Le novità del nuovo Decreto Sostegni
(c.d. Sostegni ter): parte prima
di Danilo Sciuto
L’articolo 1 del decreto-legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni ter), prevede delle
ulteriori misure di sostegno per le attività chiuse per effetto della
pandemia. Tra le novità, oltre al rifinanziamento del Fondo, vengono
previste delle sospensioni per alcuni termini di versamento.
Principali novità del Sostegni ter
Sospensione termini per le attività sospese
In particolare, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio
2022 (ovvero per sale da ballo, discoteche e locali assimilati) sono sospesi:
● i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, (ma solo
quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati) e delle
trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di
gennaio 2022; è appena il caso di precisare che sono quindi esclusi
i versamenti irpef e di addizionali dovuti a titolo personale, e non
come sostituto; le ritenute quindi sono quelle che scadranno nel
mese di febbraio;
● i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in
scadenza nel mese di gennaio 2022; tipicamente, dunque, l’iva del
mese di dicembre.
Tali versamenti sono come detto solo rinviati (non annullati), sicché andranno
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione
entro il 16 settembre 2022.
Nel caso in cui un contribuente abbia comunque effettuato il versamento, non
ne potrà chiedere il rimborso.
Rilancio attività di commercio al dettaglio
Una vera e propria novità viene apportata dall’articolo 2, che stanzia delle
somme per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio.
Si tratta di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle
imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio
identificate dai codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi
47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e
47.99. (di seguito il link utile a vedere a cosa si riferiscono le attività sopra
indicate https://www.istat.it/it/archivio/17888)
Per poterne beneficiare, le imprese suddette devono:
● aver conseguito un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore
a 2 milioni di euro;
● e aver subito una riduzione dei ricavi nel 2021 non inferiore al 30%
rispetto al 2019.
Si noti quindi il riferimento ai ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1,
lettere a) e b), del Tuir) in vece del vecchio termine “fatturato”, privo
di significato tecnico e di difficile gestione;
● alla data di presentazione della domanda devono essere, altresì, in
possesso di taluni requisiti, i cui principali sono:
○ avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e
risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel
Registro delle imprese per una delle attività suddette;
○ non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
Contributo a fondo perduto per il rilancio del commercio al
dettaglio: modalità di richiesta e misura
Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano una istanza
telematica con l’indicazione della sussistenza dei suddetti requisiti,
comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, nei
termini che verranno previsti successivamente da apposito provvedimento.
All’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo
48-bis del DPR 602/73 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese
beneficiarie.
Il contributo viene quantificato nei modi già visti nelle precedenti edizioni dei
contributi a fondo perduto, ossia applicando una percentuale pari alla
differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare
medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al 2020, come segue:
a. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non
superiori a quattrocentomila euro;
b. 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019
superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
c. 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019
superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro;
È importante sottolineare che l’importo di esso è ridotto qualora necessario al
fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Altrettanto importante è sapere che, in caso di istanze per fondi superiori alla
disponibilità, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in
modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili
e del numero di istanze ammissibili pervenute.
Le novità del nuovo Decreto Sostegni
(c.d. Sostegni ter): parte prima
di Danilo Sciuto
L’articolo 1 del decreto-legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni ter), prevede delle
ulteriori misure di sostegno per le attività chiuse per effetto della
pandemia. Tra le novità, oltre al rifinanziamento del Fondo, vengono
previste delle sospensioni per alcuni termini di versamento.
Principali novità del Sostegni ter
Sospensione termini per le attività sospese
In particolare, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o
professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio
2022 (ovvero per sale da ballo, discoteche e locali assimilati) sono sospesi:
● i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, (ma solo
quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati) e delle
trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di
gennaio 2022; è appena il caso di precisare che sono quindi esclusi
i versamenti irpef e di addizionali dovuti a titolo personale, e non
come sostituto; le ritenute quindi sono quelle che scadranno nel
mese di febbraio;
● i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in
scadenza nel mese di gennaio 2022; tipicamente, dunque, l’iva del
mese di dicembre.
Tali versamenti sono come detto solo rinviati (non annullati), sicché andranno
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione
entro il 16 settembre 2022.
Nel caso in cui un contribuente abbia comunque effettuato il versamento, non
ne potrà chiedere il rimborso.
Rilancio attività di commercio al dettaglio
Una vera e propria novità viene apportata dall’articolo 2, che stanzia delle
somme per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio.
Si tratta di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle
imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio
identificate dai codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi
47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e
47.99. (di seguito il link utile a vedere a cosa si riferiscono le attività sopra
indicate https://www.istat.it/it/archivio/17888)
Per poterne beneficiare, le imprese suddette devono:
● aver conseguito un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore
a 2 milioni di euro;
● e aver subito una riduzione dei ricavi nel 2021 non inferiore al 30%
rispetto al 2019.
Si noti quindi il riferimento ai ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1,
lettere a) e b), del Tuir) in vece del vecchio termine “fatturato”, privo
di significato tecnico e di difficile gestione;
● alla data di presentazione della domanda devono essere, altresì, in
possesso di taluni requisiti, i cui principali sono:
○ avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e
risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel
Registro delle imprese per una delle attività suddette;
○ non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a
procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
Contributo a fondo perduto per il rilancio del commercio al
dettaglio: modalità di richiesta e misura
Al fine di ottenere il contributo, le imprese interessate presentano una istanza
telematica con l’indicazione della sussistenza dei suddetti requisiti,
comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, nei
termini che verranno previsti successivamente da apposito provvedimento.
All’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo
48-bis del DPR 602/73 e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese
beneficiarie.
Il contributo viene quantificato nei modi già visti nelle precedenti edizioni dei
contributi a fondo perduto, ossia applicando una percentuale pari alla
differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare
medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al 2020, come segue:
a. 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non
superiori a quattrocentomila euro;
b. 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019
superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
c. 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019
superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro;
È importante sottolineare che l’importo di esso è ridotto qualora necessario al
fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Altrettanto importante è sapere che, in caso di istanze per fondi superiori alla
disponibilità, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in
modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili
e del numero di istanze ammissibili pervenute.