Il Fisco nella legge di bilancio – Conto dell’Irpef un po’ più leggero – La ridefinizione della curva di progressività dell’imposta riduce la pressione tributaria per la stragrande maggioranza dei contribuenti, in special modo quelli con redditi medi.


Il Fisco nella legge di bilancio – 1
Conto dell’Irpef un po’ più leggero
La ridefinizione della curva di progressività dell’imposta riduce la
pressione tributaria per la stragrande maggioranza dei contribuenti, in
special modo quelli con redditi medi.

La manovra finanziaria per il 2022 ha destinato 7 miliardi di euro alla revisione
della tassazione a carico delle persone fisiche, operando una serie di
interventi tesi a ridurre le aliquote medie effettive e a migliorare l’andamento
delle aliquote marginali effettive, così come richiesto dall’articolo 2 del disegno
di legge contenente la delega al Governo per la riforma fiscale (vedi Atto
Camera 3343).
A dettare le nuove regole per la determinazione dell’Irpef dovuta, l’articolo 1,
commi da 2 a 4, della legge 234/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
310 di venerdì 31 dicembre, Supplemento ordinario n. 49.
Le norme revisionate
Fondamentalmente tre le strade percorse dal legislatore per centrare
l’obiettivo prefissato:
● riduzione, da cinque a quattro, del numero di scaglioni di reddito, con
soppressione di quello che era il quarto (comprensivo dei redditi da oltre
55mila euro e fino a 75mila) ed eliminazione della corrispondente
aliquota del 41%. Inoltre, il terzo scaglione è stato “ristretto”,
contemplando, ora, i redditi da oltre 28mila euro e fino a 50mila (non più
fino a 55mila). Al di là tale importo, sono collocati i redditi maggiormente
tassati, soggetti all’aliquota del 43%
● alleggerimento delle aliquote di tassazione riguardanti il secondo e
terzo scaglione, che scendono, rispettivamente, dal 27 al 25% e dal 38
al 35%
● rimodulazione delle detrazioni d’imposta spettanti in base alla tipologia
di reddito posseduto, decrescenti al crescere del reddito complessivo,
con assorbimento, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e
alcuni assimilati, dell’ulteriore specifica detrazione di 960 euro annui per
i redditi fino a 40mila euro e del trattamento integrativo (“bonus 100
euro”), che resta esclusivamente per i contribuenti con reddito
complessivo non eccedente i 15mila euro ovvero, a certe condizioni,
anche fino a 28mila euro.
Le soluzioni adottate hanno trovato collocazione normativa nel Dpr 917/1986
(Tuir), agli articoli 11 (determinazione dell’imposta) e 13 (altre detrazioni), e
nel Dl 3/2020 (misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro
dipendente), articoli 1 (trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati) e 2 (ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e
assimilati).
Dal 2022, quattro aliquote per quattro scaglioni
La riscrittura degli scaglioni e delle aliquote è avvenuta attraverso l’integrale
sostituzione del comma 1 dell’articolo 11 del Tuir. Ora, tale disposizione
prevede che l’imposta lorda si determina applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 dello stesso Testo unico, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 15mila euro, 23%; oltre 15mila
euro e fino a 28mila, 25%; oltre 28mila euro e fino a 50mila, 35%; oltre 50mila
euro, 43%.
Tutto ciò a partire dal 1° gennaio 2022. Inoltre, per consentire agli enti locali di
adeguare le addizionali di loro competenza alla nuova articolazione dell’Irpef,
la stessa legge di bilancio ha differito al prossimo 31 marzo (ovvero, per i
Comuni, entro la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, se
successiva) i termini per la pubblicazione dell’eventuale maggiorazione
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale e per la modifica
degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale (commi 5-7, articolo
1, legge 2342021).
Reddito imponibile (in
euro)
Aliquota Imposta sui redditi intermedi (in euro)
fino a 15.000 23% 23% sull’intero importo
oltre 15.000 e fino a
28.000
27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente
15.000 euro
oltre 28.000 e fino a
55.000
38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente
28.000 euro
oltre 55.000 e fino a
75.000
41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente
55.000 euro
oltre 75.000 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente
75.000 euro
Reddito imponibile (in
euro)
Aliquota Imposta sui redditi intermedi (in euro)
fino a 15.000 23% 23% sull’intero importo
oltre 15.000 e fino a
28.000
25% 3.450 + 25% sulla parte eccedente
15.000 euro
oltre 28.000 e fino a
50.000
35% 6.700 + 35% sulla parte eccedente
28.000 euro
oltre 50.000 43% 14.400 + 43% sulla parte eccedente
75.000 euro
Le detrazioni per tipologia di reddito
Come accennato, risulta profondamente modificato il panorama delle
detrazioni riconosciute in funzione del tipo di reddito prodotto e dell’entità del
reddito complessivo (articolo 13, Tuir). La loro attribuzione, adesso, avviene
fino al raggiungimento dei 50 mila euro di reddito complessivo (prima il limite
era fissato a 55mila euro); ciò, per contenere l’entità dei benefici acquisiti dagli
over 50 mila a seguito della rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote.
Vale la pena ricordare che, nel calcolo per la quantificazione della detrazione
spettante, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (comma
6-bis dell’articolo 13).
Cambiano decisamente, verso l’alto, gli importi spettanti per i redditi da
lavoro dipendente e assimilati, in quanto la nuova detrazione assorbe
anche quella attribuita dall’articolo 2, abrogato, del Dl 3/2020. Per quanto
riguarda invece l’ulteriore trattamento integrativo di 1.200 euro annui previsto
dall’articolo 1 dello stesso Dl 3/2020, viene abbassato da 28mila a 15mila
euro il reddito complessivo oltrepassato il quale il bonus non spetta più.
Tuttavia, se il reddito complessivo è compreso tra 15mila e 28mila euro, il
trattamento integrativo è comunque riconosciuto se la somma di alcune
detrazioni (per carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente, assimilati e da
pensione, mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa in
dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, erogazioni
liberali, spese sanitarie, rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e
di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per
spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) è superiore all’imposta lorda. In tal
caso, il bonus spetta per un importo, comunque non superiore a 1.200 euro,
pari alla differenza tra la somma di quelle detrazioni e l’imposta lorda. Tale
meccanismo consente al contribuente di recuperare, fino a un massimo di
1.200 euro, le detrazioni che altrimenti perderebbe per incapienza
dell’imposta.
Per i titolari di redditi di pensione, la no tax area sale da 8mila a 8.500 euro,
grazie all’innalzamento della detrazione da 1.880 euro a 1.955.
Aumenta anche, da 1.104 euro a 1.265, la detrazione per altri redditi (ad
esempio, di lavoro autonomo o d’impresa, anche occasionale), con la
conseguenza che, per i contribuenti in questione, la no tax area si amplia fino
a un reddito complessivo di 5.500 euro (in precedenza, 4.800 euro).
Da segnalare, infine, l’introduzione di mini detrazioni aggiuntive a favore dei
contribuenti posizionati in determinate fasce reddituali, allo scopo di evitare
penalizzazioni derivanti dalle modifiche apportate.
Redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati
La detrazione, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, spetta quando alla
formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente
e/o le seguenti tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
(articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), Tuir):
● compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e
lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli,
della piccola pesca
● indennità e compensi percepiti da lavoratori dipendenti per incarichi
svolti presso terzi, esclusi quelli che devono essere riversati al datore di
lavoro o allo Stato
● borse di studio o assegno, premi o sussidi per fini di studio o
addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti
di lavoro dipendente con il soggetto erogante
● somme e valori percepiti in qualità di amministratore, sindaco o revisore
di società, associazioni e altri enti, per la collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie, per la partecipazione a collegi e commissioni, per
rapporti di collaborazione continuativa senza vincolo di subordinazione
● remunerazioni dei sacerdoti, congrue e supplementi di congrua
● prestazioni pensionistiche complementari
● compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Reddito complessivo (in euro) Detrazione (in euro)
fino a 8.000 1.880 (1)
oltre 8.000 e fino a 28.000 978 + 902 x [(28.000 – reddito complessivo) /
20.000]
oltre 28.000 e fino a 55.000 978 x [(55.000 – reddito complessivo) / 27.000]
(1) L’importo effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; a 1.380
euro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato
Reddito complessivo (in
euro)
Detrazione (in euro)
fino a 15.000 1.880 (1)
oltre 15.000 e fino a 28.000 1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo) /
13.000]
oltre 28.000 e fino a 50.000 1.910 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000]
Se il reddito complessivo supera 25mila euro ma non 35mila, la detrazione è
aumentata di 65 euro
(1) L’importo effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro; a 1.380
euro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato
Redditi di pensione
La detrazione va rapportata al periodo di pensione nell’anno. Lo stesso
importo spetta anche quando alla formazione del reddito complessivo
concorrono redditi derivanti da assegni periodici, tranne quelli destinati al
mantenimento dei figli, corrisposti dall’ex coniuge in conseguenza di
separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei
suoi effetti civili; in questo caso, però, senza rapporto ad alcun periodo
dell’anno.
DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE 2021
Reddito complessivo (in
euro)
Detrazione (in euro)
fino a 8.000 1.880 (1)
oltre 8.000 e fino a 15.000 1.297 + 583 x [(15.000 – reddito complessivo) /
7.000]
oltre 15.000 e fino a 55.000 1.297 x [(55.000 – reddito complessivo) / 40.000]
(1) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore
a 713 euro
DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE 2022
Reddito complessivo (in
euro)
Detrazione (in euro)
fino a 8.500 1.955 (1)
oltre 8.500 e fino a 28.000 700 + 1.255 x [(28.000 – reddito complessivo) /
19.500]
oltre 28.000 e fino a 50.000 700 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000]
Se il reddito complessivo supera 25mila euro ma non 29mila, la detrazione è
aumentata di 50 euro
(1) L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore
a 713 euro
Redditi di lavoro autonomo e altri redditi
La detrazione spetta, senza rapporto ad alcun periodo dell’anno, se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro
autonomo (articolo 53), redditi di impresa minore (articolo 66), redditi derivanti
da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o
dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67, comma
1, lettere i) e l) ovvero i restanti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente,
diversi da quelli per i quali spetta la stessa detrazione riconosciuta per redditi
di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i):
● compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale
sanitario (intra moenia)
● indennità, gettoni di presenza e altri compensi per l’esercizio di
pubbliche funzioni, compensi corrisposti ai membri delle commissioni
tributarie e agli esperti del tribunale di sorveglianza
● indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del
Parlamento europeo, indennità per cariche elettive e conseguenti
assegni vitalizi, assegno del presidente della Repubblica
● rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo
oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale
● altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente
né capitale né lavoro.
DETRAZIONE PER ALTRI REDDITI 2021
Reddito complessivo (in euro) Detrazione (in euro)
fino a 4.800 1.104
oltre 4.800 e fino a 55.000 1.104 x [(55.000 – reddito complessivo) /
50.200]
DETRAZIONE PER ALTRI REDDITI 2022
Reddito complessivo (in
euro)
Detrazione (in euro)
fino a 5.500 1.265
oltre 5.500 e fino a 28.000 500 + 765 x [(28.000 – reddito complessivo) /
22.500]
oltre 28.000 e fino a 50.000 500 x [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000]
Se il reddito complessivo supera 11mila euro ma non 17mila, la detrazione è
aumentata di 50 euro

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