BONUS ED INCENTIVI – Sisma bonus: dal 1° gennaio potrebbero essere più convenienti le detrazioni antisismiche ordinarie

Sisma bonus: dal 1° gennaio potrebbero
essere più convenienti le detrazioni
antisismiche ordinarie


di Nicola Forte
A distanza di più di tre anni dall’entrata in vigore del Superbonus e in
prossimità del “depotenziamento” dell’agevolazione fiscale, sono numerosi i
dubbi che gli operatori devono affrontare ancora oggi.
Alcune delle incertezze sono dovute ai continui interventi del legislatore che
ha tentato di migliorare in corsa una disposizione, ed in particolare l’art. 119
del D.L. n. 34/2020, che è apparsa problematica sin subito dopo la sua
approvazione.
Il termine per fruire del beneficio pari al 110 o al 90 per cento è stato fissato al
31 dicembre 2023. Tale termine vale anche per gli immobili unifamiliari i cui
lavori erano in corso ed avevano raggiunto almeno il 30 per cento alla data del
30 settembre 2022.
Ulteriori incertezze trovano origine nella diminuzione della percentuale di
detrazione dal 1° gennaio del 2024. In questo caso, per le spese sostenute
nel nuovo anno il beneficio diminuirà al 70 per cento. Il minor beneficio
riguarderà non solo gli interventi di miglioramento della resa energetica degli
edifici, ma anche il Sisma bonus.
A tal proposito alcuni autori hanno osservato come tale previsione
determinerà, di fatto, l’impossibilità di fruire del Sisma bonus ordinario, che
attribuisce il diritto a fruire della detrazione del 75, 80 o 85 per cento.
L’indicazione, però, fa sorgere più di un dubbio applicativo.
L’interpretazione restrittiva trova origine nella circolare n. 17/E del 2023 che
riprendendo la circolare n. 23/E del 2022 ribadisce che: “per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico
effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa,
arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali, che al
termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, si applica la disciplina
del superbonus non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere
quale disciplina applicare”.
Questa interpretazione, in verità eccessivamente rigida, sembra essere
dovuta a due specifiche ragioni. La prima è fondata su una interpretazione
letterale dell’art. 119, comma 4 del D.L. n. 34/2020, secondo cui per gli
interventi di sisma bonus l’aliquota delle detrazioni è elevata al 110 per cento.
L’espressione “è elevata” sembra debba essere intesa come “è elevata”. Non
sembra quindi possibile applicare le detrazioni alternative in vigore, con
l’ulteriore conseguenza che non appena la percentuale di detrazione diminuirà
al 70 per cento, il contribuente non potrà scegliere ed applicare le maggiori
detrazioni previste per il sisma bonus ordinario del 75, 80 o 85 per cento. In
verità le due norme concorrono e non si comprendono le ragioni per le quali il
contribuente sia obbligato a fruire del minor beneficio fiscale.
L’applicazione obbligatoria del sisma bonus 110 per cento o del 70 per cento
potrebbe essere spiegata in considerazione dei maggiori controlli che i tecnici
sono tenuti ad effettuare con riferimento alle maggiori detrazioni. Inoltre,
inizialmente la cessione del credito e lo sconto in fattura riguardante i bonus
edilizi minori non richiedeva l’apposizione del visto di conformità. Pertanto,
alcuni contribuenti avrebbero potuto essere indotti a fruire dei bonus minori
proprio con l’intento di evitare i maggiori controlli e l’apposizione del visto di
conformità. Ora, invece, il problema non si pone più e la mancata applicazione
della normativa in tema di super sisma bonus non attribuisce ai contribuenti
alcun vantaggio supplementare. Infatti, anche per i bonus c.d. minori i controlli
sono stringenti e la possibilità di fruire della cessione del credito o dello sconto
in fattura è subordinata all’apposizione del predetto visto di conformità.
Occorre poi da ultimo considerare, che il super sisma bonus, la cui detrazione
diminuirà al 70 per cento a partire dal prossimo anno, ha un ambito applicativo
oggettivamente diverso rispetto al sisma bonus ordinario. Infatti, per fruire
della detrazione del 110 per cento, ed in futuro del 70 per cento, gli interventi
non devono necessariamente assicurare il miglioramento di una o due classi
di rischio sismico. Sarà sufficiente effettuare lavori oggettivamente di tipo
antisismico nell’osservanza delle relative line guida per fruire
dell’agevolazione fiscale. Invece, al fine di fruire delle agevolazioni
antisismiche ordinarie e applicare le predette percentuali del 75, 80 o 85 per
cento, quindi superiori a quella “futura” del 70 per cento, è necessario un
miglioramento di una o due classi di rischio sismico. Questo requisito non è
richiesto, come detto, per il Super sisma bonus. Le due agevolazioni sono
quindi diverse e non si comprende per quale ragione i contribuenti debbano
applicare il minore beneficio del 70 per cento, senza scegliere di applicare le
maggiori detrazioni ordinarie per le quali sussisterebbero tutte le condizioni di
legge.
È dunque auspicabile che l’Agenzia delle Entrate non interpreti le disposizioni
in commento in maniera troppo rigida e consenta ai contribuenti, perlomeno
dall’inizio del nuovo anno 20224, di scegliere il maggior beneficio fiscale in
luogo del sisma bonus di cui al citato art. 119 del D.L. n. 34/2020.

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