Con il provvedimento 19E del 10 giugno 2022, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili le indicazioni aggiornate sulla base delle modifiche apportate dal “Sostegni-ter” convertito e dal decreto “Aiuti” alle modalità di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi.
L’articolo 28 del DL 4/2022 (il “Sostegni-ter“), modificato in sede di conversione in legge, è intervenuto sull’articolo 121 del decreto “Rilancio” e ha previsto, in primo luogo, la possibilità di effettuare, dopo la prima, due ulteriori cessioni dei crediti, ma solo a favore di banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. In seconda battuta, ha stabilito che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura), comunicate all’Agenzia a partire dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive (a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni).
L’articolo 14 del DL 50/2022 (il “decreto Aiuti“) ha nuovamente modificato l’articolo 121 del “Rilancio”, rendendo possibile la “quarta cessione” e prevedendo che alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato”, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.
Rispetto al precedente provvedimento dello scorso 3 febbraio 2022, quello odierno aggiunge che la comunicazione di cessione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione o, in caso di opzione esercitata per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. Tali comunicazioni, sottolinea il documento di prassi, possono essere annullate o sostituite entro il successivo e perentorio termine del 5 aprile.
Il provvedimento introduce, inoltre, un nuovo adempimento stabilendo, sul fronte dei cessionari e dei fornitori, che gli stessi devono preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente attraverso la “Piattaforma cessione crediti”, opportunamente aggiornata, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare in anticipo, tramite la Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.
Sempre riguardo alle novità arrivate con la conversione del “Sostegni-ter” in tema di ulteriori cessioni dei crediti d’imposta, si stabilisce che in alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione:
E ancora, che:
FONTE – AGENZIA DELLE ENTRATE