Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 10 del 16 Dicembre 2022

Comunicato stampa del Consiglio dei
Ministri n. 10 del 16 Dicembre 2022


CODICE DEGLI APPALTI
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici (decreto legislativo – esame preliminare)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in
esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti
pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.
Il Presidente Meloni, dando inizio all’esame del provvedimento, ha espresso i
ringraziamenti del Governo al Consiglio di Stato per il grande lavoro svolto,
che ha contribuito al raggiungimento di un importante risultato.
Il nuovo Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli: il
“principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice
stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la
massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei
principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il “principio della fiducia”
nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei
suoi funzionari e degli operatori economici.
Di seguito alcune tra le principali innovazioni introdotte.
Digitalizzazione
La digitalizzazione diventa un vero e proprio “motore” per modernizzare tutto il
sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto. Si definisce un
“ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si
individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo
virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità
nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento
digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti
pubblici.
Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti,
in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento
e di esecuzione dei contratti pubblici. Si riconosce espressamente a tutti i
cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti
consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico
generalizzato.
Programmazione di infrastrutture prioritarie
È impresso un grosso slancio al sistema di programmazione per le opere
prioritarie. Si prevede l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie
direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un
confronto tra Regioni e Governo; la riduzione dei termini per la progettazione;
l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato
speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti; un meccanismo di
superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante
l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la
valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.
Appalto integrato
Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti
previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di
fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di
manutenzione ordinaria.
Procedure sotto la soglia europea
Si adottano stabilmente le soglie previste per l’affidamento diretto e per le
procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19”
(decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Sono previste eccezioni, con
applicazione delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia, per
l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. Si
stabilisce il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata,
è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti
del contraente uscente. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono
esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.
General contractor
Si reintroduce la figura del “general contractor”, cancellata con il vecchio
Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un
risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche
previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato
ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. È da
sottolineare che l’attività anche di matrice pubblicistica da parte del contraente
generale (per esempio quella di espropriazione delle aree) consente di
riconoscere nell’istituto una delle principali manifestazioni applicative della
collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati nello
svolgimento di attività d’interesse generale.
Partenariato pubblico-privato
Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione
degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di
partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore
dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il
promotore.
Settori speciali
Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i
cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi
pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le
norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre
parti del Codice.
Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle
imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi.
Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni
dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza
obbligo di motivazione aggravata.
Subappalto
Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e
alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione
discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.
Concessioni
Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi
una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle
forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).
Revisione dei prezzi
È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al
verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con
il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo.
Esecuzione
Sul versante dell’esecuzione, si prevede la facoltà per l’appaltatore di
richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della
cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di
avanzamento.
In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo
l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto
potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa
autorizzazione del giudice delegato.
Governance, contenzioso e giurisdizione
Allo scopo di fugare la cosiddetta “paura della firma”, è stabilito che, ai fini
della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione
o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti
o a pareri delle autorità competenti.
Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio
contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza
e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso
l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione.
In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il
giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte
dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un
comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara
illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in
cui siano coinvolti tali operatori.
Entrata in vigore
Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023.
Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l’applicazione delle nuove norme anche a
tutti i procedimenti già in corso.


SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118
(decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo relativo al riordino della
disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla
concorrenza).
Il decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione
della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere
dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e
i risultati delle gestioni, nell’interesse primario di cittadini e utenti.
Sul testo è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata, laddove
previsto. Inoltre, si è tenuto conto dei pareri espressi dalla stessa Conferenza
e dalle competenti Commissioni parlamentari ed è stata sentita l’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente.


ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE
SCIENTIFICO
Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (decreto
legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute Orazio Schillaci,
ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della
delega relativa al riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.
288.
Il decreto si inserisce nell’ambito della “Missione 6 – Salute” del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di rafforzare e migliorare il
rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.
Le nuove norme, tra l’altro, introducono criteri e standard internazionali per il
riconoscimento e la conferma del carattere scientifico di IRCCS, con la
valutazione dell’impact factor, della complessità assistenziale e l’indice di
citazione, per garantire la presenza di sole strutture di eccellenza. Si
definiscono, inoltre, le modalità di individuazione del bacino minimo di
riferimento atte a rendere la valutazione per l’attribuzione della qualifica
IRCCS più coerente con le necessità dei diversi territori.
Il testo tiene conto del parere delle competenti Commissioni parlamentari. È
stata acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI
LOCALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo
Piantedosi, in considerazione dell’accertata presenza di forme d’ingerenza da
parte della criminalità organizzata, che compromettono il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio
comunale di Sparanise (Caserta) e l’affidamento della gestione del Comune a
un’apposita commissione straordinaria, per la durata di 18 mesi.


PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga per ulteriori 24 mesi, fino al 31
dicembre 2024, dello stato di emergenza che si è determinato nel settore del
traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4
nella tratta Quarto d’Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse –
Gorizia.


NOMINE
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato:
● ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 373 del 2003, vista la
designazione da parte del Presidente della Regione siciliana, acquisito
il parere favorevole del Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana, la nomina dell’avvocato Giuseppe Arena quale
componente dello stesso Consiglio – Sezione consultiva;
● il collocamento fuori ruolo del Ministro plenipotenziario Stefano Stefanile
presso Avio S.p.a.;
● il rinnovo dell’incarico di Direttore generale dell’ICE – Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, al
dottor Roberto Luongo, fino alla cessazione per raggiunti limiti di età;
● la promozione a generale di corpo d’armata dei generali di divisione del
ruolo normale dell’Arma dei carabinieri Salvatore Luongo, Mario
Cinque, Antonio de Vita e Maurizio Stefanizzi;
● la conferma del dottor Nicola Latorre nell’incarico di Direttore generale
dell’Agenzia industrie difesa, fino al 6 settembre 2023;
● il collocamento fuori ruolo ai fini della nomina del dott. Paolo Pennesi a
direttore dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata
“Ispettorato nazionale del lavoro”.
fonte: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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