In arrivo la Legge sulla montagna – parte prima
di Luigi Scappini
Il CdM dello scorso 23.10.2023 ha licenziato la prima versione del D.D.L.
disciplinante il riconoscimento e la promozione delle zone montane,
espressamente previsto dall’articolo 44, comma 2, Costituzione, ai sensi del
quale “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.
L’obiettivo è quello di promuovere le zone montane per una loro crescita (in
ragione dell’importanza strategica), ai fini della tutela e della valorizzazione,
tra l’altro, dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, delle risorse
naturali e del turismo.
Ancora di prima di verificare quali saranno le agevolazioni previste, è
necessario comprendere come sarà delimitato il perimetro territoriale; in altri
termini, occorre capire quali sono i criteri con cui un Comune viene
considerato montano.
A tal fine, soccorre l’articolo 2 del D.D.L. in commento che demanda a un
D.P.C.M., da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge,
l’individuazione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani che
costituiscono le zone montane, il tutto in ragione di parametri altimetrico e
della pendenza. Con un ulteriore D.P.C.M. saranno definiti i criteri per
l’individuazione, nel perimetro dei Comuni definiti montani, ai sensi del
precedente D.P.C.M., dei Comuni che potranno fruire delle misure di sostegno
previste dai capi III, IV e V.
Importante è evidenziare come la norma precisa che tale classificazione non
ha alcun impatto e rilevanza ai fini rispettivamente delle misure previste
nell’ambito della Pac e dell’esenzione Imu per i terreni agricoli ubicati nei
comuni montani prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 758, lettera d), L.
160/2019, che continueranno a essere regolate dalle rispettive discipline di
settore.
Venendo alle agevolazioni previste, la prima è introdotta con l’articolo 6,
rubricato “Sanità di montagna”, che, con il preciso obiettivo di contenere
l’impegno finanziario connesso al trasferimento in un Comune montano,
riconosce, a chi presterà servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di
montagna o svolgerà la funzione di medico di base, un credito d’imposta:
● in caso di locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio nel
medesimo Comune o in uno limitrofo, con cadenza annuale, pari al
minor importo tra il 60% del canone annuo e 2.500 euro;
● in caso di acquisto di un immobile, sempre nel medesimo Comune o in
uno limitrofo, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario,
sempre in misura pari al minor importo tra il 60% dell’ammontare
annuale del finanziamento e 2.500 euro.
Tale credito, per espressa previsione, è riconosciuto a decorrere dal 2024 e
fino all’entrata in vigore dei Decreti Legislativi inerenti il riordino dei crediti di
imposta, come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), L.
111/2023.
Attualmente per il credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione dei redditi,
sono stanziati euro 20.000.000 annui.
Il credito, inoltre, non è cumulabile con l’ulteriore detrazione prevista per
l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni previste rispettivamente: