Il Governo ha adottato 2 nuovi provvedimenti in vista delle prossime festività: un decreto-legge (n. 158 del 2020) e un DPCM (3 dicembre 2020). Le modifiche introdotte dai nuovi provvedimenti sono poche, per lo più collegate alle prossime festività, e in larga parte confermano le disposizioni del precedente DPCM del 3 novembre.
Entrando nel merito delle misure alcune sono di
carattere generale mentre altre riguardano direttamente le nostre imprese.
Le misure previste dal DL sono di carattere generale e,
in primo luogo, prevedono una maggiore durata (dai 30 ai 50 giorni) delle
misure di contenimento che potranno essere
adottate dal Governo.
Le altre misure
previste, in parte integrate
dal DPCM firmato dal Presidente del Consiglio ieri sera, sono relative a:
- Spostamenti:
- dal 21 dicembre al 6 gennaio
sono vietati
gli spostamenti tra Regioni e da/per le province autonome di
Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case;
- il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio sono vietati gli spostamenti tra Comuni;
- resta il divieto
di spostarsi dalle 22.00 alle 5.00 del mattino su tutto il territorio nazionale. Il 31 dicembre il divieto sarà di spostarsi
dalle 22.00 alle 7.00;
- sarà sempre possibile spostarsi
per motivi di lavoro
e di salute (anche nelle ore notturne), per rientrare nel Comune in cui si ha la residenza, per rientrare nella casa in
cui si ha il domicilio o in cui si
abita con continuità o periodicità;
da e per l’estero: per i turisti che andranno all’estero o arriveranno in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio è prevista la quarantena al rientro o all’arrivo in Italia.
Per quello che riguarda invece il DPCM – in vigore da oggi fino al 15
gennaio 2021 – in parte si confermano le misure già previste dal precedente DPCM e in parte
se ne inseriscono di nuove. Di seguito
una breve sintesi
di quanto in vigore per quello
che riguarda le attività di impresa:
- ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (FRA CUI
BAR, PUB RISTORANTI, GELATERIE, PASTICCERIE):
AREA GIALLA (art. 1, co. 10, lett. gg))
- Saranno aperti con consumo al tavolo dalle ore 5.00 alle 18.00 tutti i giorni;
- ogni tavolo può ospitare al massimo 4 persone, se non sono tutte conviventi;
- dalle 18.00 alle 22.00 è consentito l’asporto e le consegne a
domicilio sono sempre garantite;
- sarà in vigore da oggi – 4 dicembre – fino al 15 gennaio 2021.
AREA ARANCIONE e AREA ROSSA
- Sono aperti dalle 5.00 alle ore 22.00 solo per l’asporto. Le consegne
a domicilio sono sempre garantite.
Possono rimanere aperti gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande delle aree di servizio situate lungo
le autostrade, gli itinerari europei
E45 e E55, e nei porti e negli
interporti (art. 1, co. 10, lett. hh).
- ALBERGHI (art. 2, co. 10, lett. gg):
- sono aperti in tutta Italia ma la vigilia di Capodanno
non sarà possibile organizzare veglioni e cene. I ristoranti degli alberghi
chiuderanno alle 18.00 e dopo quell’ora sarà consentito il servizio in camera.
- ATTIVITA’
COMMERCIALI AL DETTAGLIO (art. 1, co. 10, lett. ff):
- si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che si svolgano nel rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. In particolare, si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11 relativo alle misure per gli esercizi commerciali;
- da oggi, venerdì 4 dicembre, fino al 6 gennaio potranno rimanere aperti fino alle 21.00;
- dal 5 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi, sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei mercati e dei centri commerciali gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
- ATTIVITA’ di SERVIZI alla PERSONA (parrucchieri, barbieri,
estetiste) (art. 1, co. 10, lett. ii):
- sono consentite a condizione che
le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la
compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione
epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le
linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
È confermato l’obbligo, nei locali pubblici e aperti al pubblico,
nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un
cartello che riporti il numero massimo
di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei
protocolli e delle linee guida vigenti (art. 1, comma 6).
Inoltre:
- rimangono sospese le attività di palestre,
piscine, centri benessere e centri termali (art.
1, comma 10, lett. f) fatta eccezione
per quelli con presidio
sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni
rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
- restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto (art.
1, comma 10, lett. m) nonché alle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto sia al chiuso
(art. 1, comma 10,
lett. n);
- le attività
delle strutture ricettive (art.
1, comma 10, lett. pp) sono esercitate a
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale e nel
rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle Regioni idonei a prevenire o ridurre il contagio e in linea
con i criteri di cui all’allegato 10. Sono esplicitati i contenuti che dovranno
avere le linee guida delle Regioni.
Per quanto
riguarda le attività professionali
(art. 1, comma 10, lett. nn) (cui sono
assimilabili le nostre strutture) il DPCM raccomanda che:
- siano
attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio
domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti
per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano
assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di
utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da
normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei
luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Il DPCM, inoltre, prevede la possibilità per le autoscuole di svolgere i corsi e le prove teoriche e pratiche, introducendo la modalità anche a distanza, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada, i corsi sui tachigrafi e i corsi per i certificati di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose (art. 1, comma 10, lett. s)
Si prevede, infine, che gli impianti
nei comprensori sciistici saranno chiusi
fino al 6 gennaio. A partire dal 7 gennaio gli impianti saranno aperti agli
sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida
da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate
dal Comitato tecnico- scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e assembramenti (art. 1, co. 10, lett.
oo)).
