente sull’imballaggio.
In tutti questi casi la responsabilità dell’apposizione dell’informazione dell’imballaggio è condivisa fra i due soggetti: se da un lato il produttore degli imballaggi vuoti dovrà assicurare il passaggio delle informazioni agli altri attori della catena, comunicando le informazioni circa la composizione e la tipologia di materiale, dall’altro l’azienda utilizzatrice degli imballaggi dovrà accertare prima dell’immissione al consumo che siano conformi ai requisiti di legge.
E’ necessario dunque chiarire a livello comunicativo e concordare questi aspetti con i propri clienti/fornitori in modo da regolamentare le responsabilità specifiche tra produttore imballaggi e utilizzatore degli stessi: il produttore di imballaggi può limitarsi a inserire le informazioni obbligatorie circa la codifica alfanumerica su documenti commerciali o di trasporto, ma è bene prima concordare le modalità con l’azienda che utilizza gli imballaggi, in modo che non ci siano dubbi sulle necessità di entrambi i soggetti. Pertanto si consiglia di stipulare un accordo in forma scritta fra le parti.
A riprova della necessità di collaborazione tra le parti, produttore e utilizzatore dell’imballaggio, si pone l’articolo 261 comma 3) che prevede che a chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti di etichettatura, sia applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 a 40.000 euro.
Componenti separabili manualmente e imballaggi composti
In caso gli imballaggi siano costituiti da più componenti (es. bottiglia + tappo + etichetta), si può distinguere un corpo principale (es. bottiglia) e le sue componenti, che possono essere separabili manualmente (tappo) o non separabili manualmente (es. etichetta adesiva in carta non rimuovibile dalla bottiglia).
In questo caso sono soggetti all’obbligo di informazioni ambientali il corpo principale e le componenti separabili.
In caso l’imballaggio sia composto, ovvero costituito da più materiale, andrà applicato quanto previsto dall’Allegato VII, valutando se si supera il 5% del materiale secondario calcolato sul totale del peso del packaging. In caso positivo si riporta codifica di entrambi i materiali applicando la Decisione Europea, che prevede per l’identificazione: C/ nome del materiale prevalente + numero associato all’accoppiamento del materiale prevalente con il/i materiale/i secondario/i.
In caso in cui non sia prevista una specifica numerazione per l’accoppiamento dei materiali si riporterà la prima numerazione disponibile nell’elenco della Decisione che non identifica alcun accoppiamento specifico.
Per gli imballaggi compostabili oltre a indicazioni della tipologia di materiale di cui è fatto dovrà anche essere riportato il numero del certificato della compostabilità e identificazione del produttore.
Export
La norma che ha introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale si riferisce esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio italiano; non sono soggetti a tale adempimento pertanto gli imballaggi esportati all’estero.
È bene tuttavia ai fini della tracciabilità ed in caso di controlli, nella logistica pre-export produrre idonea documentazione che attesti la destinazione o riportare del DDT il materiale di composizione dell’imballaggio.
Inoltre sarà necessario verificare disposizioni normative specifiche del Paese in cui si esportano gli imballaggi per verificare la presenza o meno di ulteriori adempimenti.
Per tutte le informazioni su eventuali obblighi previsti, le norme di etichettatura e riciclabilità vigenti in Paesi Terzi si può inviare un’email con i propri quesiti all’indirizzo: international@conai.org.
Pratiche di Greenwashing
Il Greenwashing è una strategia di comunicazione e di marketing di imprese che presentano i propri prodotti o le proprie attività come ecosostenibili, senza che vi siano risultati reali e credibili che lo dimostrino.
Per evitare di ricadere in queste pratiche scorrette si consiglia di:
– Evitare diciture come “100% riciclabile”;
– Evitare di utilizzare marchi non ufficiali o autoprodotti senza essere supportati da criteri scientifici;
– Evitare dichiarazioni non attendibili, vaghe o poco chiare, come ad esempio imballaggio sostenibile, ecologico, a impatto zero, amico dell’ambiente.
Apposizione del ciclo di Mobius
L’asserzione di riciclabilità dell’imballaggio con il Ciclo di Mobius, può essere comunicata dal produttore in conformità alla UNI EN ISO 14021, quando l’imballaggio è riciclabile ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 13430:2005.