Con la presente siamo a comunicare che è stato pubblicato sulla G.U. il cosiddetto “Ristori 2” (decreto legge 9 novembre 2020, n.149) che contiene ulteriori misure a sostegno delle attività produttive e dei lavoratori che a seguito del DPCM 3 novembre 2020 subiscono una totale o parziale sospensione dell’attività.
Il nuovo decreto-legge fa seguito a quello del 28 ottobre 2020, n.137, detto “Decreto Ristori 1“, approvato a valle della emanazione del DPCM del 24 ottobre 2020, con il quale sono state individuate misure di immediato ristoro in favore delle attività economiche che, ai sensi del DPCM 24 Ottobre 2020, subiscono una totale o parziale limitazione dell’attività.
Il DL “Ristori 2” è stato trasmesso in Senato, AS 2013, e assegnato alle Commissioni Bilancio e Finanze che stanno già esaminando il DL Ristori 1 – DL 137 del 2020 – AS 1994.
La nostra Confederazione Nazionale è intervenuta nel corso del dibattito parlamentare di conversione del DL “Ristori 1” per lamentare come la scelta di basarsi, per l’individuazione delle misure, sulla classificazione imposta di codici ATECO, mostri immediatamente alcune contraddizioni legate alla incertezza di considerare o meno, nel perimetro di limitazione oraria imposto dal DPCM 24 Ottobre 2020, attività analoghe a quelle espressamente menzionate nell’elenco dei codici ATECO ammessi al “Ristori 1”. In particolare abbiamo evidenziato che il codice 56.10.20, afferente alle attività di “ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto” che ricomprende tra l’altro le attività di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, ecc, era stato escluso sulla base della considerazione che le relative attività potessero continuare a svolgersi senza limitazioni orarie con la modalità del “take-away”, quando invece nella maggior parte dei casi dette attività consentono il consumo sul posto senza somministrazione e per questo esposte al controllo degli organi di vigilanza che interpretando la norma in maniera restrittiva, analogamente al caso delle gelaterie e delle pasticcerie, ne hanno imposto la chiusura alle ore 18.00 per l’attività di consumo sul posto.
Inoltre sia evidenziato che anche altre attività subivano un danno indiretto legato alla interruzione delle forniture a causa delle restrizioni orarie disposte per i settori individuati dal DPCM 24 ottobre 2020, escludendo nei fatti la filiera di riferimento, ad eccezione di quella agricola – oggetto di interventi ad hoc.
Con gli interventi che la nostra Confederazione Nazionale ha pressantemente effettuato sul Governo, recependo le tante segnalazioni che sono arrivate dal territorio, il nuovo DL corregge, in parte, tali situazioni rimodulando i settori interessati dagli interventi di sostegno, creando, comunque, un ginepraio di disposizioni nel quale risulta difficile districarsi.
La scrivente Associazione è convinta, quindi, e la nostra Confederazione Nazionale provvederà ad avanzare tali istanze al Governo che sia necessario superare la logica dei singoli interventi legati a specifiche attività individuate da codici ATECO per introdurre, con un prossimo provvedimento legislativo probabilmente nella prossima legge di Bilancio, un nuovo contributo a fondo perduto sulla falsa riga di quanto normato con l’art.25 del DL n.34 del 2020. Tale nuovo contributo dovrebbe basarsi sui seguenti criteri:
Di seguito le misure di nostro maggior interesse:
Articolo 1 – rideterminazione del Contributo a fondo perduto dell’articolo 1 del DL n.137 “Ristori 1” e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali
L’art.1 prevede un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto del DL 137/2020 (DL “Ristori”) nonché un nuovo contributo a fondo perduto per alcune attività che si trovano nelle regioni delle c.d. zone rosse.