L’art. 2 introduce ulteriori
misure di restrizione su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto, “scenario di tipo 3” – cd. “zone arancioni” – individuate con
ordinanza del Ministro della Salute adottata sentiti i Presidenti delle
Regioni interessate sulla
base del monitoraggio dei dati epidemiologici con un’efficacia per un periodo minimo di 15 giorni. In queste Regioni
(nelle quali può essere prevista esclusione per
specifiche parti del territorio regionale):
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai
territori salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui
territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non
soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti;
- è vietato
ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per
motivi di salute, per situazioni di
necessità o per svolgere attività o usufruire di
servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune;
- sono sospese
le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) a
esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. È consentita la ristorazione con consegna a
domicilio e fino alle 22.00 nel
rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l’attività di confezionamento sia di trasporto
e la ristorazione con asporto
con divieto di consumazione sul
posto o nelle adiacenze.
L’art. 3 introduce ulteriori misure di restrizione su alcune
aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto,
“scenario di tipo 4” – cd. “Zone rosse” – individuate con ordinanza del Ministro della Salute
adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate sulla base del
monitoraggio dei dati epidemiologici con un’efficacia
per un periodo minimo di 15 giorni. In queste Regioni (nelle quali può
essere prevista esclusione per specifiche parti del territorio regionale):
- è vietato ogni spostamento in entrata e in
uscita dai territori, nonché all’interno dei territori medesimi salvo che
per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità o motivi di salute;
- sono sospese le attività
commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (elencati
nell’Allegato 23) sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi
nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole attività di
vendita dei generi alimentari e nel rispetto delle chiusure nei festivi e
pre-festivi. Sono chiusi i mercati salvo le attività dirette alla vendita di
soli generi alimentari;
- sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) a esclusione
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. È consentita
la ristorazione con consegna
a domicilio e fino
alle 22.00 nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività
di confezionamento sia di trasporto e la ristorazione
con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- sono sospese le attività inerenti
ai servizi alla persona,
ad eccezione di lavanderie e
pulitura di articoli tessili e
pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie;
servizi di pompe funebri e attività connesse; servizi dei saloni
di barbiere e parrucchiere
(v. allegato 24);
- i datori di lavoro pubblici limitano la
presenza del personale nei luoghi di lavoro
per assicurare esclusivamente le attività
che ritengono indifferibili e che
richiedono necessariamente tale
presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
- sono temporaneamente sospese le prove per il
conseguimento delle patenti di guida di
categoria B e quelle di categoria B96 e BE (autoveicoli con rimorchi);
Il nuovo DPCM conferma le
precedenti misure anti-Covid, anche quelle relative alle
“zone rosse” e “zone arancioni”. Tra gli aspetti generali si richiamano:
- l’obbligo di avere con sé sempre i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie con obbligo
di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in
tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita la condizione di isolamento rispetto
a persone non conviventi. In ogni
caso devono essere seguiti i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti
per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali
(art. 1, comma 1);
- dalle ore
22.00 alle 5.00 del giorno
successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero
per motivi di salute. È in ogni caso fortemente
raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi
pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio e per motivi di salute,
per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
(art. 1, comma 3);
- è confermata
la possibilità di chiusura al pubblico
di strade o piazze nei centri urbani, per tutta la giornata
o in determinate fasce d’orario, dove si può creare assembramento. È comunque fatta salva la
possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente
aperti e alle abitazioni private (art. 1, comma 4);
- lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è
consentito solo in forma statica a
condizione che siano rispettate le distanze (art. 1, comma 10, lett. i);
- sono vietate le sagre e le fiere di qualunque
genere e gli altri analoghi eventi (art. 1, comma 10, lett. n);
- è confermata
la sospensione delle attività convegnistiche
e congressuali, salvo quelle svolte a distanza (art. 1, comma 10, lett. o);
- le riunioni delle pubbliche amministrazioni si
svolgono in modalità a distanza ed è fortemente
raccomandato di svolgere anche le riunioni
private a distanza (art. 1, comma 10, lett. o);
E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi (art. 1) nonché di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza (art. 1, comma 10, lett. n).
Nella
Conferenza stampa di ieri sera il Presidente del Consiglio ha ricordato che, per sostenere lo shopping natalizio, il Governo ha deciso di avviare sin da subito
il Piano Italia Cashless, un programma volontario che consente di
avere un cashback a chi effettua acquisti con carte di debito o prepagata. Fino
al 31 dicembre chi paga con carte e app – la misura non sarà valida
per gli acquisti on line –
avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti
che effettuerà fino a un massimo di 150 euro. Tale rimborso vale per la singola persona e
sarà cumulabile all’interno della famiglia. Per usufruire di questo
piano sarò necessario scaricare l’APP IO e identificarsi con la carta di identità elettronica o tramite SPID.
Nell’invitare
a segnalare eventuali richieste di interpretazione ovvero criticità
nell’applicazione o nell’interpretazione delle norme inviando le segnalazioni a
coronavirus@confartigianato.it,
si rinvia alle circolari delle Direzioni competenti, per gli ulteriori
approfondimenti.
Per maggiori informazioni : info@confartigianatoperugia.com – 075997000