CREDITO ED INCENTIVI – Fondo perduto commercio, tutto pronto per le domande: le verifiche sulle attività prima dei pagamenti

Fondo perduto commercio, tutto pronto
per le domande: le verifiche sulle attività
prima dei pagamenti

di Rosy D’Elia – DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI
Fondo perduto commercio: tutto pronto per le domande, il decreto
attuativo MISE è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, 7 aprile. Si
parte dal 3 maggio, verifiche sui requisiti, regolarità dell’istanza e Aiuti di
Stato prima di procedere con i pagamenti. I dettagli su tempi e modalità
di erogazione e calcolo degli importi nel testo
Fondo perduto commercio al dettaglio, tutto pronto per presentare le
domande: tempi e modalità di accesso agli aiuti previsti dal DL Sostegni ter
sono stati definiti nel decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7
aprile 2022.
Si parte dal 3 maggio con le richieste: verifiche su requisiti, regolarità e
completezza dell’istanza e rispetto dei limiti degli Aiuti di Stato prima di
procedere con i pagamenti.
I dettagli sulla procedura di concessione nel testo del provvedimento firmato lo
scorso 24 marzo.
Fondo perduto commercio, tutto pronto per le domande: le
verifiche sulle attività prima dei pagamenti
A prevedere specifici sostegni, sotto forma di contributi a fondo perduto, per le
attività di commercio al dettaglio è l’articolo 2 del DL n. 4 del 2022.
Seguendo le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico,
possono presentare domanda di accesso agli aiuti dal 3 al 24 maggio alle ore
12 i soggetti che presentano determinati requisiti:
● svolgono in via prevalente le attività identificate con i codici ATECO
2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attivita’ dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71,
47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.;
● hanno registrato ricavi riferiti al 2019 non superiori a 2 milioni;
● hanno riscontrato una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al
30 per cento rispetto al 2019;
● hanno una sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare
regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
● non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali con finalità liquidatorie;
● non sono già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo le eccezioni
previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
● non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Dopo la scadenza del 24 maggio, il Ministero dello Sviluppo Economico
procede con le operazioni di verifica per definire la platea di beneficiari del
fondo perduto per il commercio, adottando un provvedimento cumulativo di
concessione per tutti i destinatari della misura che sarà pubblicato sul sito
istituzionale.
Sotto la lente di ingrandimento del MISE, prima di tutto tre elementi:
● i requisiti di ammissibilità;
● la regolarità e la completezza dell’istanza;
● il rispetto dei massimali previsti dal Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
COVID-19.
Se emergono delle incongruenze dai controlli effettuati, il Ministero trasmette
un’apposita comunicazione di diniego.
Fondo perduto commercio, tutto pronto per le domande: le
verifiche sulle attività prima dei pagamenti
Le procedure di pagamento dei contributi a fondo perduto previsti per le
attività di commercio al dettaglio danneggiate dalla pandemia da Covid,
quindi, partiranno dopo il 24 maggio 2022.
E non solo perché le verifiche vengono effettuate, stando al testo del
decreto attuativo, dopo la scadenza per la trasmissione delle istanze, ma
anche perché sarà necessario che tutti gli aspiranti beneficiari presentino le
domande prima di procedere con il calcolo delle somme da erogare.
Nel testo si legge:
“Per le istanze per le quali le verifiche (…) si concludano positivamente, il
Ministero determina l’agevolazione concedibile secondo le modalità di cui
all’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 4/2022”.
Le risorse a disposizione ammontano a 200 milioni di euro. L’importo del
contribuo a fondo perduto che spetta alle attività di commercio al dettaglio si
calcola applicando una delle percentuali riportate in tabella alla differenza tra
l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e
l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta
2019.
Percentuale Ricavi del 2019
60 per cento Fino a 400.000
euro
50 per cento Da 400.000 a un
milione di euro
40 per cento Da 1 a 2 milioni di
euro
Ma il valore effettivo del pagamento sarà stabilito tenendo conto delle
domande presentate e dei fondi a disposizione.
“Qualora la dotazione finanziaria destinata all’intervento non sia sufficiente a
soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili di
cui
al comma 2, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 7, del
decreto-legge n. 4/2022, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale
il contributo, sulla base
delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili
pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi”.
La cifra da erogare, inoltre, può essere ridotta in modo tale da rispettare della
normativa degli Aiuti di Stato.
Il calcolo delle somme effettivamente spettanti, quindi, può essere effettuato
solo dopo la pubblicazione del provvedimento che riporta i soggetti ammessi a
ricevere i contributi a fondo perduto.
Se non vengono richiesti ulteriori chiarimenti o integrazioni documentali, poi si
verifica l’assenza dei beneficiari nell’elenco delle imprese tenute alla
restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero con la cosiddetta
visura Deggendorf
rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti e si procede con il pagamento sul
conto corrente indicato in fase di domanda.
I controlli, in ogni caso, continuano anche dopo l’erogazione dei contributi a
fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio: vengono analizzate, su
un campione di beneficiari, le dichiarazioni sostitutive rilasciate al momento
della richiesta di agevolazione per riscontrare la veridicità delle informazioni. E
in caso di incongruenza, si procede con la revoca.
Allegato:
Ministero dello Sviluppo Economico – Decreto del 24 marzo
2022 pubblicato in GU il 7 aprile

FONTE – INFORMATORE FISCALE

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