Confartigianato Imprese Perugia – INCREMENTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI INABILI

INCREMENTO DELLE PENSIONI IN FAVORE DI SOGGETTI INABILI

MESSAGGIO INPS N. 3960 DEL 28 OTTOBRE 2020

 

 

Si fa seguito ai messaggi INAPA del 24 settembre 2020  e del 13 ottobre 2020 per comunicare che l’INPS, con il messaggio n. 3960 del 28 ottobre 2020, ha fornito ulteriori indicazioni.

L’Istituto ribadisce che: “agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione, la maggiorazione economica è riconosciuta d’ufficio. Non è quindi necessaria alcuna domanda da parte degli interessati”, precisando che nei mesi di novembre e dicembre 2020 saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020.

Tuttavia, al successivo paragrafo 3 “Domanda di ricostituzione” viene precisato che “Se i redditi personali …..hanno subito una variazione nel corso del 2020 che incide sul diritto alla maggiorazione ovvero non sono stati comunicati all’INPS attraverso le previste modalità, non sarà possibile procedere d’ufficio al riconoscimento della maggiorazione. In tali casi l’interessato dovrà quindi presentare una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale….”.

Nonostante l’indicazione fornita da alcune Sedi INPS, le domande di Ricostituzione dovranno essere presentare esclusivamente in favore di coloro che:

  1. nel corso dell’anno corrente abbiano prodotto redditi rilevanti che non consentano “l’aumento al Milione” (al fine di evitare l’erogazione di una maggiorazione non dovuta con conseguente recupero di indebito);
  2. non abbiano trasmesso il “Red 2019” riguardante la dichiarazione dei redditi 2018;
  3. nel corso del 2020 abbiano modificato la propria situazione reddituale, rientrando così nel diritto alla maggiorazione, non dovuta invece in base ai redditi precedentemente posseduti.

 

Sul tema, nella giornata di ieri, è stata interessata la Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile dell’INPS alla quale è stato anche chiesto di chiarire le motivazioni per le quali  ai  titolari di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984 – in favore dei quali, a differenza di quanto previsto per gli invalidi civili, il beneficio è concesso a domanda con prima decorrenza utile dal 1° agosto 2020 solo in caso di domanda presentata entro il 30 ottobre 2020 (circolare INPS n. 107/2020 e messaggio INPS n. 3647/2020) – la decorrenza del beneficio non possa essere attribuita con decorrenza originaria, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Alla nostra segnalazione la DC INPS ha prontamente risposto convocando una riunione per il 6 novembre p.v. sugli esiti della quale si avrà cura di dare notizia; nel frattempo restano confermate le indicazioni già fornite con i messaggi richiamati e quanto sopra specificato.


Si resta a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti.

 

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