Bonus pubblicità: invio delle dichiarazioni
sostitutive dal 9 gennaio 2023
Differito il termine per gli investimenti realizzati nel 2022
di Pietro Mosella
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato che, a causa
d’interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, i termini per la
presentazione della dichiarazione sostitutiva, relativa agli investimenti
pubblicitari realizzati nell’anno 2022 (a tal proposito e per completezza si veda
anche l’articolo “Dal 2023 nuova disciplina per il bonus pubblicità” del 29
aprile 2022), sono stati differiti al periodo 9 gennaio – 9 febbraio 2023 (anziché
dal 1° al 31 gennaio 2023 come precedentemente previsto).
Di conseguenza, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per
l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2022, per confermare la
“prenotazione” dovranno inoltrare la “dichiarazione sostitutiva” entro i suddetti
termini.
Lo stesso Dipartimento comunica, altresì, che rimane invariata, invece, la
modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva
telematica, la quale dev’essere inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione
dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi
(CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Per maggiori e più dettagliate informazioni, il Dipartimento rende noto, infine,
che è possibile consultare l’apposita sezione dello stesso sito, oppure la
sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dove sono, altresì, pubblicati il
modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la
compilazione aggiornati.
Il bonus pubblicità – A beneficio di una maggiore comprensione della suddetta
misura agevolativa, è bene ricordare in cosa consiste la stessa. L’articolo
57-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
96/2017 e s.m.i., ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli
investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1%
rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle
imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa
(giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti
radio-televisive a diffusione locale.
A decorrere dall’anno 2019, il credito dell’imposta era stato previsto nella
misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, invece, il credito d’imposta è
concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e
viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli
investimenti effettuati l’anno precedente.
I beneficiari – Al beneficio in questione, in generale, possono accedere le
imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica
(anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o
digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati
nell’anno precedente sugli stessi mezzi d’informazione.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali
quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale,
registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore
responsabile.
Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, però, è previsto che possono
accedere all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non
commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla
stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e
radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo
Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale
rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
Utilizzo del credito d’imposta – Il bonus è utilizzabile unicamente in
compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, presentando
il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo successivo
alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).
Ai fini della fruizione del credito, è necessario indicare, in sede di
compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle
Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.