CIGS – Decreto Asset: novità CIGS per imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico

Decreto Asset: novità CIGS per imprese
industriali rientranti in piani di sviluppo
strategico


di Alice Chinnici
Il decreto Asset (decreto–legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136) prevede all’art. 12-quater –
inserito in sede di conversione – norme transitorie di deroga relative ai
trattamenti di integrazione salariale straordinaria riconosciuti in favore di
imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico.
In particolare, rientrano nella disciplina derogatoria prevista dal suddetto
articolo 12–quater i trattamenti straordinari di integrazione salariale concessi
per processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di
imprese industriali operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico
inerenti a una ZES, ossia la zona geograficamente delimitata e chiaramente
identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non
territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e
che comprenda almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea
dei trasporti.
Con il messaggio n. 4272 del 29 novembre 2023 l’Inps ha chiarito che
fruiscono delle deroghe esclusivamente i trattamenti straordinari di
integrazione salariale, riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, conseguenti a
processi realizzati da datori di lavoro che hanno acquisito il controllo delle
imprese a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico.
Per quanto concerne il regime derogatorio ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 12-quater, ai trattamenti straordinari di integrazione salariale in
argomento non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e
all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Di conseguenza, ai fini dell’ammissione al trattamento straordinario di
integrazione salariale non è necessario che i lavoratori interessati
posseggano, presso l’unità produttiva richiedente, un’anzianità di effettivo
lavoro di almeno trenta giorni alla data di presentazione della relativa
domanda di concessione; inoltre, i trattamenti straordinari di integrazione
salariale possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite
dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata nell’arco di
tempo previsto in relazione al programma autorizzato.
Per tutti gli altri aspetti relativi ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale – diversi dai profili derogatori – resta invece ferma la disciplina
ordinaria.
L’Istituto previdenziale ha inoltre specificato che in merito agli aspetti
contributivi i datori di lavoro autorizzati al trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all’articolo 12–quater del decreto Asset sono
tenuti – a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di
concessione dell’integrazione salariale – al versamento del contributo
addizionale secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del D.lgs. n. 148/2015,
il quale prevede che la misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di
utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
La suddetta contribuzione addizionale deve essere calcolata sulla retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
(c.d. retribuzione persa, quale base di calcolo dell’importo dell’integrazione
salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale).
Inoltre, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 1, co. 755 e seguenti, della legge n. 296/2006,
l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione
salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a
seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.
Infine, nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale preveda il pagamento diretto ai
lavoratori della prestazione da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono
procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete
modalità. Sul punto l’Istituto previdenziale rammenta che il datore di lavoro è
tenuto, a pena di decadenza, a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il
pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese
successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se
posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di autorizzazione

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