Decreto Aiuti: la proroga del superbonus per
unifamiliari e il meccanismo della quarta
cessione
di Nicola Forte
Il “Decreto Aiuti” dopo aver incassato il via libera con il voto di fiducia del
Senato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2022.
Sono state quindi approvate le misure che dovrebbero aiutare famiglie e
imprese anche, ma non solo, con la proroga del Superbonus per gli immobili
unifamiliari.
Rimangono però non risolti alcuni problemi che richiederanno sicuramente
ulteriori interventi. Diversamente, banche ed operatori dovranno affrontare
numerosi dubbi con l’ulteriore effetto di non far ripartire la cessione dei crediti
pregressi.
La prima misura prevista riguarda la proroga del termine per fruire della
detrazione del 110 per cento per i lavori eseguiti su immobili unifamiliari. In
questo caso, se si riuscirà a dimostrare che alla data del 30 settembre 2022 i
lavori saranno stati eseguiti per almeno il 30 per cento, il termine ultimo entro
cui sostenere le spese, che danno diritto alla maggiore detrazione, viene
prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre prossimo. La proroga riguarda anche
gli interventi da eseguire sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Sulla base di un’interpretazione letterale della disposizione sembra debba
farsi riferimento ai lavori effettivamente eseguiti. Sono dunque irrilevanti, ai fini
del raggiungimento della “percentuale minima” del 30 per cento, gli acconti
eventualmente corrisposti oppure gli ordinativi dei materiali.
Un altro aspetto che dovrà essere affrontato riguarda la prova che dovrà
essere fornita circa il raggiungimento della predetta percentuale. Non è chiaro,
ad esempio, se i tecnici incaricati debbano fornire apposita asseverazione
circa l’effettiva esecuzione dei lavori. È probabile che una soluzione venga
fornita più avanti, in prossimità della scadenza del 30 settembre, ma anche
questo aspetto dovrà essere chiarito.
Invece, la norma è sufficientemente chiara laddove si prevede che al fine di
effettuare il computo degli interventi eseguiti potranno essere tenuti in
considerazione gli altri lavori che attribuiscono il diritto a fruire delle detrazioni
in misura inferiore al 110 per cento. Si tratta, però, di una facoltà, quindi sarà
possibile effettuare la scelta più conveniente. Se, ad esempio, i lavori che
danno diritto alla detrazione del 50 per cento inizieranno in prossimità della
scadenza del 30 settembre, sarà più conveniente procedere all’esclusione
degli stessi.
Il decreto “Aiuti” è intervenuto anche sul tema della cessione dei crediti. Le
banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario potranno sempre
cedere i crediti derivanti dai bonus edilizi, anche prima di effettuare le due
cessioni in favore di soggetti qualificati, nei confronti di imprese e
professionisti a condizione che tali soggetti siano correntisti della banca
cedente. Le predette cessioni non possono invece essere effettuate in favore
di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta.
Il vero “nodo” riguarda la decorrenza della disposizione che consente la
cessione in favore di soggetti privati (non consumatori finali).
Secondo quanto precisato dal dossier di approfondimento del 110 per cento (a
pag. 15) dell’ufficio studi della Camera dei Deputati, “per le banche è possibile
cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e
partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori)”. Le perplessità maggiori
riguardano il passaggio successivo secondo cui “L’articolo 57, comma 3 del
decreto legge n. 50 precisa, inoltre che le nuove norme in materia di cedibilità
del credito si applicano alla comunicazione della prima cessione o dello
sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio
2022”.
Presumibilmente questo “passaggio” non è stato eliminato dal testo normativo
per dimenticanza, ma per il momento vincola l’interpretazione della norma in
senso negativo. Conseguentemente, le banche non hanno, almeno per il
momento, la capacità di acquisire ulteriori crediti. La nuova norma, infatti, si
applicherà esclusivamente ai crediti relativi alle comunicazioni della prima
cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal
1° maggio 2022. I crediti “vecchi,” cioè precedentemente acquisiti, resteranno
vincolati alla regola delle tre cessioni (una libera e due nell’ambiente vigilato)
e non potranno essere oggetto di un ulteriore trasferimento. La novella, così
come concepita, in virtù del predetto vincolo temporale, non riuscirà a mettere
“nuovamente in moto”, il meccanismo della cessione dei crediti.
Impianti alimentati da fonti rinnovabili: prorogata
l’efficacia temporale del permesso di costruzione
di Cinzia De Stefanis
Prolungamento a tre anni dal rilascio del permesso di costruire del termine
entro cui devono iniziare i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili. L’articolo 7-bis, (introdotto nel corso dell’esame in sede
referente), dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in Legge
n. 91/2022, modifica il comma 2, dell’articolo 15 del Dpr 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia) al fine di disporre un prolungamento dell’efficacia temporale dei
permessi di costruire relativi ad interventi per la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili. Più in particolare, al comma 2 del citato articolo
15 viene aggiunto un nuovo quarto periodo a norma del quale per gli interventi
realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è
fissato in tre anni dal rilascio del titolo.
Permesso di costruire – L’articolo 15 del Testo unico dell’edilizia disciplina
l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire. Ai sensi del
comma 1, dell’articolo 15 nel permesso di costruire sono indicati i termini di
inizio e di ultimazione dei lavori.
Il comma 2 prevede che il termine per l’inizio dei lavori non può essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale
l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei
lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una
proroga.
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in
considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse
successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche
il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. La proroga dei
termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i
lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’Amministrazione
o dell’Autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è
subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire,
salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante Scia.
È previsto, inoltre, che il permesso decade con l’entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Interventi legislativi – I termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all’articolo
15, del Testo unico dell’edilizia sono stati più volte oggetto di disposizioni di
proroga, da ultimo ad opera dell’art. 10-septies, comma 1, lett. a), del D.L. n.
21/2022. Tale disposizione, in considerazione delle conseguenze derivanti
dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi
eccezionali dei loro prezzi, ha disposto la proroga di un anno dei termini di
inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire rilasciati o
formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già
decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere
della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti
urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni
culturali o del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio).
Ricordiamo che l’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 (recante “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”) dispone una
semplificazione delle procedure autorizzative delle opere per la realizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e
delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi
impianti, le quali sono dichiarate di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
Il comma 3, dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003 prevede, tra l’altro, che la
costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili e tutti gli interventi connessi, anche consistenti in
demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, sono soggetti
ad un’autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate
dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico.
Per gli impianti off-shore, incluse le opere per la connessione alla rete,
l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di
concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241/1990.
L’articolo 7 bis della legge di conversione al decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50 a differenza della disposizione di proroga dettata da ultimo dal citato art.
10-septies del D.L. 21/2022, interviene direttamente in novella al Testo unico
dell’edilizia stabilendo, dunque, a regime una maggiore durata dell’efficacia
temporale dei permessi di costruire per gli interventi da realizzare ai sensi
dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 (per i quali, pertanto, i lavori potranno
iniziare fino a tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, ai quali vanno aggiunti i
tre anni per l’ultimazione dei lavori a decorrere dall’inizio dei medesimi).