LAVORO – Rischi da temperature elevate. Le indicazioni DI INL, INPS e INAIL

Rischi da temperature elevate. Le indicazioni
INL, INPS e INAIL


di Bruno Olivieri


Con il sopraggiungere della stagione estiva e il connesso innalzamento delle
temperature, gli organi ispettivi tornano a rammentare le prescrizioni in
materia di salute e sicurezza che i datori di lavoro sono tenuti ad attenzionare
per evitare i rischi connessi allo stress termico durante lo svolgimento delle
mansioni lavorative, ovvero quando la temperatura media del luogo di lavoro
supera quella media corporea (che mediamente è intorno ai 35°).
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ribadisce l’attenzione al rischio da stress
termico rilasciando ben tre documenti (due note e un comunicato stampa)
invitando alla prevenzione da rischi connessi alle particolari condizioni
climatiche del periodo estivo e con esso rammentato il dovere in capo al
datore di lavoro di rispetto di quanto previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008
in materia di valutazione dei rischi, di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori” e nello specifico “gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari”.
Se il rischio da stress termico ambientale espone maggiormente i lavoratori
addetti ai lavori all’aperto come cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al
florovivaismo, tuttavia non trascurabile valutazione va fatta dai datori di lavoro
di qualsiasi settore che prestino la loro attività lavorativa in ambienti chiusi
senza ventilazione adeguata.
Con un primo documento di prassi (nota prot. n. 3783 del 22 giugno 2022)
l’INL, richiamando i contenuti della nota prot.n. 4639/2021, decreta, anche per
l’anno in corso, una specifica attività di controllo sulle prescrizioni ex d.lgs.
81/2008 sopra richiamate.
I controlli presentati sono sia di natura formale per quanto attiene la corretta
redazione del documento di valutazione rischi (DVR) sia di natura sostanziale
con la verifica “in loco” delle effettive misure di prevenzione attuate sui
lavoratori che svolgano attività lavorativa all’aperto e/o impegnati in ambienti
chiusi senza ventilazione adeguata.
Nel richiamare le attenzioni al rischio per le eccessive temperature estive,
l’INL riserva particolare attenzione al settore edile con l’accertamento delle
responsabilità a carico degli RSPP e in relazione ai doveri di cui al Titolo IV
del d.lgs. n. 81/08 (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili) per quel che concerne la responsabilità a carico dei coordinatori e dei
datori di lavoro ex art. 92 e 96, oltre che dall’allegato XV.
Si osservino a riguardo le successive indicazioni fornite con la nota prot.n.
4639 del 2 luglio 2022 con cui l’INL preannuncia la necessità di intensificare la
campagna ispettiva per taluni settori “maggiormente esposti”.
L’intento, come ribadito nel comunicato stampa del 25 luglio 2022, è quello di
“sensibilizzare alla prevenzione” e anteporre all’esecuzione dei lavori
l’incolumità dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal citato d.lgs. n.
81/08, ricordando la possibilità di fruire di forme della cassa integrazione
ordinaria in caso di sospensione/riduzione delle attività lavorative sui cantieri e
luoghi di lavoro particolarmente esposti al rischio dell’eccessivo calore, con
causali appositamente previste.
(…) la possibilità per le aziende di aderire a quanto previsto dall’INPS –
Messaggio n. 1856 del 03/05/2017 (“le temperature eccezionalmente elevate
(superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi
non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo
svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono
costituire evento che può dare titolo alla CIGO”.
Intervengono a riguardo anche INPS e INAIL che congiuntamente con un
Comunicato Stampa del 26 luglio 2022, ribadiscono con medesimo tenore
prevenzionistico le indicazioni fornite dall’INL e con ulteriori dettagli che
riguardano l’identificazione e la qualificazione del parametro microclimatico
(temperatura) ai fini della concessione della CIGO per eventi meteo.
Ai fini del riconoscimento del trattamento ordinario di integrazione salariale
viene “generalmente” riconosciuta come assicurabile la circostanza che
identifichi l’esigenza di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa con
“temperature eccezionalmente elevate superiori a 35°”.
Nel suddetto comunicato stampa si rimanda ad una valutazione più estensiva
del “grado di calore” che non sia meramente incentrata sul parametro
numerico (misurazione termometrica) ma che tenga conto anche della
“percezione” del calore rilevata dal bollettino meteo (quindi una temperatura
generalmente più elevata rispetto a quella reale), soprattutto in determinate
lavorazioni (esempio rifacimento del manto stradale).
Per l’INAIL il comunicato ricalca quanto già anticipato con la nota informativa
e relativa guida dello scorso 11 luglio 2022 con cui l’Istituto aveva reso note le
linee guida in merito alla gestione del rischio di esposizione ad alte
temperature nei luoghi di lavoro, in relazione alla cooperazione con il progetto
di ricerca “Worklimate: strategie di intervento per contrastare lo stress termico
ambientale in ambito occupazionale”.
Nella nota informativa l’INAIL richiama al dovere del datore di lavoro (o
preposto) di individuare procedure specifiche per ridurre gli effetti delle
condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori, con particolare
riferimento a prescrizioni riguardanti le seguenti misure:
● designare una figura che sovrintenda al piano di sorveglianza per la
prevenzione degli effetti dello stress da caldo;
● indentificare i pericoli ed effettuare la valutazione del rischio;
● formare i lavoratori in merito agli effetti sulla saluta dello stress da caldo
e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare;
● rendere disponibile e facilmente accessibile l’acqua potabile e
abbigliamento adeguato;
● predisporre la riorganizzazione dei turni di lavoro in base alle previsioni
di allerta del rischio del caldo e adibire aree ombreggiate in cui far
riposare i lavoratori durante le pause;
● favorire l’acclimatazione dei lavoratori;
● promuovere il “sistema del compagno” ovvero il reciproco controllo tra
lavoratori, soprattutto nelle giornate caratterizzate da temperature
elevate;
● sviluppare con il medico competente e il responsabile della sicurezza
un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle
patologie da calore e di risposta alle emergenze;
● realizzare misure specifiche per i luoghi di lavoro in ambienti chiusi
ovvero l’utilizzo del condizionatore.
fonte: FISCALFOCUS

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