Apprendistato professionalizzante 2022:
come funziona, quanto dura, stipendio
La guida completa sull’apprendistato professionalizzante, quali sono le
sue regole, le tutele, la retribuzione e i vantaggi
L’apprendistato professionalizzante 2022 è un contratto a tempo
indeterminato applicabile in qualunque settore, finalizzato all’inserimento
lavorativo dei giovani ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale.
Si rivolge, tranne per alcune specifiche eccezioni, ai chi ha un’età compresa
tra i 18 anni e i 29 anni (30 anni non compiuti).
In questa guida vi spieghiamo cos’è l’apprendistato professionalizzante, come
funziona, a quanto ammonta lo stipendio e tutti i suoi vantaggi.
CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
L’apprendistato professionalizzante, anche detto “contratto di mestiere”, è
un contratto a tempo indeterminato finalizzato all’inserimento e
reinserimento dei giovani nel mercato del lavoro. I destinatari sono
persone che hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, con età minima che
scende a 17 anni per coloro che sono in possesso di una qualifica
professionale. Non è sottoposto a limiti di età nel caso il lavoratore sia
disoccupato o inserito in una lista di mobilità ordinaria.
A differenza delle altre due tipologie di contratto di apprendistato
(apprendistato di primo livello, per l’acquisizione di un titolo di studio
secondario di secondo livello e di alta formazione e ricerca, per il
conseguimento di un titolo terziario accademico o non accademico) quello
professionalizzante mira all’ottenimento di una qualifica professionale valida
ai fini contrattuali. A livello normativo è disciplinato dal Decreto Legislativo
15 giugno 2015, n. 81 (art. 44 per per la disciplina generale e articolo 47 per
quello senza limiti di età).
A CHI SI RIVOLGE
L’apprendistato professionalizzante si rivolge a coloro che hanno un’età
compresa tra i 18 (17 anni per coloro che sono in possesso di una qualifica
professionale) e i 29 anni, (30 anni non compiuti).
Vi sono però eccezioni con riferimento al requisito anagrafico per
l’apprendistato professionalizzante, ovvero:
● per le società e associazioni sportive professionistiche che
assumono lavoratori sportivi in apprendistato professionalizzante, il
limite massimo di età è ridotto a 23 anni, quindi 24 non compiuti. Ciò è
quanto disposto dall’articolo 1, comma 154, della Legge di Bilancio
2022;
● nel caso dei beneficiari di indennità di disoccupazione (NASpI, DIS
COLL e disoccupazione agricola) non sono previsti limiti di età;
● nel caso di lavoratore posto in liste di mobilità ordinarie non ci sono
limiti di età.
REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO
Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 all’art. 47 comma 6, prevede
espressamente che il contratto di apprendistato professionalizzante sia
utilizzabile, oltre che nel privato, anche nel settore pubblico, previa
adozione di apposito decreto ministeriale.
C’è poi un requisito dimensionale, una precondizione che determina quanti
apprendisti si possono assumere in base alla grandezza dell’azienda, ovvero:
● per le aziende con meno di 10 lavoratori è prevista l’assunzione di un
numero di apprendisti pari al numero di lavoratori qualificati o
specializzati con, quindi, un rapporto di 1 a 1;
● per tutte le altre aziende, un massimo pari a 3 apprendisti ogni 2
qualificati (escluso le imprese artigiane per le quali si applicano i limiti
previsti dall’art. 4 della L. 443/1985).
Altro aspetto da considerare è la quota prevista pari al 20% dei contratti di
apprendistato stabilizzati a tempo indeterminato nei 36 mesi precedenti
(salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali del lavoro siglati dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale per le sole aziende che occupano almeno 50 dipendenti). Il
mancato rispetto del requisito di stabilizzazione determina il disconoscimento
dei rapporti di apprendistato avviati successivamente al superamento del
limite stesso.
QUANTO DURA
Per quanto l’apprendistato professionalizzante sia un contratto di lavoro a
tempo indeterminato, cioè privo di una scadenza temporale, ciò che invece
scade è il periodo formativo. Parliamo cioè del periodo entro il quale il datore
di lavoro deve provvedere, direttamente o tramite un ente formativo esterno, a
formare il lavoratore per il raggiungimento della qualifica prescritta nel
contratto stesso. La durata minima del contratto di apprendistato
professionalizzante è di 6 mesi e non può essere superiore a:
● 3 anni per gli aventi diritto;
● 5 anni nel caso di profili professionali caratterizzanti la figura
dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Entro questi limiti la durata effettiva può variare in base alla diversa previsione
contrattuale collettiva, in ragione dell’età e del tipo di qualificazione
contrattuale da conseguire. Inoltre, in caso di assenza superiore a 30
giorni, ad esempio per malattia o infortunio, è possibile prolungare il periodo
di apprendistato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo.
L’APPRENDISTATO STAGIONALE
C’è però un’eccezione riferita al solo apprendistato stagionale. Questa
forma di apprendistato, infatti, prevede la possibilità di stipulare rapporti a
tempo determinato. Sono i CCNL che stabiliscono la durata massima entro
la quale si deve concludere l’apprendistato. In pratica, la durata viene
“spalmata” su diversi anni, in quanto il percorso formativo si realizza
cumulando le differenti prestazioni rese nelle stagioni. La norma si applica
anche nell’ambito delle attività in cicli stagionali che si svolgono nel settore
del cinema e dell’audiovisivo.
OBBLIGHI FORMATIVI
L’apprendistato professionalizzante è un contratto che prevede una
formazione specifica dell’apprendista, svolta sotto la responsabilità del datore
di lavoro o di un tutor esterno. L’obiettivo è finalizzato ad acquisire
competenze in uno specifico ambito professionale. In sostanza, il datore di
lavoro deve mirare alla qualificazione professionale dell’apprendista da
conseguire attraverso:
● la formazione di base e trasversale, svolta presso strutture pubbliche,
accreditate o in impresa, svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed
ha una durata stabilita dai singoli accordi interconfederali e contratti
collettivi nazionali;
● un apprendimento tecnico professionale durante le pratiche del
lavoro che integra la formazione professionalizzante ed è offerta
gratuitamente dall’azienda.
La durata massima della formazione (da attuare nel triennio del contratto) è
stabilita dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le
parti sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze
dell’apprendista, ovvero:
● 120 ore per gli apprendisti privi di titolo o in possesso di licenza
elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
● 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria
di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione
professionale;
● 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente.
Tali durate potranno essere però ridotte per gli apprendisti che hanno già
completato in precedenti periodi in apprendistato uno o più moduli formativi. In
ordine al contenuto, le linee guida si limitano a fissare l’oggetto minimo della
formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali.
PERIODO DI PROVA
Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere un periodo di
prova la cui durata è determinata sulla base di quanto previsto dal contratto
collettivo, con riferimento all’inquadramento professionale dell’apprendista.
COME ATTIVARE IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Per sottoscrivere un contratto di apprendistato professionalizzante è
necessario seguire i seguenti step:
● il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la comunicazione telematica
preventiva di assunzione in apprendistato inviando, entro le 24 ore del
giorno precedente l’assunzione, il modello UNIFICATO LAV al Centro
per l’impiego competente, secondo quanto previsto da ciascuna
Regione o Provincia Autonoma;
● la Regione comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla
comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di
svolgimento dell’offerta formativa pubblica. Nella comunicazione va
fatto anche riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste,
avvalendosi dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano
dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014;
● le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni
di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito
della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di
maestro artigiano o di mestiere.
Alla fine della parte formativa del contratto di apprendistato, il datore di lavoro
può:
● continuare il rapporto a tempo indeterminato senza dare alcuna
comunicazione e fruendo ancora, per l’anno successivo al termine
dell’apprendistato, dei benefici contributivi previsti per questa tipologia
di contratto;
● recedere dal rapporto senza alcuna motivazione, salvo rispetto dei
termini di preavviso stabiliti dal CCNL di riferimento.
LE LINEE GUIDA
L’apprendistato professionalizzante è stato oggetto di uno specifico intervento
di semplificazione. In tale ottica, è stata demandata alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano l’adozione di linee guida volte a disciplinare il contratto di
apprendistato professionalizzante, con facoltà di derogare alle previsioni del
Legislatore prevedendo:
● l’obbligatorietà del piano formativo individuale (PFI) esclusivamente
in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche. Il PFI deve essere consegnato
all’apprendista al momento dell’assunzione e, se previsto dalla
contrattazione collettiva, inviato agli Enti Bilaterali.
