Assegno unico, così l’ISEE incide sul calcolo dell’importo: il caso di dipendenti, autonomi e patrimoni

Assegno unico, così l’ISEE incide sul
calcolo dell’importo: il caso di dipendenti,
autonomi e patrimoni

È il modello ISEE il parametro principale per il calcolo dell’importo
dell’assegno unico. Le peculiarità dello strumento creano però numerose
differenze tra lavoratori dipendenti e autonomi e tra famiglie con o senza
patrimoni. Ad evidenziarlo è l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lo studio
pubblicato il 31 marzo 2022.
Il valore del modello ISEE è uno dei parametri fondamentali per il calcolo
dell’assegno unico.
Il passaggio dal reddito all’ISEE ai fini del calcolo dei benefici per i figli a
carico non è però esente da problematicità.
A segnalarle è l’Ufficio Parlamentare di Bilancio, con il focus n. 3 pubblicato il
31 marzo 2022.
Il documento analizza tra le altre cose le ripercussioni dell’adozione dell’ISEE
quale strumento per il calcolo dell’importo riconosciuto, evidenziando le
differenze previste tra lavoratori dipendenti e autonomi e famiglie con o senza
patrimoni.
Il peso del patrimonio nella determinazione del valore dell’ISEE, e quindi nel
calcolo dell’assegno unico, rischia di non riflettere le reali differenze tra i nuclei
familiari e diventa tra l’altro un disincentivo al risparmio.
Le regole differenziate relative al calcolo ISEE sui redditi da lavoro dipendente
e autonomo sono un ulteriore aspetto sul quale si concentra l’UpB.
Se i titolari di partita IVA sono avvantaggiati in caso di redditi bassi, nella
fascia compresa tra i 46.000 e gli 85.000 euro sono i dipendenti a beneficiare
di un vantaggio maggiore, per via delle regole diverse di determinazione
dell’Indicatore.
Assegno unico, così l’ISEE incide sul calcolo dell’importo: le
differenze tra lavoratori dipendenti e autonomi
Una delle principali innovazioni del passaggio all’assegno unico quale
strumento unico di sostegno alla genitorialità consiste nell’estensione delle
tutele anche ai lavoratori autonomi.
I titolari di partita IVA erano infatti esclusi dalla platea dei beneficiari degli ANF,
riconosciuti unicamente ai lavoratori dipendenti.
L’assegno unico avvantaggia quindi in particolare i lavoratori autonomi, ed è in
corrispondenza dell’area di incapienza (redditi fino a 4.800 euro), che si
registra il beneficio maggiore, considerando oltre agli assegni al nucleo
familiare anche le detrazioni fiscali non percepite.
Ad evidenziarlo è il focus n. 3 pubblicato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio
il 31 marzo 2022, utile per analizzare gli effetti del passaggio dal vecchio al
nuovo modello di welfare a sostegno della genitorialità.
Nella figura di seguito riportata vengono prese a riferimento due famiglie
formate da tre componenti, con un solo reddito e con un figlio a carico di età
compresa tra i 3 e i 17 anni, e senza patrimonio rilevante ai fini ISEE.
La differente tipologia di reddito percepito incide sull’importo spettante.
L’impatto dell’ISEE è evidente se si guarda ai redditi familiari compresi tra
46.000 e 85.000 euro circa.
In tal caso sono i lavoratori dipendenti a beneficiare di un importo maggiore, e
il motivo è relativo alle regole sul calcolo dell’ISEE.
A tal fine, per i lavoratori autonomi nel reddito complessivo ai fini IRPEF
rientrano anche i contributi previdenziali, il che porta ad un aumento “fittizio”
delle somme percepite.
Da considerare poi la deduzione forfettaria del 20 per cento del reddito
prevista per i lavoratori dipendenti ai fini del calcolo dell’ISEE, riconosciuta fino
ad un massimo di 3.000 euro.
A parità di reddito quindi, l’assegno unico nella fascia di reddito sopra indicata
è inferiore per gli autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti.
Le regole differenziate per il calcolo dell’ISEE influenzano inoltre anche la
riduzione dell’importo spettante. Per gli autonomi inizia raggiunta la soglia di
23.500 euro, rispetto ai 33.600 euro previsti per i dipendenti.
Differenti anche i valori reddituali che portano al riconoscimento dell’importo
minimo dell’assegno unico, pari a 62.800 euro per gli autonomi contro gli
84.000 euro dei dipendenti.
Troppo peso ai patrimoni nell’ISEE per il calcolo dell’assegno unico
