LEGGI E PRASSI – Il diritto di brevetto sulle invenzioni

Il diritto di brevetto sulle invenzioni
di Gabriella Napolitano – LEGGI E PRASSI


Analisi normativa e pratica del diritto di brevetto: riferimenti normativi, requisiti
per la brevettabilità e diritti derivanti dall’invenzione.
Le invenzioni rientrano tra i diritti di proprietà industriale e, oltre a
rappresentare una risorsa fondamentale nell’economia della conoscenza,
costituiscono un bene prezioso per le imprese.
Lo sono soprattutto per le imprese innovative che investono risorse
considerevoli per lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie.
La commercializzazione delle idee passa attraverso i meccanismi di
protezione dell’I.P., che nel caso delle invenzioni è affidata alla procedura di
brevetto.
Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio
temporaneo di sfruttamento dell’invenzione consistente nel diritto esclusivo di
realizzarla, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad
altri soggetti non autorizzati.
Il brevetto rappresenta un asset importante per le aziende, sia per la sua
funzione “difensiva” (proteggere il know how sviluppato internamente
all’azienda), sia per la funzione “offensiva” (utilizzo a fini competitivi,
valorizzazione e sfruttamento economico tramite cessione o licenza).
Per tale ragione, accade sempre più di frequente che lo svolgimento
dell’attività inventiva venga “esternalizzata”, affidata cioè a imprese esterne
specializzate negli innovation markets, oppure a consulenti o ricercatori.
Diritto di brevetto sulle invenzioni: i diritti derivanti
dall’invenzione
In generale, ad un inventore competono due tipologie di diritti sulla propria
creazione:
● il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione (c.d. diritto di
paternità): diritto morale, personale, inalienabile e imprescrittibile, che
attribuisce all’inventore una pretesa erga omnes. Può essere fatto
valere dall’inventore e, dopo la morte, dal coniuge e dai discendenti fino
al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e
dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi,
dai parenti fino al quarto grado incluso (art. 62 CPI).
● il diritto di brevettare l’invenzione: diritto a chiedere il rilascio del
brevetto, il quale, una volta concesso, attribuisce al titolare la facoltà
esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto, impedendo ad altri
di produrla, utilizzarla, venderla o distribuirla senza autorizzazione. I
diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere
riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili (art. 63 CPI).
È importante sottolineare che un brevetto non attribuisce al titolare la “libertà
di uso” o il diritto di sfruttare la tecnologia coperta dal brevetto, ma solo il
diritto di escludere dall’utilizzo dello stesso altri soggetti.
Diritto di brevetto sulle invenzioni: i requisiti per la
brevettabilità
In base all’art. 45 del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale):
“possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni, di ogni
settore della tecnica, che sono nuove, che implicano un’attività inventiva e che
sono atte ad avere un’applicazione industriale”.
Come è ricavabile dalla norma, l’invenzione oggetto di tutela brevettuale
consiste in una soluzione nuova e innovativa in risposta a un problema
tecnico.
Essa naturalmente dovrà essere lecita, ossia non contraria all’ordine pubblico
e al buon costume.
Non sono considerate invenzioni e, quindi, non sono brevettabili, le semplici
intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione concreta, oppure le
scoperte relative a qualcosa che già esiste in natura.
Diritto di brevetto sulle invenzioni: i diritti del lavoratore
dipendente
Abbiamo visto che di norma il diritto a chiedere il rilascio del brevetto spetta
all’autore dell’invenzione.
La disciplina delle invenzioni del prestatore di lavoro deroga a questa regola
generale.
L’art. 63 CPI, seconda comma, infatti stabilisce che:
“il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione
e ai suoi aventi causa”
A seconda di quale sia la tipologia di invenzione realizzata dal lavoratore, vi
sono dunque ipotesi in cui il diritto a chiedere il rilascio di brevetto non spetta
al lavoratore-inventore, ma al suo avente causa: in questo caso, il datore di
lavoro.
Il diritto di paternità sull’invenzione, ossia di esserne riconosciuto come
autore, resta invece in ogni caso attribuito all’inventore, anche nell’ipotesi di
invenzioni realizzate dal lavoratore all’interno dell’azienda.
fonte: INFORMAZIONE FISCALE

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