Ammortizzatori sociali: le nuove aliquote
nei prossimi cedolini
di Alice Chinnici
L’elaborazione dei cedolini di luglio sarà particolarmente complessa, non solo
per le criticità connesse alla gestione dell’indennità una tantum introdotta dal
decreto Aiuti, D.L. n. 50/2022, convertito con legge n. 91/2022 (sul punto si
veda Bonus 200 euro: normativa e INPS non sono in sintonia del 21 luglio
2022), ma anche per l’adeguamento delle aliquote contributive in conformità
alla riforma degli ammortizzatori sociali realizzata dalla legge n. 234/221.
Con la Circolare n. 76/2022 ed il successivo Messaggio n. 2637 l’Istituto
previdenziale ha infatti illustrato le modifiche concernenti gli aspetti di natura
contributiva disposte dalla citata novella normativa, disponendone l’entrata a
regime a decorrere dal periodo di competenza di luglio 2022.
Le modifiche che a decorrere dall’elaborazione dei prospetti paga di luglio
incideranno sulla gestione contributiva aziendale sono diverse e molteplici
soprattutto in relazione alla platea dei beneficiari (operai, impiegati,
apprendisti, giornalisti, etc..) e alla tipologia di ammortizzatore sociale (cigo,
cigs, fis e fondi di solidarietà).
In particolare, con riferimento all’ampliamento della platea dei lavoratori che
possono accedere alle tutele è doveroso rammentare che dal 1° gennaio 2022
possono essere beneficiari delle integrazioni salariali (sia del titolo I che del
titolo II del D.lgs. n. 148/2015) i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che a
tempo parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato di I, II e III
livello e i lavoratori a domicilio.
In breve, gli aspetti che dovranno essere attenzionati per l’elaborazione dei
cedolini di luglio 2022.
Cassa integrazione ordinaria – Per quanto concerne la CIGO la riforma non
incide sulla disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, i cui obblighi
contributivi (aliquote) rimangono quindi disciplinati dagli artt. 10 e 13 del D.lgs.
n. 148/2015.
Le uniche modifiche apportate dalla novella riguardano la platea dei lavoratori
beneficiari delle tutele, estese anche agli apprendisti di I e III livello e i
lavoratori a domicilio (fino al 31 dicembre 2021 la tutela era riconosciuta solo
per la tipologia contrattuale dell’apprendistato professionalizzante).
Cassa integrazione straordinaria – Con riferimento alla GIGS le modifiche
operate dalla riforma hanno un impatto maggiore poiché ne è stato ampliato
l’ambito di applicazione.
Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 – oltre ai datori di lavoro del settore
industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più
di 15 dipendenti – rientrano nel campo di applicazione della CIGS anche i
datori di lavoro che abbiano occupato nel semestre mediamente più di 15
dipendenti e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai
sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. n. 148/2015 – siano destinatari delle
tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Inoltre, sempre a decorrere dalla medesima data rientrano nell’ambito di
applicazione della CIGS, a prescindere dal numero dei dipendenti, anche le
imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste
derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale, i partiti e movimenti
politici e loro rispettive articolazioni e, infine, i datori di lavoro titolari di
farmacie che abbiano occupato mediamente oltre quindici dipendenti nel
semestre di riferimento e che – non essendo destinatari dei trattamenti
ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di
solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 – sono soggetti alla disciplina del FIS.
L’aliquota è pari allo 0,90% di cui lo 0,60% a carico aziendale e lo 0,30% a
carico del lavoratore.
Per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti
rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS e tutelati dal FIS, per il solo
anno 2022 è prevista una riduzione indicata nella tabella a seguire.
L’adeguamento delle aliquote in questo caso riguarda tutti i lavoratori, quindi
operai, impiegati, apprendisti, lavoratori a domicilio e giornalisti.
Fondi di solidarietà bilaterale – Anche la disciplina dei Fondi di solidarietà
bilaterali è stata oggetto di importanti modifiche ad opera della legge n.
234/2021; infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’istituzione dei citati Fondi è
prevista per tutti i datori di lavoro esclusi dall’ambito di applicazione della sola
cassa integrazione guadagni ordinaria e che occupano almeno un dipendente.
Inoltre, a decorrere dalla medesima data non dovrà esser versato il contributo
per la CIGS.
I fondi già costituiti dovranno adeguarsi al dettato normativo entro il 31
dicembre 2023 e, nelle more, i datori di lavoro verseranno la contribuzione al
FIS.
Anche in questo caso le modifiche si applicano a tutti i lavoratori dipendenti,
compresi gli apprendisti, con qualsiasi tipo di contratto, e i lavoratori a
domicilio.
FIS – Anche per il FIS le modifiche sono molteplici. In particolare, a decorrere
dal 1° gennaio 2022, il fondo è volto a tutelare il reddito dei lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro, che occupano almeno un dipendente, non
destinatari della cassa integrazione ordinaria e non coperti dai sopra citati
Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali
delle Province autonome di Trento e Bolzano – Alto Adige. Inoltre, il
raggiungimento del requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel
semestre di riferimento, fa sorgere – contestualmente – l’obbligo di
versamento del contributo di finanziamento della CIGS.
Le aliquote da versare al FIS modificate dalla riforma in via ordinaria
subiscono inoltre una riduzione solo per i periodi da gennaio a dicembre 2022.
Anche per il FIS le novità apportate dalla legge di Bilancio 2022 coinvolgono
tutte le qualifiche, quindi anche operai, impiegati, apprendisti e lavoratori a
domicilio.
Tabella aliquote
fonte: FISCALFOCUS