Attivato il Fondo investimenti innovativi in
Agricoltura
Attivato il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole:
contributi a fondo perduto per nuovi beni strumentali, con procedura a sportello.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 246 del 14 ottobre 2021) il decreto 30 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico che rende attuativo il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro, rivolto alle micro, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per l’ammodernamento dei sistemi produttivi.
Le agevolazioni (massimo 20mila euro per soggetto) saranno concesse in
forma di contributo a fondo perduto per acquisto e installazione di nuovi beni
strumentali, materiali e immateriali, utilizzabili in sedi o stabilimenti
dell’impresa situati in Italia, nella misura del 30% delle spese ammissibili,
oppure 40% nel caso di spese riferite all’acquisto di beni compresi negli
allegati A o B della legge 232/2016. Modalità e termini di presentazione della
domanda saranno definiti con un successivo provvedimento. L’erogazione
sarà effettuata con procedura valutativa a sportello.
Requisiti per il fondo perduto
Il Fondo è stato istituito dalla Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 123,
legge 160/2019). I beneficiari sono le imprese agricole che determinano il
reddito agrario ai sensi dell’ articolo 32 del testo unico di cui al dPR 917/1986
o per soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali
compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 232/2016,
integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 20/2017. Alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, i richiedenti devono essere:
● una micro impresa o PMI secondo la classificazione nell’Allegato I al
regolamento ABER;
● costituite, iscritte e attive nel Registro Imprese – sezione speciale
imprese agricole – della Camera di Commercio;
● dotate di sede legale o unità locale sul territorio nazionale;
● nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione o
sottoposte procedure concorsuali;
● non in difficoltà, secondo la definizione dell’articolo 2, punto 14, del
regolamento ABER;
● non identificate tra le imprese che hanno ricevuto e non rimborsato o
depositato in un conto bloccato aiuti illegittimi o incompatibili dalla
Commissione Europea.
Sono, in ogni caso, escluse le imprese con sanzioni interdittive o condanne
definitive.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo non possono
essere di importo inferiore a 5mila euro. Sono escluse le spese relative a beni
usati; sostenute con locazione finanziaria; ascrivibili a titoli di spesa di importo
inferiore a 500 euro al netto di IVA. L’IVA è ammissibile solo se effettivamente
sostenuta e non recuperabile. Sono ammissibili le spese sostenute per
l’acquisto e l’installazione di:
● beni materiali strumentali, inclusi quelli di cui all’allegato A della legge
232/2016, riportati nell’Allegato n. 1 del Decreto 30 luglio 2021;
● beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge 232/2016
e riportati nell’Allegato n. 2 del Decreto 30 luglio 2021.
Le spese devono essere:
● sostenute successivamente alla domanda;
● relative a beni strumentali nuovi, utilizzati esclusivamente presso sede
legale o unità locale ubicate sul territorio nazionale e caratterizzati da
autonomia funzionale, fatti salvi i beni che integrano l’impianto o il
macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità;
● pagate attraverso conti intestati all’impresa e con modalità tracciabili.
L’investimento deve essere:
● inerente alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti
agricoli;
● avviato successivamente alla domanda;
● ultimato entro 12 mesi dalla concessione;
● mantenuto, per almeno 3 anni dal contributo o installazione dell’ultimo
bene agevolato (per quelli obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere,
previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione).