Bonus assunzioni giovani 2022 under 36: cos’è, come funziona, a chi spetta …
Con il bonus assunzioni giovani, chiamato anche bonus under 36, le aziende possono ottenere agevolazioni contributive per assunzioni di giovani fino a 35 anni che non sono mai stati assunti a tempo indeterminato. La Legge di Bilancio 2022 ha confermato la misura introdotta nel 2021 e ha esteso gli stessi incentivi alle aziende in crisi che assumono lavoratori di qualsiasi età. In questa guida vi spieghiamo come funziona il Bonus per le assunzioni dei giovani under 36, a chi è rivolto, vi illustriamo i requisiti dei rapporti agevolabili e i vantaggi contributivi. BONUS ASSUNZIONI GIOVANI 2022, CHE COS’È Il Bonus assunzioni giovani è un esonero contributivo integrale (del 100%) destinato ai datori di lavoro privati che assumono giovani fino a 35 anni di età (36 anni non compiuti). L’agevolazione è concessa per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022 (quindi effettuate entro il 31 dicembre 2022) e viene riconosciuta per una durata massima di tre anni (36 mesi) e fino ad un importo limite di 6.000 euro l’anno, ripartito su base mensile. Il periodo agevolato è esteso a 4 anni (48 mesi mesi) per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna. Per tutti i dettagli sul bonus per le assunzioni al sud potete leggere questo approfondimento. A livello normativo, la misura è stata introdotta con queste caratteristiche dalla Legge di Bilancio 2021 per poi essere ritoccata dalla Legge di Bilancio 2022 che ha esteso l’incentivo anche alle aziende in crisi. Il nuovo incentivo, infatti, ha le stesse caratteristiche del bonus per le assunzioni di giovani e nel Sud Italia, di cui mantiene l’importo e la durata, ma è rivolto ai datori di lavoro che assumono i dipendenti delle imprese oggetto di un tavolo di crisi presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Per tutti i dettagli su questa misura potete leggere questo approfondimento. DESTINATARI Il bonus assunzioni giovani under 36 può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che: ● non sono mai stati occupati a tempo indeterminato; ● hanno un’età massima di 35 anni, ovvero non hanno compiuto 36 anni al momento della prima assunzione incentivata. VINCOLI PER LE AZIENDE Per usufruire dell’incentivo, l’azienda che assume è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni: ● non deve aver effettuato nei 6 mesi precedenti l’assunzione licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva; ● non deve effettuare nei 9 mesi successivi all’assunzione o stabilizzazione incentivata, allo stesso modo, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella medesima unità produttiva. In caso contrario il datore di lavoro perde l’esonero e dovrà restituire quanto indebitamente ricevuto. QUALI AZIENDE POSSONO ACCEDERE AL BONUS Hanno diritto all’esonero contributivo previsto dal bonus assunzioni 2022 per giovani tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano nelle seguenti categorie: ● Enti pubblici economici; ● Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; ● Enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; ● Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; ● Aziende speciali costituite anche in consorzio; ● Consorzi di bonifica; ● Consorzi industriali; ● Enti morali; ● Enti ecclesiastici. SOGGETTI ESCLUSI DAL BONUS Viceversa, non possono accedere al beneficio i seguenti soggetti: ● Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, e le istituzioni educative; ● Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; ● Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni; ● Università; ● Istituti autonomi per case popolari e ATER non qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici; ● Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; ● Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; ● Amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale; ● Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); ● Agenzie di Governo cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; ● Aziende sanitarie locali, Aziende sanitarie ospedaliere e strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime; ● IPAB e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); ● Banca d’Italia, Consob e Autorità Indipendenti qualificate come amministrazioni pubbliche; ● Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria. DURATA L’esonero contributivo vale, una volta effettuata l’assunzione o la stabilizzazione per: ● tre anni (36 mesi) per tutte la generalità delle aziende; ● per 4 anni (48 mesi mesi) per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna. RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI L’agevolazione può essere concessa per le assunzioni effettuate mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il bonus assunzioni giovani si applica anche per la conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ossia le stabilizzazioni. Ma attenzione, l’applicazione della decontribuzione è subordinata al rispetto dei limiti anagrafici previsti. Sono compresi i rapporti di lavoro instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e a scopo di somministrazione. RAPPORTI DI LAVORO NON INCENTIVABILI Restano esclusi dal beneficio: ● i rapporti di apprendistato; ● i contratti di lavoro domestico; ● i contratti di lavoro intermittente o a chiamata; ● i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale; ● le prestazioni di lavoro occasionale; ● le prosecuzioni di contratti al termine del periodo di apprendistato; ● le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. IMPORTO DELL’INCENTIVO Il bonus assunzioni giovani under 36 prevede un’esenzione totale (del 100%) dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro ad esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per ciascun lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o stabilizzato, per un massimo di 6.000 euro all’anno. Dunque la soglia massima di esonero della contribuzione riferita al periodo di paga mensile è di 500 euro al mese (6.000 euro/12 mesi). Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese viene riproporzionata prendendo come riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero. Il massimale dell’incentivo è ridotto in maniera proporzionale nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale. Vi ricordiamo che la durata dello sgravio contributivo è innalzata al 48 mesi per le assunzioni effettuate in alcune aree del Mezzogiorno italiano, precisamente in Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. COME FRUIRE DEL BENEFICIO L’Inps, attraverso la circolare n. 56 del 12-04-2021 e il messaggio n. 3389 del 07-10-2021 ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi all’esonero, relative alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Le stesse istruzioni devono essere seguite anche per il periodo ora autorizzato (1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022) e probabilmente saranno le stesse anche per il periodo successivo, quando l’EU sbloccherà i fondi. I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate, devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento e l’elemento della sezione , seguendo le istruzioni contenute nel messaggio Inps n. 3389, in cui sono indicate le modalità previste anche per il settore agricolo. I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica devono compilare, invece, la sezione del flusso Uniemens, valorizzando l’elemento e l’elemento della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese, seguendo le indicazioni contenute nel messaggio Inps n. 3389. Si sottolinea che, in questo caso, possono richiedere il nuovo esonero per le assunzioni anche le aziende che stanno usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui alla Legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e che intendono passare al nuovo bonus. Per quanto riguarda i datori di lavoro con sede o unità produttiva situata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, possono richiedere l’agevolazione seguendo le indicazioni riportate in questa pagina. CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI Il bonus assunzione per under 36 è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, quali l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’articolo 10 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Oppure con il bonus per l’assunzione di beneficiari dell’indennità di disoccupazione NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012. Il bonus occupazione giovani non è cumulabile, invece, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Tra questi l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi, di cui all’articolo 4, comma 11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. QUANDO DEVONO ESSERE EFFETTUATE LE ASSUNZIONI L’agevolazione rientra nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (c.d.Temporary Framework), pertanto l’erogazione dell’aiuto è soggetta all’autorizzazione della Commissione europea. In altre parole, la Legge italiana prevede la misura, ma è l’Unione Europea a dover sbloccare i fondi, volta per volta. L’Inps, attraverso il messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, ha informato che la Commissione europea ha prorogato l’applicabilità dell’esonero contributivo fino al 30 giugno 2022. Il bonus può essere richiesto, nella pratica, anche per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. In sostanza, come spesso succede con gli aiuti di Stato, i datori di lavoro che rientreranno nell’incentivo recupereranno i contributi versati per le assunzioni intervenute nel periodo non ancora autorizzato dall’UE una volta che la Commissione avrà dato il suo benestare nei versamenti successivi. RIFERIMENTI NORMATIVI Per ulteriori approfondimenti relativi al bonus assunzioni giovani under 36 2022 mettiamo a vostra disposizione i seguenti documenti: – TESTO INTEGRALE (Pdf 4,04Mb) della Legge di Bilancio 2021. – TESTO INTEGRALE (Pdf 332Kb) del Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96. – CIRCOLARE INPS n. 57 (Pdf 520Kb) del 28-04-2020, contenente le istruzioni operative e contabili per fruire dell’agevolazione. – CIRCOLARE INPS n. 56 (Pdf 243Kb) del 12-04-2021, con le prime indicazioni operative sul bonus assunzioni giovani (esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022). – MESSAGGIO INPS n. 3389 (Pdf 147Kb) del 07-10-2021, con le indicazioni operative sull’esonero fruibile per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. – MESSAGGIO INPS n. 403 (Pdf 86Kb) del 26-01-2022, relativo alla proroga dell’agevolazione fino a giugno 2022.