In scadenza la domanda per il bonus
lavoratori fragili
di Salvatore Cortese
Scade il prossimo 30 novembre il termine per fare richiesta all’Inps del bonus
da 1.000 euro previsto dall’articolo 1, comma 969, della Legge n. 234/2021
(legge di Bilancio 2022), a favore dei c.d. lavoratori fragili.
Si tratta, in particolare, dell’indennità una tantum per i lavoratori cd. “fragili” del
settore privato che, non potendo svolgere la prestazione lavorativa in modalità
agile, nel corso del 2021, abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di
malattia.
Destinatari e soggetti esclusi – Il bonus in questione è riconosciuto ai
lavoratori dipendenti del settore privato, aventi diritto alla tutela previdenziale
della malattia presso l’Inps, che hanno percepito nel corso dell’anno 2021 la
tutela di cui all’articolo 26, comma 2, decreto-legge n. 18/2020, ossia i
lavoratori in possesso di una certificazione rilasciata dai competenti organi
medico legali, che attesti una condizione di rischio derivante da
immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di
relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori con disabilità gravi debitamente
certificate.
Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti categorie:
● operai del settore industria;
● operai e impiegati del settore terziario e servizi;
● lavoratori dell’agricoltura;
● lavoratori dello spettacolo;
● lavoratori marittimi.
Non spetta, invece:
● ai collaboratori familiari (colf e badanti);
● agli impiegati dell’industria;
● ai quadri (industria e artigianato);
● ai dirigenti;
● ai portieri;
● ai lavoratori autonomi;
● ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Requisiti – Come specificato nella Circolare n. 96/2022, con cui l’Inps ha
fornito le istruzioni in merito al predetto bonus, ai fini della richiesta, è
necessario che il lavoratore interessato sia in possesso dei seguenti requisiti
(da autocertificare al momento della presentazione della domanda):
● essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore
privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale
della malattia a carico dell’INPS;
● avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti
al comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, in quanto
lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con
connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104) o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali,
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie
salvavita;
● avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di
malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di
lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
● non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità
agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati
di malattia.
Presentazione della domanda – La domanda per ottenere l’indennità dovrà
essere presentata all’Inps entro e non oltre il 30 novembre 2022, accedendo
con le proprie credenziali al servizio online dedicato.
In alternativa, l’indennità può essere richiesta attraverso una delle seguenti
modalità:
● Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete
fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a
pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
● enti di patronato, mediante i servizi telematici offerti dagli stessi.
Il pagamento del bonus sarà effettuato tramite accredito sull’ iban indicato dal
richiedente