● la registrazione della formazione e della qualifica professionale a
fini contrattuali eventualmente acquisita attraverso l’utilizzo di un
documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo
del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 10 ottobre 2005, recante “Approvazione del modello di
libretto formativo del cittadino”;
● che in caso di imprese multi localizzate, la formazione avvenga nel
rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede
legale.
STIPENDIO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
L’apprendistato professionalizzante riconosce uno stipendio variabile a
seconda del CCNL di riferimento, ma in generale è inferiore di massimo due
livelli rispetto alla categoria spettante. Per un contratto di apprendistato
professionalizzante lo stipendio all’inizio è pari al:
● 60% della retribuzione prevista per il livello nel quale si viene assunti,
con un aumento progressivo sino al 100% nel corso degli anni;
● 35% della retribuzione per le ore dedicate alla formazione.
TUTELE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Agli apprendisti vengono riconosciute le stesse tutele dei lavoratori dipendenti.
Possono infatti usufruire degli ammortizzatori sociali nel caso di crisi
dell’azienda e di agevolazioni fiscali IRPEF e contributive INPS. Le differenze
sono stabilite dallo specifico CCNL, ma in genere chi ha un contratto di
apprendistato professionalizzante ha diritto a tutte le tutele previste dalle
norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria, quali:
● IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
● assegno per il nucleo familiare o assegno unico figli;
● assicurazione contro le malattie;
● NASpI;
● maternità;
● INAIL – assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
CASI DI DIMISSIONI O LICENZIAMENTO
Trattandosi di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al
recesso da parte del lavoratore e in caso di risoluzione consensuale del
rapporto, si applicano le regole ordinarie. Il recesso può avvenire anche prima
della “stabilizzazione” nelle seguenti ipotesi:
● mancato superamento del periodo di prova;
● durante il periodo formativo per giusta causa o giustificato motivo
(oggettivo o soggettivo). In caso di recesso del datore durante il periodo
formativo, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente per il
licenziamento illegittimo, all’articolo 42 comma 3 del Decreto
Legislativo n. 81 del 2015;
● al termine del periodo di apprendistato, entrambe le parti possono
recedere con preavviso decorrente dal medesimo termine, secondo i
limiti stabiliti dal CCNL;
● dopo la stabilizzazione del contratto, quando cioè è diventato a
tempo indeterminato, il lavoratore può essere licenziato per giusta
causa oppure giustificato motivo.
Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un
trattamento di disoccupazione, il datore non può recedere dal contratto a
fine periodo formativo semplicemente dando idoneo preavviso. In caso di
licenziamento deve sempre giustificare le motivazioni allegando la giusta
causa oppure il giustificato motivo.
SANZIONI
Se vìola tali disposizioni (requisito dimensionale e obbligo formativo) il datore
di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600
euro. In caso di recidiva la sanzione aumenta da 300 a 1500 euro.
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del
datore di lavoro, dopo un primo monito, il Ministero e l’Ispettorato Nazionale
del Lavoro intervengono con le sanzioni sopradette. Il datore sarà tenuto
anche a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta,
con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. Tale
differenza sarà maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione
per omessa contribuzione.
LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE
L’impresa che procede all’assunzione di un apprendista ottiene diversi
vantaggi economici e fiscali:
● per le imprese fino a 9 dipendenti l’aliquota contributiva a carico del
datore di lavoro è, oltre all’1,61% previsto dalla Legge 92 del 2012,
rispettivamente dell’1,5% il primo anno, del 3% il secondo anno, e del
10% a partire dal terzo anno e in caso di consolidamento del contratto,
per i 12 mesi successivi. Per le imprese con più di 9 dipendenti
l’aliquota contributiva è sempre del 10%;
● a seconda del CCNL applicato, possibilità di inquadrare l’apprendista
fino a 2 livelli in meno rispetto ai lavoratori ordinari che svolgono le
stesse mansioni o, in alternativa, retribuzione ridotta in misura
percentuale e graduata nel tempo;
● esclusione degli apprendisti dal computo dell’organico richiesto in
base alle norme sul lavoro ed esclusione delle spese sostenute per la
formazione degli apprendisti dalla base per il calcolo dell’IRAP.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Pdf 350 Kb);
Linee Guida Conferenza Stato-Regioni (Pdf 2,2 MB).
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Rendiamo disponibile anche la guida sul contratto di apprendistato di
primo livello e l’articolo sugli sgravi contributivi ad esso collegat