In particolare, vengono previste 20 nuove categorie economiche rispetto a quelle già previste dall’Allegato 1 del DL Ristori 1 che possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’art.1 del DL 137/2020. In particolare per quelle di nostro maggior interesse, si segnalano:
56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
49.39.09 | Altre attività di trasporti terrestri passeggieri nca |
50.30.00 | Trasporto passeggeri per vie d’acqua inclusi i trasporti lagunari |
52.21.90 | Altre attività connesse ai trasporti terrestri (ad esempio le centrali radiotaxi) |
74.20.11 | Attività fotoreporter |
74.20.19 | Altre attività di riprese fotografiche |
85.52.01 | Corsi di danza |
96.01.10 | Attività delle lavanderie industriali |
93.19.92 | Attività delle guide alpine |
20.51.02 | Fabbricazione di articoli esplosivi |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere |
52.21.30 | Gestione di stazioni per autobus |
Per gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (563000) e alberghi (551000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree rosse o arancioni ai senti degli artt. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, la quota percentuale del contributo è pari al 200% con un incremento del 50% rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1, parti al 150%.
Viene disposto, infine, un nuovo contributo a fondo perduto riconosciuto, nell’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali, con estensione agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande (riconoscendo, quindi, sia pure parzialmente, un ristoro di danno indiretto agli operatori di filiera) interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Tale contributo sarà erogato, previa presentazione di istanza, dall’Agenzia delle Entrate.
Articolo 2 – contributo a fondo perduto da destinare ai settori interessati dalle misure del DPCM 3 novembre 2020.
L’art.2 introduce un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva (sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 25 ottobre), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al DL in commento e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone “rosse”, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020.
L’ammontare del contributo è calcolato, sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 del DL 137/2020, con le percentuali riportate nell’Allegato 2. L’Allegato 2 prevede un’unica percentuale del 200% per tutti i codici ATECO ivi indicati.
Tra le attività di nostro maggior interesse si segnalano:
96.02.02 | Servivi degli istituti di bellezza |
96.02.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia ad esclusione dei servizi veterinari |
69.02.03 | Servizi di manicure e pedicure |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing |
69.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca |
Oltre a numerose attività del commercio.
Articolo 4 – credito d’imposta per i canoni di locazione
L’art.4 prevede che i soggetti operanti nei settori indicati nell’Allegato 2 del decreto nonché le agenzie di viaggio e i tour operator, che hanno la sede operativa nelle c.d. zone rosse ex art.3 del DPCM 3 novembre 2020, possano godere, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, del credito d’imposta sui canoni di locazione di cui all’art.8 del DL 137/2020 (DL “Ristori 1”).
Articolo 5 – cancellazione seconda rata IMU
Si estende il perimetro di applicazione dell’esenzione dal versamento della seconda rata dell’IMU da versare entro il 16 dicembre 2020 ad ulteriori attività, in particolare l’esenzione concerne gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 del decreto e che sono ubicati nei comuni delle zone rosse del territorio nazionale. L’abolizione è concessa ai soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.
Articolo 6 – estensione della proroga al 30 aprile per il versamento degli acconti di novembre per i soggetti ISA
L’art.6 estende la proroga del termine di versamento della seconda rata degli acconti d’imposta. Viene differita al 30 aprile 2021 la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per coloro che, indipendentemente dal calo di fatturato, esercitano:
Articolo 7 – sospensione dei versamenti tributari di novembre
L’art.7 del decreto prevede un’ulteriore sospensione dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
Possono beneficiare della sospensione i soggetti che esercitano:
I versamenti sospesi in esame dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Articolo 8 – Disposizioni di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee
Si prevede un Fondo istituito presso il MEF di 340 mln di euro per il 2020 e 70 mln di euro per il 2021 che consentirà la copertura finanziaria delle misure previste dal decreto nel caso che ulteriori ordinanze del Ministero della Salute estendano ad altri territori le “zone arancioni” e le “zone rosse”. Inoltre, il comma 5 prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico possa emanare, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per il 2020, decreti finalizzati ad individuare ulteriori codici Ateco rispetto a quelli individuali negli Allegati 1 e 2.
Art. 11 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti, dovuti dai datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive
L’articolo 11 estende la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 13 del DL n. 137/2020 anche ai nuovi settori individuati nell’Allegato 1 al decreto in esame, che vanno quindi ad aggiungersi ai settori originariamente elencati nell’allegato 1 al decreto 137.
