IRAP abolita per persone fisiche, ditte
individuali, professionisti
Da 2022 abolita l’IRAP per le persone fisiche, ma non per le società.
Ecco tutte le novità e semplificazioni
Continua, anche se molto gradatamente, lo smantellamento dell’IRAP,
l’imposta regionale sulle attività produttive, istituita inizialmente con
decorrenza 1998 dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
L’IRAP, particolarmente odiata fin dall’inizio – come tutte le imposizioni – è
un’imposta che colpisce il reddito, aumentato però, semplificando al massimo,
delle spese per lavoro dipendente e per interessi passivi, penalizzando così
quelle attività che si avvalgono di personale dipendente e di finanziamenti da
parte di terzi, sostanzialmente del sistema bancario.
Continua lo smantellamento dell’IRAP
Negli anni scorsi vi era già stata una costante diminuzione del gettito IRAP a
seguito di diversi interventi legislativi e giurisprudenziali:
● sempre più aziende, soprattutto individuali, e professionisti avevano
nel tempo iniziato a non pagarla in quanto è stato chiarito che
l’imposta non è dovuta qualora l’attività sia esercitata in mancanza di
“autonoma organizzazione”;
● aumento delle deduzioni d’imposta in particolare quelle per spese di
lavoro dipendente;
● i soggetti forfettari (e i minimi) rientrano tra i contribuenti esclusi dal
pagamento IRAP.
Abolita IRAP 2022 per le persone fisiche
Ora è arrivata la Legge di Bilancio 2022, Legge 30/12/2021 n. 234, articolo 1,
comma 8, che abolisce definitivamente – dal 2022 – l’IRAP per le persone
fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni.
La legge parla di persone fisiche quindi continueranno a pagare l’imposta ad
esempio le società di persone e le associazioni professionali, oltre
naturalmente alle società di capitali.
Per i nuovi soggetti esclusi, gli adempimenti IRAP termineranno quindi con la
dichiarazione annuale sull’anno 2021 e conseguente versamento del saldo
dell’imposta; non si versano gli acconti 2022.
Autonoma organizzazione
Continuano per le società le discussioni sull’autonoma organizzazione, ad
esempio per gli studi associati di professionisti si veda: Gli studi associati ed il
problema IRAP dell’autonoma organizzazione
Purtroppo non sono stati stabiliti dati oggettivi e l’Agenzia delle entrate
continua a sostenere che grava sul contribuente l’onere di provare l’assenza
delle condizioni di autonoma organizzazione.
Il parametro dell’autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente:
● è il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in
strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità;
● impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per
l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in modo non occasionale di
lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore con
mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive
FONTE – COMMERCIALISTA TELEMATICO