Bonus mobili, via libera alla detrazione per il
frigorifero acquistato su internet

Bonus mobili, via libera alla detrazione per il
frigorifero acquistato su internet


di Tommaso Gavi – IRPEF
Il frigorifero acquistato su internet senza fattura può rientrare nel bonus
mobili ed elettrodomestici? Via libera alla detrazione del 50 per cento se
nella ricevuta è indicata la natura, la qualità e la quantità del bene
acquistato. Il contribuente deve essere titolare della carta di pagamento
con cui è stato effettuato l’acquisto
Nel caso di acquisto di un frigorifero via internet, senza fattura, non si perde il
diritto al bonus mobili ed elettrodomestici.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate in risposta a uno dei quesiti posti nel corso
di Telefisco 2023, l’evento organizzato da Il Sole 24 Ore lo scorso 26 gennaio.
L’importo può essere portato in detrazione nel rispetto di determinati requisiti.
Nella ricevuta di acquisto deve essere indicata la natura, la qualità e la
quantità del bene acquistato.
L’acquisto deve essere effettuato con un metodo di pagamento tracciabile: il
contribuente deve essere titolare della carta con cui è stato effettuato
l’acquisto e il collegamento si deve desumere dai dati del pagamento.
Bonus mobili ed elettrodomestici, via libera alla detrazione per il
frigorifero acquistato su internet
Nel caso di acquisto di un frigorifero si ha diritto al bonus mobili ed
elettrodomestici se lo stesso viene comprato su internet e senza fattura?
La risposta all’interrogativo è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso
di Telefisco 2023 del 26 gennaio scorso.
A determinate condizioni, come chiarito dalla stessa Amministrazione
finanziaria, il contribuente può avere comunque accesso alla detrazione del
50 per cento, collegata con il bonus ristrutturazione.
Per prima cosa si dovrà prendere in considerazione le caratteristiche
dell’elettrodomestico, in questo caso il frigo.
Tali caratteristiche devono rispettare quelle previste dalle norme.
Nel caso di grandi elettrodomestici devono essere rispettare le seguenti classi
energetiche;
● classe A per i forni;
● classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie;
● classe F per i frigoriferi e i congelatori.
Si dovrà inoltre verificare la ricevuta di acquisto.
Nella stessa dovranno essere indicati:
● la natura del bene acquistato;
● la qualità del bene acquistato;
● la quantità del bene acquistato.
La ricevuta permetterà di “provare” che l’elettrodomestico acquistato risponde
ai requisiti da rispettare.
Inoltre, particolare attenzione si dovrà fare in merito alla modalità di
pagamento, che deve essere tracciata.
La detrazione spetterà se dalla ricevuta di acquisto si evince che il titolare
della carta con cui è avvenuto l’acquisto è lo stesso contribuente che avrebbe
diritto al bonus mobili ed elettrodomestici.
Bonus mobili ed elettrodomestici: le novità per il 2023 e l’obbligo
di comunicazione all’ENEA
Chi ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici, per le spese sostenute o da
sostenere nel 2023, potrà beneficiare di un limite più alto rispetto a quello
inizialmente previsto.
Se per le spese sostenute per il 2022 il tetto massimo era di 10.000 euro, a
partire dal 1° gennaio scorso avrebbe dovuto dimezzarsi e passare, quindi, a
5.000 euro.
Sulla soglia di spese agevolabili è però intervenuta la Legge di Bilancio
2023, che ha aumentato la somma a 8.000 euro per l’anno in corso.
Dopo aver verificato che la spesa non superi il limite appena indicato, si dovrà
prestare attenzione a porre in essere tutti gli adempimenti per non perdere
l’agevolazione.
Particolarmente importante risulta la comunicazione all’ENEA, che deve
essere obbligatoriamente effettuata entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori.
Sull’obbligo si era espressa la stessa Agenzia delle Entrate con la
risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019. Il documento di prassi aveva chiarito
che seppure la comunicazione fosse obbligatoria per il contribuente, l’omesso
invio non avrebbe comportato la perdita del diritto alla detrazione IRPEF del
50 per cento.
Più recentemente, tuttavia, si è espressa la Corte di Cassazione, con
l’ordinanza 34151/2022.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la normativa ha l’obiettivo di verificare
i risultati raggiunti con gli interventi, per stabilire o meno l’accesso alla
detrazione.
Di conseguenza la mancata comunicazione all’ENEA fa perdere il diritto alla
detrazione. Per la comunicazione dovrà essere utilizzato l’apposito portale
che, dopo un aggiornamento nel mese di gennaio, è tornato disponibile.

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