Agevolazioni apprendistato 2022: le
istruzioni INPS per beneficiare dello sgravio
del 100 per cento

Agevolazioni apprendistato 2022: le
istruzioni INPS per beneficiare dello sgravio
del 100 per cento


di Francesco Rodorigo – INCENTIVI ALLE IMPRESE
L’INPS con la circolare n. 70 del 15 giugno 2022 fornisce le istruzioni
relative alle agevolazioni per l’apprendistato di primo livello 2022. I datori
di lavoro con meno di 9 dipendenti possono beneficiare di uno sgravio
contributivo del 100 per cento per i primi 3 anni dall’attivazione del
contratto. È necessario il regolare possesso del DURC. Le istruzioni
operative sono quelle utilizzate per il 2021
Agevolazioni apprendistato 2022, l’INPS con la circolare n. 70 del 15 giugno
2022 fornisce le istruzioni per beneficiare dello sgravio contributivo del 100
per cento.
L’incentivo è previsto dalla Legge di Bilancio 2022 ed è dedicato ai datori di
lavoro che impiegano meno di 9 dipendenti e assumono giovani con contratto
di apprendistato di primo livello.
La riduzione dei contributi è prevista per i primi 3 anni di contratto, dal quarto
l’aliquota passa al 10 per cento.
Il datore deve essere in possesso del documento unico di regolarità
contributiva (DURC) e deve rispettare le norme di tutela delle condizioni di
lavoro.
Le istruzioni operative e le modalità di compilazione del flusso UNIEMENS
sono le stesse del 2021, specificate nella circolare INPS n. 87.
Agevolazioni apprendistato 2022: le istruzioni INPS per
beneficiare dello sgravio del 100 per cento
L’INPS tramite la circolare n. 70 del 15 giugno 2022 fornisce le istruzioni per
l’acceso alla riduzione dei contributi del 100 per cento per l’attivazione di
contratti di apprendistato di primo livello.
L’agevolazione è prevista dall’articolo 1, comma 645, della legge n.
234/2021, (Legge di Bilancio 2022).
Possono beneficiare della riduzione dei contributi i datori di lavoro con un
numero pari o inferiore a 9 dipendenti, che assumono giovani tra i 15 e i 25
anni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
Lo sgravio è previsto per i primi 3 anni di contratto, dal quarto si applica
l’aliquota del 10 per cento. Il requisito dimensionale deve essere rispettato al
momento dell’assunzione, il beneficio si applica anche se questo viene meno
in seguito.
L’aliquota contributiva per l’apprendista, invece, resta fissata al 5,84 per cento
della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.
Il contratto di apprendistato è disciplinato dall’art. 43 del decreto legislativo n.
81/2015.
L’INPS, inoltre, specifica che:
“a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti
di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del decreto legislativo n.
148/2015 anche i lavoratori con contratto di apprendistato di primo livello.”
Anche gli apprendisti, dunque, possono beneficiare dei trattamenti di
integrazione salariale nel caso di sospensione dell’attività.
Agevolazioni apprendistato 2022: le istruzioni per la
compilazione del flusso UNIEMENS
Il datore di lavoro non potrà beneficiare dello sgravio contributivo se:
● non rispetta le disposizioni previste dall’articolo 31 del decreto
legislativo n. 150/2015;
● non risulta in possesso del documento unico di regolarità contributiva,
DURC (art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006).
Per quanto riguarda le istruzioni operative e contabili per poter beneficiare
della riduzione dei contributi, così come per le modalità di compilazione del
flusso UNIEMENS, l’INPS rimanda alle indicazioni contenute nella circolare
n. 87 del 2021.
In generale, per la compilazione del flusso UNIEMENS, i datori di lavoro
dovranno inserire nell’elemento “Qualifica1” il codice 5 che sta per
“Apprendista”.
Nell’elemento “TipoLavoratore” deve invece essere inserito il codice “PA”,
apprendistato di primo livello.
Per i primi 3 anni nell’elemento “TipoContribuzione” si devono riportare i codici
indicati nella tabella.
Codice Anno dello sgravio
JA 1° anno di sgravio
JB 2° anno di sgravio
JC 3° anno di sgravio
Gli altri dettagli sono disponibili nella circolare INPS n. 87 del 2021.
allegato: INPS_circolare_numero_70_del_15-06-2022

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