Anche a seguito dei dubbi sollevati dall’Inail a questo riguardo lo stesso articolo 11 chiarisce che la sospensione non opera in relazione ai premi dovuti all’Istituto assicurativo.
La sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali si applica anche alle imprese appartenenti ai settori elencati nell’Allegato 2 al decreto e ubicate nelle aree caratterizzate da un livello di massima gravità, individuate con le ordinanze del Ministero della Salute ai senti dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020.
Si fa notare che in relazione a tutti i settori sopra richiamati, l’art. 11 applica una sospensione testualmente riferita ai “versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020”, che potrebbero essere testualmente interpretati di competenza per i periodi di paga in corso al mese di ottobre, mentre l’art 13 del DL 137, richiamato dalla stessa norma e concernente settori in parte coincidenti con quelli in esame, applica la sospensione ai “versamenti dei contributi (…) dovuti per la competenza del mese di novembre 2020”. Su tale contraddizione risulta in corso un confronto tra il Ministero del Lavoro e l’Inps su cui si fa riserva di successive comunicazioni.
Viene inoltre confermata la disposizione all’art. 13 del DL n. 137/2020, in ordine al versamento dei contributi oggetto di sospensione entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione, ovvero, a decorrere dalla stessa data, in 4 rate mensili di pari importo.
Art. 12 – Misure in materia di integrazione salariale
Vengono previste alcune modifiche alla disciplina in materia delle integrazioni salariali introdotta dall’art. 12 del DL n. 137/2020.
Il termine di invio delle domande di integrazione salariale con causale Covid-19 ai sensi degli artt. 19-22-quinquies del DL n. 18/2020, e dell’invio dei dati utili per il pagamento o saldo di tali trattamenti, collocati nel periodo 1° – 30 settembre 2020 (non più 1° – 10 settembre 2020), è differito dal 31 ottobre al 15 novembre 2020.
La disposizione prevede, inoltre, che le ulteriori sei settimane di cui al comma 1 dell’art. 12, DL n. 137/2020, sono riconosciute anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 13 – Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado
La disposizione riconosce, limitatamente alle c.d. zone rosse del territorio nazionale, individuate con ordinanze del Ministro della Salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, la possibilità alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie), lavoratori dipendenti, di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, usufruendo del congedo parentale straordinario con corresponsione di un’indennità pari al 50% della retribuzione.
La richiesta di congedo è subordinata alla sospensione della didattica in presenza, nonché all’impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Il beneficio trova applicazione anche ai genitori di figli con disabilità grave (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. n. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre e 3 novembre 2020.
Art. 14 – Bonus baby-sitting
La norma riconosce, limitatamente alle c.d. zone rosse del territorio nazionale, individuate con ordinanza del Ministro della Salute, adottate ai senti dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (scuole medie), ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il diritto di fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio trova applicazione anche ai genitori di figli con disabilità grave (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. n. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM 24 ottobre e 3 novembre 2020.
Il voucher non è riconosciuto nel caso in cui le prestazioni di baby-sitting siano rese dai familiari.
Articolo 15 – Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
L’Art. 15 istituisce il «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore», con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 16 – Rifinanziamento dei CAF
Si prevede un incremento di 5 milioni di euro delle risorse per i CAF per il 2020.
Art 20 – Finanziamento Fondi bilaterali di cui all’art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19
Le somme stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 7, del DL n. 104/2020 in favore dei Fondi di solidarietà alternativi di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/15 (tra cui FSBA), per il finanziamento delle ulteriori 18 settimane di integrazione salariale previste dalla stesso art. 1, possono essere utilizzate a copertura anche delle prestazioni erogate con causale Covid-19 fino al 12 luglio 2020, giorno precedente la data di decorrenza del predetto periodo di 18 settimane.
Articolo 27 – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
L’Art. 27 incrementa il fondo per il trasporto pubblico locale per il 2021 di 300 mlm di euro, che potranno essere utilizzati, oltre che per le finalità ordinarie, anche per il finanziamento, nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell’anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all’attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COvid-19 avuto un riempimento superiori al 50 per cento della capacità.
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