CREDITO ED INCENTIVI – Bonus ricerca, sviluppo e innovazione con proroghe differenziate

Bonus ricerca, sviluppo e innovazione
con proroghe differenziate


di Sara Nuzzaci, Filippo Tripoli e Pietro Ronzani – KPMG, Tax&Legal,
PNRR Service Line
La legge di Bilancio 2022 introduce una serie di disposizioni riguardanti i
crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione
tecnologica e altre attività innovative (design e ideazione estetica), a suo
tempo introdotti dai commi 198-209 della legge n. 160/2019. Le nuove norme
dispongono la proroga dei diversi crediti, con scadenze differenziate, e una
rimodulazione degli importi fruibili. Rimangono però valide la disciplina di base
e la ratio sottesa all’agevolazione e dunque, di conseguenza, l’estesa prassi
accumulatasi nel corso degli anni.
Al fine di continuare a incentivare la spesa delle imprese italiane in ricerca,
sviluppo e innovazione tecnologica, la legge di Bilancio 2022 (art. 1. comma
45, legge n. 234 del 30 dicembre 2021) proroga, con un quadro piuttosto
articolato, il credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 198 e ss. della legge n.
160 del 27 dicembre 2019 (legge di Bilancio 2020), ferma restando la
disciplina di base dell’agevolazione.
Quest’ultima è aperta a tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica,
dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del
reddito dell’impresa (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario e le
imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR).
Premettendo che per il 2022 vengono mantenuti misure e limiti massimi
disposti dalla normativa previgente, la proroga per gli anni successivi opera in
via differenziata a seconda della tipologia di investimenti.
Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo
In primo luogo, il credito per attività di ricerca e sviluppo, ovvero quelle
previste dal comma 200 della legge di Bilancio 2020, è riconosciuto dal
periodo d’imposta successivo in corso al 31 dicembre 2023 (2023, per i
soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 in misura pari al
10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni (nuovo comma 203-bis dell’art. 1
della legge di Bilancio 2020).
Si ricorda che sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e
sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
A norma dell’art. 2, comma 1, D.M. 26 maggio 2020, la classificazione delle
attività in esame è operata sulla base delle regole indicate nei successivi
commi del medesimo articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri
contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese
per ricerca e sviluppo elaborate dall’OCSE nel Manuale di Frascati.
Credito d’imposta per innovazione tecnologica
In secondo luogo, per le attività di innovazione tecnologica previste dal
comma 201 della legge n. 160/2019, il credito è riconosciuto in misura pari al
10%, nel limite massimo di 2 milioni, fino al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2023, mentre dal periodo d’imposta successivo (2024, per i soggetti
“solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025 in misura pari al 5%, nel
limite massimo di 2 milioni (nuovo comma 203-ter dell’art. 1 della legge di
Bilancio 2020).
Ai sensi dell’art. 1, comma 201 della legge n. 160/2019, sono considerate
attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività,
diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti
o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si
intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si
differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano
delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o
dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori
produttivi.
Ai fini dell’applicazione del comma 201 dell’art. 1, legge n. 160/2019, la
classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito
d’imposta è operata sulla base delle regole indicate nell’art. 3, D.M. 26 maggio
2020, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee
guida elaborate dall’OCSE nel Manuale di Oslo.
Credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica
In terzo luogo, per le attività di design e ideazione estetica, previste dal
comma 202 della legge di Bilancio 2020, il credito è riconosciuto fino al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 in misura pari al 10%, nel
limite massimo di 2 milioni, mentre dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in
corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale
di 2 milioni (nuovo comma 203-quater dell’art. 1, legge n. 160/2019).
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. 26 maggio 2020, si considerano attività
ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica (diversi
da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione
tecnologica), finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa
sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, quali, ad
esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura
superficiale, degli ornamenti.
A questi effetti, per prodotto s’intende qualsiasi oggetto industriale o
artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le
presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
Credito d’imposta per attività di innovazione digitale 4.0 e
transizione ecologica
Infine, per le attività di innovazione tecnologica di cui al comma 201 della
legge n. 160/2019, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di
produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un
obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito
d’imposta è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, pari al
    15%, nel limite annuale di 2 milioni;
  • per il periodo d’imposta 2023, in misura pari al 10%, nel limite annuale di 4
    milioni (nuovo comma 203-quinques dell’art. 1, legge n. 160/2019);
  • per i periodi d’imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite annuale
    di 4 milioni (nuovo comma 203-sexies dell’art. 1, legge n. 160 del 2019).
    Le proroghe in analisi testimoniano l’intenzione del Legislatore di continuare a
    premiare le aziende che improntano la propria strategia imprenditoriale a
    logiche di ricerca e sviluppo, innovazione, o anche solo a studi volti a
    valorizzare forme e stili dei propri prodotti (cd. design).
    Si ricorda, in ultimo luogo, che nel rispetto dei massimali e della segregazione
    di progetti e spese in funzione delle diverse attività, è possibile applicare il
    beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

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