BANDI ED INCENTIVI – Bonus dipendenti: 600 euro per le utenze domestiche

Bonus dipendenti: 600 euro per le
utenze domestiche


di Francesco Rodorigo – IRPEF
Bonus 600 euro esente IRPEF ed INPS per i lavoratori dipendenti: ecco
in quali casi si potrà percepire e la sintesi delle regole che i datori di
lavoro dovranno applicare nell’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, il 4 novembre scorso, ha pubblicato una circolare
contenente tutti i chiarimenti legati al cd bonus 600 euro sulle bollette.
Si tratta di un bonus non automatico che potrà essere concesso, a discrezione
del datore di lavoro, ai lavoratori dipendenti. Un importo che potrà arrivare fino
ad un massimo di 600 euro, completamente esenti da IRPEF ed INPS.
Si tratta quindi di un’occasione molto importante per le aziende che vorranno
premiare i propri lavoratori o, semplicemente, venire loro incontro in un
contesto economico molto complesso e con un’inflazione ormai in doppia
cifra.
Il grande vantaggio evidentemente è fiscale: normalmente per avere 600 euro
in busta paga il datore di lavoro ne deve versare, in termini di costo, circa
1.200 ovvero il doppio. In questo modo, invece, tutti vincono: il lavoratore che
avrà un maggiore netto in busta paga ed il datore di lavoro che potrà
ottimizzare il relativo costo.
Le indicazioni sono contenute nella circolare n. 35/E pubblicata il 4 novembre
2022.
Il Decreto Aiuti bis ha introdotto per l’anno d’imposta 2022 il tetto massimo del
fringe benefit, stabilito a 600 euro.
Questo limite indica la cifra massima, relativa all’uso di beni aziendali o alla
fruizione di servizi, che non rientra tra i redditi imponibili di lavoro dipendente.
I chiarimenti dell’Agenzia riguardano l’ambito soggettivo e oggettivo della
misura così come il suo rapporto con il bonus carburante.
Welfare aziendale e fringe benefit: i chiarimenti nella circolare
dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35/E del 4 novembre 2022
fornisce diversi chiarimenti in relazione alle misure fiscali per il welfare
aziendale, come il fringe benefit.
Le ultime novità in materia sono state introdotte dal Decreto Aiuti bis, che ha
previsto una serie di misure per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia
elettrica e del gas e per contrastare l’emergenza idrica.
In particolare, l’articolo 12 del DL n. 115/2022 stabilisce, per il periodo
d’imposta 2022, l’aumento a 600 euro della soglia per l’esclusione della
formazione del reddito del valore di beni e servizi riconosciuti dai datori di
lavoro ai propri dipendenti.
“Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non
concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai
lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai
datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico
integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di
euro 600,00.”
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 35/E, si sofferma sui diversi ambiti di
applicazione dell’incremento del limite per i fringe benefit:
● ambito soggettivo;
● ambito oggettivo;
● rapporti con il bonus carburante.
Per quel che riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della norma,
l’Agenzia ritiene che, in assenza di ulteriori limiti soggettivi, possano
beneficiare della misura introdotta dal Decreto Aiuti bis tutti i lavoratori già
individuati dalle regole generali stabilite dal TUIR (art. 51, comma 3).
Si tratta, dunque, dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati per i
quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51
del TUIR.
Welfare aziendale: quota di non concorrenza alle utenze
domestiche e tassazione per il superamento del limite
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, invece, l’Agenzia ribadisce che
esclusivamente per l’anno di imposta 2022:
● sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme
erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze
domestiche di acqua, luce e gas;
● il limite massimo è innalzato da 258,23 a 600 euro.
A questo proposito, l’Agenzia sottolinea come le bollette debbano riguardare
immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente oppure dal
coniuge o dai suoi familiari purché ne sostengano effettivamente le spese.
Inoltre, sono considerate utenze domestiche anche quelle:
● intestate al condominio e che vengono ripartite fra i condomini;
● intestate al proprietario dell’immobile ma addebitate in forma analitica al
lavoratore.
In ogni caso, per evitare che si possa fruire più volte del beneficio per le
stesse spese, il datore di lavoro sarà tenuto ad acquisire una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà in modo da attestare che non sia stato già
chiesto il rimborso, totale o parziale, non solo presso lo stesso datore di lavoro
ma anche presso altri.
Per quanto riguarda la tassazione dei benefit in caso di superamento del limite
stabilito dal Decreto Aiuti bis, l’Agenzia chiarisce che la deroga introdotta per il
2022 riguarda solamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe
benefit concessi al lavoratore, senza dunque andare a modificare il regime di
tassazione previsto per il superamento dei limiti.
Pertanto, nel caso in cui il valore dovesse risultare superiore al limite dei 600
euro, sarà tassato l’intero importo corrisposto, compresa la quota di valore
inferiore al tale limite.
Welfare aziendale e fringe benefit: il principio di cassa allargato e
il rapporto con il bonus carburante
La norma stabilisce che la deroga è riferita esclusivamente all’anno di imposta
2022, ma bisogna ricordare che, secondo il principio di cassa allargato, si
considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori
corrisposti entro il 12 gennaio del periodo successivo a quello di riferimento.
Questo principio si applica in riferimento alle erogazioni in denaro ma anche
alle erogazioni legate al welfare aziendale.
A questo proposito l’Agenzia sottolinea come:
“In tema di benefit erogati mediante voucher, il benefit si considera percepito
dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui
tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il
servizio venga fruito in un momento successivo.”
Infine, per quanto riguarda il rapporto dell’agevolazione in questione con il
bonus carburante, l’Agenzia chiarisce come queste siano due misure
autonome e separate.
Pertanto, ai fini dell’esenzione dall’imposizione, i beni e i servizi erogati nel
periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore
dipendente possono raggiungere il valore di 200 euro per uno o più bonus
benzina e quello di 600 euro per tutti gli altri (compresi ulteriori buoni benzina).
Se il valore dei beni ceduti supera i due limiti (distinti tra loro) di 200 e 600
euro, ciascuno di loro sarà tassato secondo il regime ordinario.

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