Apprendistato, la formazione può essere a distanza ma deve rispettare specifici requisiti

Apprendistato, la formazione può essere
a distanza ma deve rispettare specifici
requisiti

di Rosy D’Elia – LEGGI E PRASSI
Apprendistato, la formazione di base e trasversale può essere a
distanza. Sì alla modalità e-learning, ma deve rispettare specifici
requisiti: essere sincrona, interattiva e tracciabile. Lo chiarisce
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare numero 2 del 7
aprile 2022
Apprendistato, la formazione di base e trasversale può essere a distanza, ma
l’e-learning deve rispettare specifici requisiti.
Deve svolgersi in modalità sincrona, basarsi sull’interattività tra docenti e
discenti e garantire la tracciabilità delle lezioni.
Queste caratteristiche devono essere garantite anche quando, per carenza di
risorse regionali, il percorso formativo viene erogato da organismi accreditati.
Lo chiarisce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare numero 2 del 7
aprile 2022.
Apprendistato, la formazione può essere a distanza ma deve
rispettare specifici requisiti
Tra i tratti distintivi del contratto di apprendistato c’è proprio l’obbligo di
formazione a carico del datore di lavoro.
Come si legge nell’articolo 44 del decreto legislativo numero 81 del
2015, che regola il contratto di apprendistato professionalizzante, il percorso
formativo che si svolge in azienda è integrato dall’offerta formativa pubblica,
disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e
finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali fino a 120 ore
in un triennio.
Sulle modalità di svolgimento delle attività fa luce l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro che, con la circolare numero 2 del 7 aprile 2022, affronta in
particolare i dubbi che riguardano i casi in cui per carenza di risorse regionali
la formazione è erogata da organismi accreditati e finanziata dalle aziende.
Le lezioni possono essere svolte anche a distanza, in e-learning, ma devono
essere in modalità sincrona e basarsi su un modello di formazione in remoto
caratterizzato da forme di interattività a distanza tra partecipanti, docenti e
tutor.
I sistemi, quindi, devono assicurare la tracciabilità dello svolgimento delle
lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti.
Apprendistato: via libera alla formazione a distanza sincrona,
interattiva, tracciabile
Il via libera, ma con riserva, alla formazione a distanza nell’ambito del
contratto di apprendistato non è una novità.
Già con la nota del 29 luglio 2020, che si riferiva specificamente agli
apprendisti in CIG, l’Ispettorato aveva assunto la stessa posizione.
Confermava, infatti, la possibilità di svolgere, nelle ore in cui la prestazione
lavorativa viene resa regolarmente, le attività formative in modalità e-learning
o FAD utilizzando “piattaforme telematiche che possano garantire il
rilevamento delle presenze dei discenti con il rilascio di specifici output in
grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti”.
Le stesse regole sulla formazione a distanza devono essere rispettate in
generale per gli apprendisti e anche quando il percorso formativo è finanziato
dall’azienda, per carenza di risorse regionali, e le lezioni sono svolte da
organismi di formazione accreditati.
Inoltre il comunicato stampa INL che accompagna la circolare specifica
che le indicazioni possono essere considerate valide anche oltre il perimetro
dell’apprendistato, oggetto dei chiarimenti:
“La circolare introduce pertanto un principio – quello del ricorso alla
formazione a distanza in modalità sincrona – potenzialmente applicabile
anche al di fuori dell’istituto dell’apprendistato”.
Tutti i dettagli nel testo integrale del documento pubblicato il 7 aprile 2022.
Allegato:
Ispettorato Nazionale del Lavoro – Circolare numero 2 del
del 7 aprile 2022

CIRCOLARE N. 2
Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
INPS
Direzione centrale entrate
INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo
e p.c.
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Ispettorato regionale del lavoro di Palermo
Oggetto: erogazione della formazione di base e trasversale in FAD.
Al fine di corrispondere a richieste di chiarimenti pervenute da alcuni Ispettorati territoriali del lavoro,
si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle modalità di erogazione della formazione di base e trasversale
in apprendistato e in particolare sulla possibilità – nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di
organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla
Regione – di ricorrere alla formazione a distanza in modalità asincrona.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che
si è espresso con nota prot. n. 3337 del 6 aprile u.s., si rappresenta quanto segue.
Come noto, in forza dell’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 e delle linee guida adottate il 20 febbraio 2014
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
Direzione generale
Ispettorato nazionale del lavoro
Direzione generale
Piazza della Repubblica, 59
00185 Roma
www.ispettorato.gov.it
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è rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione di base e
trasversale per l’apprendistato, finalizzata all’acquisizione di competenze di carattere generale per orientarsi e
inserirsi nei diversi contesti lavorativi.
In forza delle linee guida, la formazione può realizzarsi in FAD con le modalità disciplinate dalle Regioni
e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
In assenza di regolamentazione regionale, si ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato –
Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza.
Pertanto, si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla
modalità di formazione e-learning, laddove per “e-learning” si intende una specifica ed evoluta forma di FAD
consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i
discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona.
Attraverso tali sistemi si assicura, infatti, la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della
partecipazione degli apprendisti.
Peraltro, anche se con specifico riferimento alla formazione degli apprendisti con contratto
professionalizzante in CIG nel periodo emergenziale questo Ispettorato, con la nota prot. n. 527 del 29 luglio
2020, ha confermato la possibilità di utilizzare, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente,
la modalità e-learning o FAD, nella sola modalità sincrona prevista, nel caso di specie, “dal Decreto della Giunta
della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020”. In tal senso, la formazione deve dunque essere effettuata
attraverso l’utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti
con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.
Appare necessario, pertanto, per le medesime ragioni innanzi esplicitate, che tali modalità siano
rispettate anche laddove la formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati, anche se
finanziata dalle aziende per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione.
IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO
Bruno GIORDANO

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