AUTOTRASPORTO – Recupero accise gasolio per autotrazione IV trimestre 2021

AUTOTRASPORTO – Recupero accise gasolio per autotrazione IV trimestre 2021

L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI HA STABILITO L’ENTITÀ DEL BENEFICIO SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE CONSUMATO NEL CORSO DEL IV TRIMESTRE 2021.
La misura del beneficio riconosciuta per il periodo in questione ammonta a:

€ 214.18 OGNI 1.000 LITRI ACQUISTATI NEL PERIODO 01/10/2021 AL 31/12/2021

Tale beneficio è riservato alle:

imprese di autotrasporto di cose per conto terzi:
alle imprese che in generale utilizzano autocarri in conto proprio:
alle imprese di trasporto persone conto terzi che eseguono il servizio pubblico di linea anche scolastico.
Hanno diritto al beneficio tutte le imprese che utilizzano:

AUTOCARRI con peso a pieno carico pari o superiore a 7.5 tonnellate per trasporto di merci IN CONTO PROPRIO e PER CONTO TERZI
AUTOBUS per il servizio pubblico ANCHE SCOLASTICO
Attenzione: a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dal rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Dal 1 gennaio 2020 è stato introdotto un limite massimo di consumo di carburante utilizzato per autotrazione (limite non applicabile a quello utilizzato per altri servizi azionati da motori ausiliari autonomi):

1 litro di gasolio per ogni km percorso.
Per effetto dell’introduzione di questo nuovo limite massimo sono state apportate modifiche al quadro “A” della dichiarazione, d’ora in poi dovranno essere dichiarati I KM PERCORSI NEL TRIMESTRE e non più il progressivo dei km percorsi alla fine del trimestre registrati sul tachigrafo.

La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare l’indicazione della targa del veicolo che è stato rifornito presso gli impianti di distribuzione. In alternativa è ammessa l’apposizione della targa in un documento allegato e richiamato dalla fattura elettronica. La sola compilazione della targa sulla copia di cortesia non è sufficiente. Conseguentemente, le fatture prive di targa non sono ammesse poiché saranno contestate in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane.

Si rammenta che sono ammessi al beneficio solo i consumi di gasolio relativi ai mezzi di trasporto su indicati, con esclusione dei consumi relativi a veicoli ed attrezzature diverse.

Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione del credito maturato, le imprese aventi diritto dovranno presentare l’apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competenti entro il 31/1/2022.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.