CARO BOLLETTE – I chiarimenti di AGCM e ARERA sulla rinegoziazione dei contratti energia

Caro bollette, i chiarimenti di AGCM e
ARERA sulla rinegoziazione dei contratti
energia


di Tommaso Gavi – LEGGI E PRASSI
Caro bollette, AGCM e ARERA a tutela di famiglie e imprese contro le
pratiche commerciali scorrette e l’aumento unilaterale dei prezzi di luce
e gas nei contratti energia. Nel comunicato stampa del 13 ottobre 2022 i
chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 3 del Decreto Sostegni bis
Caro Bollette, arrivano i chiarimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, AGCM, e dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e
Ambiente, ARERA.
Gli stessi riguardano diversi casi in cui, ad esempio, la società di luce e gas
ha rescisso il contratto energia senza i sei mesi di anticipo oppure quando la
stessa società ha proposto una rinegoziazione minacciando di chiudere il
vecchio contratto in caso di rifiuto.
Questi e altri casi di pratiche commerciali scorrette a discapito di imprese e
famiglie sono al centro del comunicato stampa congiunto AGCM e ARERA del
13 ottobre 2022.
Il centro di tale comunicato è l’articolo 3 del Decreto Sostegni bis che
sospende la possibilità di modifiche unilaterali sui prezzi di luce e gas nei
contratti energia e stoppa gli aumenti.
Caro bollette, i chiarimenti di AGCM e ARERA sui limiti alla
rinegoziazione dei prezzi di luce e gas
Sono molti i casi di pratiche commerciali scorrette ai danni di famiglie e
imprese che sono state segnalate alle autorità garanti.
Sulle scorrettezze relative al caro bollette hanno deciso di fare chiarezza
l’AGCM e l’ARERA, pubblicando il comunicato stampa congiunto del 13
ottobre 2022.
Al centro del messaggio diffuso dal presidente dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli e dal presidente dell’Autorità
di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, Stefano Besseghini ci sono i
casi di violazione alle disposizioni del Decreto Sostegni bis.
L’articolo 3 del DL 115 del 2022, rubricato come “Sospensione delle
modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale”
prevede, infatti sospensione delle clausole dei contratti energia che
permettono modifiche unilaterali ai prezzi di luce e gas nei contratti di fornitura
di energia.
In altre parole, il prezzo dell’energia non può essere aumentato
unilateralmente fino al 30 aprile 2023.
Inoltre, fino al 30 aprile prossimo sono inefficaci i preavvisi comunicati per le
modifiche del contratto prima della data di entrata in vigore del decreto, a
meno che tali modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Viste le numerose segnalazioni di violazioni della disposizione in questione
ricevute dalle autorità garanti, le stesse hanno deciso di fare chiarezza per
tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle regole.
allegato: ARERA e AGCM – Comunicato stampa congiunto del 13
ottobre 2022.

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