Bonus carburante di 200 euro, a chi
spetta e come funziona? Dall’Agenzia
delle Entrate i chiarimenti
di Anna Maria D’Andrea – IRPEF
Bonus carburante di 200 euro, a chi spetta e come funziona? A fornire le
istruzioni è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 14 luglio
- Il limite massimo esente da tassazione è separato rispetto a quello
del welfare aziendale e le somme potranno essere riconosciute in
sostituzione dei premi di risultato in esecuzione di contratti aziendali o
territoriali
Bonus carburante di 200 euro, dai soggetti beneficiari alle regole per il
riconoscimento: arrivano dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti
sull’agevolazione.
La circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 illustra a chi spetta e come funziona il
bonus benzina, introdotto dal decreto legge n. 21/2022.
Non si tratta di un contributo in denaro, bensì dell’esenzione fiscale per i
lavoratori del valore dei buoni riconosciuti dal proprio datore di lavoro, fino ad
un massimo di 200 euro.
Un limite, quello dei 200 euro, che si affianca a quello previsto in via generale
per le misure di welfare aziendale. Il tetto dei fringe benefit di 258,23 euro si
affianca quindi alla soglia prevista per il bonus carburante, autonoma e
ulteriore.
Tra i chiarimenti forniti, la circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica che il
bonus di 200 euro potrà essere erogato in sostituzione del premio di risultato,
ma in tal caso non sarà possibile per il datore di lavoro riconoscerli ad
personam e sarà necessario che il pagamento avvenga in esecuzione di
contratti aziendali o territoriali.
Bonus carburante di 200 euro, a chi spetta e come funziona?
Dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti
La circolare n. 27/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 14 luglio 2022 si
sofferma sui requisiti soggettivi ed oggettivi relativi al riconoscimento del
bonus carburante di 200 euro, agevolazione fiscale introdotta per i lavoratori
dipendenti di datori di lavoro privati.
Da specificare che non si tratta di un bonus economico riconosciuto a tutti i
lavoratori.
La misura prevista dall’articolo 2 del decreto legge n. 21/2022 consiste in
un’agevolazione in favore dei lavoratori dipendenti sui buoni benzina
eventualmente riconosciuti dall’azienda, esenti IRPEF fino alla soglia dei
200 euro secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR.
Per l’impresa il valore dei buoni riconosciuti al dipendente rientra tra i costi
interamente deducibili dal reddito, secondo quanto previsto dall’articolo 95 del
TUIR, qualora l’erogazione degli stessi sia riconducibile al rapporto di lavoro e
possa quindi qualificarsi come “inerente”.
Per quel che riguarda il profilo dei beneficiari, la circolare dell’Agenzia delle
Entrate evidenzia che ad averne diritto sono i lavoratori dipendenti di datori di
lavoro privati.
La norma che inizialmente faceva riferimento alle aziende private è stata
infatti modificata in ottica estensiva in sede di conversione, e si applica
dunque ai datori di lavoro che operano nel settore privato, compresi anche i
soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi con
dipendenti.
Bonus carburante di 200 euro ai dipendenti anche in sostituzione
dei premi di risultato
Per quel che riguarda i lavoratori dipendenti non è invece posto alcun
requisito o limite reddituale. La norma appare particolarmente soft nella
determinazione dei beneficiari, e come specificato dalla circolare n. 27/E:
“si ritiene che i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro
sin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti,
anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali,
sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato”.
In quest’ultimo caso, l’erogazione dei buoni benzina dovrà avvenire in
esecuzione di contratti aziendali e territoriali e, considerando la natura
temporanea della norma, limitata al 2022, le somme dovranno essere erogate
necessariamente nell’anno in corso.
Bonus carburante di 200 euro, limite autonomo rispetto al valore
dei fringe benefit esenti IRPEF
La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2022 si sofferma poi
sull’ambito oggettivo e sulle modalità di applicazione dell’agevolazione.
Uno dei primi aspetti chiariti è che l’esenzione IRPEF spetta per i buoni relativi
ai rifornimenti di benzina, gasolio, GPL e metano, ma anche per la ricarica di
veicoli elettrici, “anche al fine di non creare ingiustificate disparità di
trattamento fra differenti tipologie di veicoli”.
Un aspetto importante riguarda inoltre il rapporto tra bonus carburante e
fringe benefit.
Ai fini della tassazione, il limite di 200 euro si affianca a quello previsto
dall’articolo 51, comma 3 del TUIR di 258,23 euro, da verificare con
riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nello
stesso periodo d’imposta.
In ambedue i casi, si applica la regola generale secondo la quale superata la
soglia di esenzione l’intero valore corrisposto concorre alla formazione del
reddito imponibile ed è quindi tassato.
Il bonus benzina di 200 euro, sottoposto alla disciplina dell’articolo 51, comma
3 del TUIR, rappresenta in ogni caso un’ulteriore agevolazione rispetto a
quella generale.
A titolo di esempio quindi, se al lavoratore sono riconosciuti nell’anno
d’imposta 2022, buoni benzina per euro 100 e di altri benefit pari a 300 euro,
quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che se invece il valore dei buoni benzina è
pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma
di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore
dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce
nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3,
del TUIR.
Bonus carburante, esenzione IRPEF fino a 200 euro solo per
l’anno 2022
L’agevolazione prevista dal decreto legge n. 21/2022 è limitata al solo 2022.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, in virtù del principio di cassa
allargato si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche somme e
valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di
riferimento.
Lo stesso principio si applica anche per le erogazioni in natura mediante
l’assegnazione di beni o servizi e, per quel che riguarda i benefit erogati
mediante voucher, questi si considerano percepiti nel momento in cui entrano
nella disponibilità del lavoratore.
L’esenzione fiscale per i buoni fino a 200 euro spetterà quindi per le
assegnazioni effettuate nel corso del 2022 e nei primi 12 giorni del 2023,
“mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico”, ma i
voucher potranno essere utilizzati dal lavoratore anche in periodi successivi.
allegato: Agenzia delle Entrate_circolare_n_27_del_14_07_2022