L’analisi dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio si sofferma poi su alcune
peculiarità relative all’ISEE, con un focus specifico sul ruolo del patrimonio.
Non è quindi più il reddito il parametro di riferimento per individuare i benefici
riconosciuti per i figli a carico, bensì l’indicatore calcolato dall’INPS, il quale
determina anche l’importo spettante.
Il modello ISEE consente di fotografare la condizione economica delle
famiglie, considerando non solo il reddito percepito ma anche una quota pari
al 20 per cento del patrimonio mobiliare e immobiliare, al netto di specifiche
franchigie.
Un euro di reddito e 20 centesimi di patrimonio hanno quindi la stessa
rilevanza ai fini della determinazione del benessere del nucleo familiare di
riferimento.
Nella pratica, avranno lo stesso valore ISEE un nucleo senza reddito, ma con
un patrimonio pari a 100.000 euro, e un nucleo con reddito pari a 20.000 euro
e patrimonio irrilevante ai fini del calcolo dell’indicatore.
L’importo dell’assegno unico spettante sarà quindi lo stesso, nonostante le
caratteristiche differenti delle due famiglie.
A fornire un esempio di come cambia l’importo spettante per i nuclei con o
senza patrimonio è la figura riportata nel report dell’UpB, di seguito allegata,
relativa a famiglie monoreddito con un figlio a carico.
Nel primo caso, la famiglia ha un patrimonio non rilevante ai fini ISEE, mentre
nel secondo è presente un’abitazione di residenza di proprietà con rendita
catastale di 1.000 euro e un patrimonio mobiliare di 20.000 euro.
Ad aiutare a percepire meglio le differenze è la terza immagine, relativa ad
una famiglia senza patrimonio che vive in casa di affitto, alla quale si applica
quindi la franchigia ai fini del calcolo ISEE sul reddito familiare, fino a 7.500
euro.
A livello pratico, la componente patrimoniale dell’ISEE incide sull’importo
dell’assegno unico come segue:
● in assenza di patrimonio l’importo massimo di AU è attribuito a famiglie
con reddito fino a 33.600 euro (2.800 euro al mese);
● per le famiglie con la casa di proprietà e 20.000 euro di attività
finanziarie l’importo dell’AU comincia a diminuire da 16.200 euro di
reddito familiare (1.350 euro al mese);
● la soglia oltre la quale si riceve l’AU minimo passa da 84.600 euro
(7.050 euro mensili) a 67.200 euro (5.600 euro mensili).
È quindi evidente che il passaggio all’assegno unico è meno vantaggioso per
le famiglie titolari di patrimoni superiori alla franchigia, e che incidono quindi
sul calcolo dell’ISEE.
Riforma delle rendite catastali urgente anche per l’assegno unico
L’Ufficio Parlamentare di Bilancio si sofferma in maniera specifica sulla
rilevanza della componente patrimoniale nell’ISEE, e conseguentemente nel
calcolo dell’assegno unico.
Utilizzare il modello ISEE per determinare il grado di benessere delle famiglie
con figli e conseguentemente stabilire l’importo della prestazione economica
spettante potrebbe far emergere:
“nuove problematiche legate, ad esempio, non solo ai possibili disincentivi al
risparmio, ma soprattutto alle ampie distorsioni presenti nell’attuale struttura
delle rendite catastali.”
Le rendite sono quindi uno dei fattori che incidono sul calcolo dell’assegno
unico, e a parità di tutte le condizioni, due famiglie differenti per un solo euro
di rendita catastale percepirebbero una prestazione differente di 65 centesimi
l’una dall’altra.
Per l’UpB occorre quindi riflettere sull’adeguatezza dell’attuale peso del
patrimonio ai fini del calcolo dell’assegno unico, ed è inoltre importante una
revisione dei valori catastali, per attenuare eventuali distorsioni.
Si torna quindi a parlare dell’importanza della riforma del catasto, anche
nell’ambito delle prestazioni a sostegno delle famiglie.
Per attenuare le distorsioni assumerà poi un ruolo centrale l’analisi del
monitoraggio relativo all’assegno unico e all’assegno ponte introdotto nel
secondo semestre 2021, al fine di migliorare la conoscenza della distribuzione
dei patrimoni e valutarne l’impatto sull’effettivo benessere delle famiglie.
Allegato, in formato pdf:
Ufficio Parlamentare di Bilancio – Focus n. 3/2022
fonte: INFORMAZIONE FISCALE

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