In merito a tale profilo l’INPS informa che è emersa la necessità di sospendere la verifica del requisito “privo di impiego”, al fine di permettere all’ANPAL di operare gli aggiornamenti procedurali necessari per effettuare tale verifica. Per tale motivo, alcune istanze sono state contraddistinte da un esito provvisorio di “KO- Non accolta”: tali istanze potranno, tuttavia, essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che verranno comunicate direttamente ai soggetti che le hanno inserite, mantenendo la priorità già acquisita.
A seguito della necessità di sospendere temporaneamente la verifica del requisito riguardante lo stato di “privo di impiego”, le istanze per il riconoscimento dell’agevolazione già inoltrate e non accolte provvisoriamente, potranno essere nuovamente inviate. Nel fare seguito alla precedente circolare in materia (cfr. circolare confederale prot. n. 1267 del 27 ottobre u.s.) si informa che l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 4191/2020 (v. allegato) con il quale fornisce ulteriori precisazioni per la fruizione dell’incentivo IO Lavoro, con particolare riferimento al requisito di disoccupazione necessario per l’accesso alla misura. Come noto, ai fini dell’accesso al beneficio: – se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato; – se il lavoratore, al momento dell’assunzione o della trasformazione incentivata, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017. A tale riguardo l’Istituto ricorda che: – sono disoccupati, ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015, “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”; – è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986). La presentazione delle istanze per l’accesso all’incentivo ha, quindi, comportato un’attività di verifica circa la ricorrenza o meno dello stato “privo di impiego”. |
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