ANALISI E COMMENTI – Contratto di lavoro, più diritti anche ai collaboratori: le novità nel decreto che attua la direttiva UE

Contratto di lavoro, più diritti anche ai
collaboratori: le novità nel decreto che
attua la direttiva UE

I datori di lavoro dovranno garantire maggiore chiarezza e trasparenza
per quanto riguarda il contratto di lavoro, anche quelli di collaborazione.
Lo prevede il nuovo decreto approvato in esame preliminare dal
Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022, in attuazione della direttiva
europea n. 1152/2019. Nel decreto sono previsti anche il diritto di
precedenza all’assunzione per lavoratori senza contratti stabili, il diritto
alle attività parallele e alla prevedibilità minima del lavoro
Il Consiglio dei Ministri n. 70, riunitosi il 31 marzo 2022, ha approvato in
esame preliminare lo schema di decreto legislativo per attuare la direttiva UE
n. 1152/2019 sul contratto di lavoro.
Il decreto legge è stato proposto dal Ministro Orlando per garantire nuove
tutele e diritti ai lavoratori, e non solo quelli con contratto da dipendente ma
anche ai collaboratori.
L’obiettivo è l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario
per quanto riguarda gli obblighi di informazione dei lavoratori in relazione alle
loro condizioni di impiego, in modo da garantire a tutti maggiore prevedibilità e
trasparenza sui rapporti di lavoro.
Nuove tutele arrivano poi per i contratti non standard, come co.co.co. e
prestazioni occasionali. Tra le novità viene previsto il riconoscimento del diritto
di precedenza nelle assunzioni anche ai collaboratori.
Contratto di lavoro, più diritti anche ai collaboratori: le novità
nel decreto che attua la direttiva UE
Il Consiglio dei Ministri n. 70 del 31 marzo, su proposta del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, ha approvato lo schema di decreto
legislativo che recepisce le indicazioni contenute nella direttiva UE n.
1152/2019.
Lo specifica il comunicato stampa del Governo.
Si tratta di un provvedimento che estende i diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori e introduce misure per il miglioramento delle condizioni di lavoro, e
si affianca all’ulteriore schema di decreto legislativo approvato relativo al
congedo parentale, di maternità e paternità.
Il decreto in materia di lavoro attua la direttiva UE n. 1152/2019 che gli Stati
membri dell’Unione devono adottare entro il 1° agosto 2022.
La direttiva ha lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro promuovendo
un’occupazione più trasparente e prevedibile, e di garantire allo stesso tempo
l’adattabilità del mercato del lavoro. Stabilisce i diritti minimi che si applicano a
tutti i professionisti nell’Unione che hanno un contratto o un rapporto
professionale.
Sulla base dei principi dettati dalla direttiva, il decreto approvato in Consiglio
dei Ministri prevede che i datori comunichino in maniera trasparente, chiara e
completa tutte le informazioni pertinenti al contratto di lavoro, dagli orari,
all’organizzazione, a tutte le eventuali variazioni.
Le comunicazioni vanno fornite direttamente al lavoratore per iscritto, all’inizio
del rapporto.
Tra gli elementi essenziali da comunicare ci sono:
● l’identità delle parti,
● il luogo di lavoro,
● la natura dell’impiego,
● data di inizio ed eventualmente fine,
● tipologia del rapporto,
● le condizioni del periodo di prova,
● la retribuzione,
● l’organizzazione.
Le informazioni dettagliate devono essere fornite a titolo gratuito e in maniera
conforme agli standard di accessibilità, riferiti anche alle persone con
disabilità. Possono essere trasmesse in formato cartaceo oppure elettronico.
Oltre alle notifiche obbligatorie previste dalla normativa UE, il datore ha
l’obbligo di comunicare al lavoratore tutti i chiarimenti necessari nelle ipotesi in
cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate tramite
l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati che forniscono
indicazioni:
● ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico;
● sulla gestione o termine del rapporto di lavoro;
● sull’assegnazione di compiti o mansioni;
● riguardo la sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento
delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
Questi, dunque, i provvedimenti per favorire condizioni di lavoro trasparenti e
prevedibili per i lavoratori.
Contratto di lavoro, diritto di precedenza nelle assunzioni
anche ai collaboratori
Il decreto, come specificato sul sito del Ministero del Lavoro, prevede un
ampliamento del campo di applicazione dei diritti, in quanto non riguardano
solamente i lavoratori dipendenti ma anche quelli con tipologie contrattuali non
standard.
Si tratta ad esempio dei rapporti di collaborazioni continuative organizzate dal
committente anche tramite piattaforme, contratto di collaborazione coordinata
e continuativa, contratto di prestazione occasionale.
Ai lavoratori co.co.co. e ai collaboratori occasionali si estende anche il
diritto di precedenza all’assunzione, al momento riservato solamente ai
dipendenti.
Si tratta della possibilità, prevista fino ad oggi solo i rapporti con contratto a
tempo determinato, di avere la precedenza nel caso l’azienda svolga nuove
assunzioni a tempo indeterminato e chiedere così condizioni più prevedibili e
sicure.
Lo stesso diritto si estende ora anche alle collaborazioni.
Come anticipato dal quotidiano Italia Oggi, Il lavoratore deve avere almeno 6
mesi di servizio e se la richiesta è negata può essere riproposta dopo almeno
6 mesi. Il diritto non è più esercitabile dopo un anno dalla fine del rapporto di
lavoro.
Sulla base di quanto previsto dalla direttiva UE, gli Stati membri devono
provvedere, inoltre, ad erogare al lavoratore la formazione propedeutica allo
svolgimento delle mansioni per cui è stato assunto. La formazione deve
essere fornita gratuitamente, essere considerata come orario di lavoro e, dove
possibile, avvenire durante l’orario di svolgimento dell’impiego.
Contratti di lavoro: nuovi diritti nella direttiva UE
La direttiva n. 1152/2019 riconosce anche nuovi diritti, che garantiscono al
lavoratore maggiori tutele nel contratto di lavoro.
Il primo riguarda la durata ragionevole del periodo di prova, che non può
essere superiore a sei mesi e deve essere proporzionale alla durata prevista
del contratto e alla natura dell’impiego.
Poi, la possibilità per i lavoratori di svolgere attività parallele al di fuori
dell’orario stabilito senza incorrere in penalizzazioni e trattamenti sfavorevoli.
In aggiunta, si specifica nella direttiva:
“Gli Stati membri possono stabilire condizioni per il ricorso a restrizioni di
incompatibilità da parte dei datori di lavoro sulla base di motivi oggettivi quali
la salute e la sicurezza, la protezione della riservatezza degli affari, l’integrità
del servizio pubblico e la prevenzione dei conflitti di interessi”.
Infine, la prevedibilità minima del lavoro.
Significa che nel caso in cui l’organizzazione di un impiego sia in gran parte
imprevedibile, il lavoratore ha diritto a svolgere la mansione entro ore e giorni
di riferimento predeterminati e deve essere informato di un incarico con un
preavviso ragionevole.
Il testo disciplina, inoltre, le sanzioni che tutelano i lavoratori nel caso della
violazione di questi diritti.

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