Confartigianato Imprese Perugia – Trasferimenti: definiti i criteri di ripartizione e le modalità di accesso ai contributi dei Comuni delle Aree interne

È stato pubblicato sulla G.U. del 4 dicembre 2020, n. 302, il Dpcm. 24 settembre 2020, recante “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle Aree interne, a valere sul ‘Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali’ per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”.

Ricordiamo che l’art. 1, comma 65-ter, della Legge n. 205/2017, aveva istituito, presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” con una dotazione di Euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da ripartirsi tra i Comuni presenti nelle Aree interne con Dpcm., su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. Successivamente, con l’art. 1, comma 65-quinquies della richiamata Legge n. 205/2017, come recentemente modificato dall’art. 243 del Dl. n. 34/2020, è stata incrementata la dotazione del “Fondo” in parola di Euro 60 milioni per l’anno 2020, e di Euro 30 milioni per gli anni 2021 e 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle Aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti all’epidemia da “Covid-19”.

Con il Dpcm. in commento, si dà seguito alle previsioni di cui alle richiamate disposizioni normative, applicando criteri di distribuzione delle risorse tali da intercettare le necessità di sostegno delle realtà imprenditoriali più colpite e, dunque, bisognose di supporto, in base a parametri demografici e di perifericità (intesa quale lontananza dai servizi essenziali), e ripartendo pertanto il “Fondo” ivi previsto tra i Comuni presenti nelle Aree interne identificati, nell’ambito degli Accordi di partenariato già sottoscritti, quali, rispettivamente, Comuni “intermedi”, “periferici” e “ultraperiferici” laddove presentino una popolazione non superiore a 3000 abitanti, e Comuni “periferici” e “ultraperiferici” laddove presentino una popolazione non superiore a 5000 abitanti;

Ai sensi dell’art. 3, del Dpcm. in commento, i contributi in parola sono assegnati ai Comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli Enti ed in base a criteri di perifericità. La misura dei contributi assegnati a ciascuno è indicata nell’Allegato 1 del Dpcm., mentre il contributo assegnato a ciascun Comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, è riportato nell’Allegato 2.

Ai sensi dell’art. 4, del Dpcm. in commento, i Comuni beneficiari potranno utilizzare il contributo in oggetto per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro Imprese, anche al fine di contenere l’impatto dell’epidemia da “Covid-19”, che:

 a) svolgano attività economiche con un’unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero ivi intraprendono nuove attività economiche;

 b) siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese;

 c) non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Nel dettaglio, le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 potranno ricomprendere:

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;

b) agevolazioni per la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento e l’innovazione di prodotti e processi di attività artigianali e commerciali, comprese le innovazioni tecnologiche inerenti alla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Per le annualità successive alla prima, l’erogazione sarà subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità rilevato in seguito ad un’attività di monitoraggio prevista per mezzo della “Banca-dati unitaria” di cui all’art.1, comma 245 della Legge n. 147/13, istituita presso il Mef.

In caso di mancato o parziale utilizzo del contributo, ai sensi dell’art. 7 del Dpcm. in oggetto, è prevista la revoca entro 6 mesi dalla conclusione dell’annualità di riferimento, da disporsi con successivo Dm. per il Sud e la Coesione territoriale. Ed a seguito della revoca, le risorse ricevute dai Comuni rientrano nella disponibilità del “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”.

I Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a darne adeguata pubblicità sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale, dando evidenza dell’importo assegnato.

Messa in sicurezza edifici e territorio: assegnati i contributi agli Enti interessati dallo scorrimento della graduatoria (si allegano: Decreto Ministero dell’Interno e Allegati A e B)

Con il Decreto 7 dicembre 2020,  pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, sono stati assegnate le ulteriori risorse finanziarie finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020 di cui all’Allegato 2 del Decreto interministeriale Interno-Mef 31 agosto 2020.

Ricordiamo che i contributi in questione, disciplinati dall’art. 1, commi da 51 a 58, della Legge n. 160/2019, sono finalizzati a finanziare le spese di progettazione definitiva ed esecutiva per alcuni interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico oltre che di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle Scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli Enti Locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Lo stanziamento “ordinario” 2020, pari a 85 milioni di Euro, è stato con il citato Decreto 31 agosto 2020 tra gli Enti Locali che entro il 15 maggio 2020 hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili e che si sono posizionati tra i numeri 1 e 970 nella relativa graduatoria.

Successivamente, grazie alle nuove risorse aggiuntive di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), del Dl. n. 104/2020 (pari a 300 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021), è stata data la possibilità di vedersi riconoscere le somme richieste anche agli Enti che non erano rientrati in questo “primo turno”. Ciò a condizione che fosse espressamente inviata – entro il 31 ottobre 2020 – una comunicazione per confermare la propria volontà di accedere alle risorse in questione (vedasi Comunicato Fl. 21 ottobre 2020, in Entilocalinews n. 34 del 7 settembre 2020).

Entro il 31 ottobre 2020, gli Enti destinatari dei contributi per gli interventi su opere pubbliche e messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all’art. 1, commi da 51 a 58, della Legge n. 160/2019, finanziati attraverso le ulteriori risorse messe sul tavolo dal “Decreto Agosto”, devono notificare al Viminale la propria conferma di interesse al contributo.

Il Dm. Interno 7 dicembre 2020, diffuso sul sito internet della Direzione centrale della Finanza locale, ha dunque ripartito le nuove risorse tra gli Enti Locali occupanti le posizioni da 971 in poi della citata graduatoria di cui all’Allegato 2 al Decreto interministeriale 31 agosto 2020, che hanno confermato nei tempi la propria volontà di accedere ai contributi.

Nello specifico, gli Enti Locali le cui richieste sono individuate dalle posizioni comprese tra i nn. 971 e 4737, beneficiano, nel limite di 300 milioni di Euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2020 e devono quindi affidare la progettazione entro il 7 marzo 2020.

Le Amministrazioni le cui richieste sono invece comprese tra le posizioni nn. 4738 e 9350, saranno destinatari delle risorse 2021 e dovranno pertanto affidare la progettazione entro 3 mesi decorrenti dalla data di emanazione del successivo provvedimento di erogazione del contributo, che sarà adottato entro il 28 febbraio 2021.

In caso di inosservanza del termine, il contributo sarà recuperato dal Viminale, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012.

Per maggiori informazioni : info@confartigianatoperugia.com – 075997000