BONUS ED INCENTIVI – Bonus carburante e non solo: vantaggi cumulabili per i lavoratori

Bonus carburante e non solo: vantaggi
cumulabili per i lavoratori


di Debhorah Di Rosa
Il bonus carburante può essere riconosciuto anche nel 2023 ai lavoratori
subordinati del settore privato: l’importo erogato, al massimo pari a 200 euro,
è imponibile sotto il profilo contributivo ma totalmente esente in termini di
reddito e tassazione.
I buoni benzina, inoltre, quest’anno è erogabile in aggiunto all’ulteriore
importo, riconosciuto a titolo di fringe benefit entro la soglia di 3.000 euro, per
il quale è possibile beneficiare della non imponibilità fiscale e contributiva a
condizione che il lavoratore beneficiario abbia figli fiscalmente a carico
rientranti ai sensi del TUIR.
In assenza figli a carico, tuttavia, è possibile applicare la soglia di esenzione
ordinaria di 258,23 euro.
Le due agevolazioni bonus carburante e fringe esenti sono cumulabili tra loro.
Il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto dei buoni è, in entrambi i
casi, integralmente deducibile dal reddito d’impresa.
È inoltre possibile convertire il premio di risultato in beni e servizi di welfare
aziendale, tra cui è incluso il bonus carburante: in questo caso, oltre alle
soglie di esenzione già individuate, l’eventuale importo in esubero può essere
riconosciuto come premio in denaro, soggetto alla imposizione sostitutiva
ridotta al 5% per il 2023.
Bonus carburante – I buoni benzina possono essere erogati dai datori di lavoro
privati o gli enti non commerciali in favore dei lavoratori dipendenti e
assimilati, senza limiti di reddito o tipologia contrattuale.
Ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta da prendere a riferimento
rileva il momento di assegnazione dei buoni ai dipendenti e non quello del loro
utilizzo, che, quindi, potrà avvenire anche in successivi periodi d’imposta
all’attuale (Circ. n. 5/2018).
Fringe benefit- Tutte le tipologie di fringe benefit possono essere corrisposte
dal datore di lavoro anche ad personam, senza pertanto rispettare il criterio
della generalità dei dipendenti o categorie omogenee caratterizzanti la
disciplina del welfare aziendale.
La non imponibilità fiscale e contributiva delle somme riconosciute a tale titolo
è stabilita in via ordinaria entro la soglia di 258,23 euro annui.
Tale soglia è aumentata, per il 2023, fino a 3.000 euro:
● a ciascun genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato,
anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a
carico di entrambi;
● anche in caso di percezione da parte del lavoratore dell’assegno unico
e universale (AUU);
Sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito, al lordo degli oneri
deducibili, non superiore a:
● 2.840,51 euro
● 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Tale condizione deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2023.
Premio di risultato -Il premio di risultato è una quota aggiuntiva alla
retribuzione che viene riconosciuta ai dipendenti al raggiungimento di
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
A tali somme si applica la tassazione agevolata con aliquota al 5% perfino
all’importo massimo di 3.000 euro lordi annui, a patto che il reddito da lavoro
dipendente conseguito nell’anno precedente dal lavoratore non superi gli
80.000€.
Per usufruire di questa agevolazione, occorre stipulare un accordo territoriale
o di 2⁰ livello con le parti sindacali che preveda espressamente la possibilità di
usufruirne per la totalità dei lavoratori.
Il lavoratore, qualora espressamente indicato all’interno dell’accordo
negoziale, ha la facoltà di scegliere che il premio venga, parzialmente o
totalmente, convertito in prestazioni di welfare per coprire ad esempio spese
mediche, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, tasse
universitarie, libri di testo, mense, asilo nido, buoni pasto, ecc.
In questo caso, l’importo non è soggetto ad alcuna tassazione o onere
contributivo, né per il dipendente, né per l’azienda.

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