Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo decreto energia, anche detto “decreto bollette”, Dl 17/2022 sono state introdotte semplificazioni importantissime, soprattutto per l’installazione di impianti fotovoltaici, anche in zona paesaggistica – Rif. Art. 9 del suddetto Dl.
Infatti l’installazione di pannelli fotovoltaici viene da ora considerata manutenzione ordinaria e non necessita quindi di alcuna autorizzazione o atto amministrativo per procedere coi lavori poichè ricade sempre nell’ambito dell’edilizia libera (nel merito si sottolinea che non vale il contrario, ovvero non tutte le attività in edilizia libera ricadono nella manutenzione ordinaria).
L’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici (…), o su strutture fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.
Quindi:
Si informa inoltre che è previsto un modello semplificato unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di impianti da 50 kW a 200 kW, così come già avviene per i piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.
Entro inizio maggio saranno individuate le condizioni e le modalità per l’adozione di tale modello.
Con la nuova semplificazione occorre fare una considerazione importante: gli interventi di manutenzione ordinaria sono agevolabili solo se relativi a parti comuni (condominiali). Per le parti private è agevolabile solo la manutenzione straordinaria.
Si ricorda infine il principio fondamentale secondo cui gli interventi “minori” (manutenzione ordinaria) collegati a interventi più importanti (manutenzione straordinaria) vengono assorbiti, con conseguente agevolazione (Circolare 24.02.1998 n. 57).
Ciò implica che nel caso di interventi agevolati da Superbonus (che rientrano in manutenzione straordinaria assentiti da CILA-S), seppur il fotovoltaico costituisca autonomamente un intervento di manutenzione ordinaria, se considerato come trainato dagli interventi principali, può essere agevolato al 110%, secondo le classiche regole, anche in edifici unifamiliari