DECRETO MILLEPROROGHE – Il limite all’utilizzo del contante torna a 2.000 euro per il 2022

Il limite all’utilizzo del contante torna a
2.000 euro per il 2022

di Nicola Forte – Dottore commercialista in Roma

Sembra una storia infinita, quella relativa al limite all’uso del contante. La
soglia, scesa a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022, torna a 2.000 euro per effetto
di un emendamento approvato al decreto Milleproroghe. Il limite scenderà a
1.000 euro solo dal 1° gennaio 2023. La modifica influisce sulle eventuali
violazioni commesse dall’inizio dell’anno, quando il limite è temporaneamente
sceso a 1.000 euro: in applicazione del principio del favor rei, eventuali
trasferimenti di denaro oltre la soglia ora modificata si considerano come mai
effettuati. A condizione, naturalmente, di non aver superato 1.999,99 euro.
Quella relativa al limite dell’uso del denaro contante sembra essere una storia
infinita.
La soglia, scesa dall’inizio dell’anno a 1.000 euro, non è mai stata stabile.
Leggi anche Dal 1° gennaio 2022 limite per l’utilizzo del contante a 1.000 euro
Ora, grazie a un emendamento approvato in sede di conversione del decreto
Milleproroghe, torna a essere pari a 2.000 euro per tutto il 2022.
In realtà la misura non è definitiva in quanto tale intervento ha semplicemente
differito al 1° gennaio 2023 la data a partire dalla quale il limite scenderà
nuovamente a 1.000 euro.
Effetti sui trasferimenti già effettuati
La novità, però, avrà effetto anche con riferimento a eventuali violazioni
commesse dall’inizio dell’anno, cioè allorquando il limite è temporaneamente
sceso a 1.000 euro. Si applica, infatti, il principio del favor rei, quindi eventuali
trasferimenti di denaro, oltre la soglia ora modificata, è come se non fossero
mai stati effettuati a condizione, però, di non aver superato la soglia di
1.999,99 euro.
A quali trasferimenti di denaro si applica il limite
L’ambito applicativo della disposizione è estremamente ampio. Infatti, il limite
al trasferimento del denaro contante deve essere osservato
indipendentemente dalla causale sottostante e dal rapporto intercorrente tra i
due soggetti interessati.
Il limite si applica, quindi, non solo per l’acquisto di beni e servizi, ma ad
esempio, anche alle donazioni. Il padre che eroga al figlio una somma di
denaro, necessaria per dare fronte alle esigenze dello stesso, non deve
superare la soglia di 1.999,99 euro. Se l’importo dovesse essere superiore, il
trasferimento della somma di denaro dovrà essere effettuato tramite un mezzo
in grado di assicurare la tracciabilità, come un assegno bancario o circolare.
Divieto di pagamenti frazionati
È vigente il divieto di frazionare l’operazione al fine di aggirare il limite
massimo. Il divieto di superare il limite vale anche quando il trasferimento sia
effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente
frazionati.
A tal proposito l’art. 1, comma 2, lettera v), D.Lgs. n. 231/2007 precisa che,
per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo
economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007,
posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti
limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato
in 7 giorni.
Sembrerebbe, quindi, che se il frazionamento dell’operazione fosse effettuato
in un arco temporale più ampio, ad esempio di 8 giorni, il comportamento sia
corretto, ma in realtà non è così. Infatti, la disposizione citata continua
precisando che rimane ferma la sussistenza dell’operazione frazionata
quando ricorrano elementi per considerarla tale. In questo caso, quindi, non
assumerà alcun rilievo il limite temporale di 7 giorni.
In buona sostanza deve essere verificato di volta in volta se sussistano
elementi tali da far ritenere che il frazionamento dei pagamenti sia effettuato
con lo specifico intento di “aggirare” il limite al trasferimento del denaro
contante.
Alcuni chiarimenti in tal senso sono stati forniti dal Ministero dell’Economia e
delle finanze con le FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale.
Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, non è ravvisabile
la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso,
consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni
sostanzialmente autonome, tali da sostanziare operazioni distinte e
differenziate (ad esempio singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di
diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi
in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa
(ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un
preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale). In tali
ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell’Amministrazione valutare,
caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento
realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.
Pagamenti a rate
Non configura alcuna violazione della disposizione il pagamento in due o più
rate di una fattura, a condizione che i singoli importi corrisposti siano inferiori
al limite di 2.000 euro. Ciò anche laddove l’importo complessivamente
corrisposto fosse superiore a tale limite massimo.
Infatti, rientra nella prassi commerciale il pagamento dei fornitori a 30, 60 e 90
giorni data fattura. Il pagamento in più rate della somma dovuta non è
effettuato con lo specifico intento di eludere la soglia.
Versamenti e prelevamenti bancari
Non deve essere osservato alcun limite con riferimento alle operazioni di
versamento o prelevamento bancario. In tal caso il soggetto non sta
effettuando alcun trasferimento di denaro in favore di soggetti diversi. Infatti, il
denaro è nella sua disponibilità in quanto in giacenza sul conto corrente e
continua ad essere nella sua disponibilità dopo il prelievo.
Tuttavia, pur non configurandosi in astratto alcuna violazione, l’eccessivo e
frequente utilizzo del denaro contante potrebbe indurre l’istituto di credito a
sospettare che le operazioni siano poste in essere con finalità di riciclaggio.
Potrebbero quindi essere chieste spiegazioni sulla provenienza del denaro o
sulle finalità del prelievo. Diversamente, qualora le indicazioni non fossero
convincenti, l’istituto di credito potrebbe effettuare all’UIF la comunicazione di
operazione sospetta.
fonte: IPSOA

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